Art. 61
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del
Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito
dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma 1-bis,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello
telematico del diportista (STED), all'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN) e all'Ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON) devono intendersi riferite
agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della
predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da
diporto;
b) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per la pubblicita' di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da
uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' rilasciata anche da uno studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti.
Note all'art. 61:
- Per i commi da 217 a 222 dell'art. 1 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 228 , si veda nelle note
all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 63 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come
modificato dall'art. 50 del presente decreto legislativo,
si vedano le note al medesimo articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
dall'art. 8 del presente decreto legislativo, si vedano le
note al medesimo articolo.
- Per il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
dall'art. 15 del presente decreto legislativo, e i
riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo
articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti all'art. 59, si
vedano le note al medesimo articolo.