Art. 61 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino alla piena  attuazione  della  disciplina  applicativa  del
Sistema telematico  centrale  della  nautica  da  diporto,  istituito
dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma  1-bis,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
    a) le disposizioni  del  presente  codice,  riferite  al  Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo  Sportello
telematico del diportista (STED),  all'Archivio  telematico  centrale
delle  unita'  da  diporto  (ATCN)  e  all'Ufficio  di  conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON)  devono  intendersi  riferite
agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della
predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica  da
diporto; 
    b)  la  ricevuta  dell'avvenuta   presentazione   dei   documenti
necessari per la pubblicita' di cui all'articolo  17,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'  rilasciata  anche  da
uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; 
    c)  la  ricevuta  dell'avvenuta   presentazione   dei   documenti
necessari  per  il  rinnovo  della  licenza  di  navigazione  di  cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171,  e'  rilasciata  anche  da  uno  studio  di  consulenza  per  la
circolazione dei mezzi di trasporto. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi
1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad  applicarsi
le disposizioni vigenti. 
 
          Note all'art. 61: 
              - Per i commi da 217 a 222  dell'art.  1  della  citata
          legge 24 dicembre  2012,  n.  228  ,  si  veda  nelle  note
          all'art. 14. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  63  del  citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'art. 6 della  legge  8  luglio  2003,  n.  172),  come
          modificato dall'art. 50 del presente  decreto  legislativo,
          si vedano le note al medesimo articolo. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  17  del  citato   decreto
          legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  come   modificato
          dall'art. 8 del presente decreto legislativo, si vedano  le
          note al medesimo articolo. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  24  del  citato   decreto
          legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  come   modificato
          dall'art.  15  del  presente  decreto  legislativo,   e   i
          riferimenti  normativi,  si  vedano  le  note  al  medesimo
          articolo. 
              - Per i riferimenti normativi contenuti all'art. 59, si
          vedano le note al medesimo articolo.