Art. 7
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sul registro di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN)»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione
finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto
in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di
cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,
richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di
navigazione.
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da
diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione
finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma
1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui
all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,
richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di
navigazione.».
Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 16 (Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a
titolo di locazione finanziaria). - 1. Le unita' da diporto
utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facolta'
di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica
annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del
nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del
relativo contratto.
1-bis. In caso di risoluzione del contratto di
locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la
cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo
Sportello telematico del diportista (STED) notifica
l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione
della licenza di navigazione.
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita'
dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore
del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione
dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito
dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'art.
15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica
l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione
della licenza di navigazione.».
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5.