Art. 7 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «sul registro di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. 1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.».
Note all'art. 7: - Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 16 (Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria). - 1. Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. 1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. 1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'art. 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.». - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5.