Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le
seguenti:  «o,  se  l'interessato  e'  residente  all'estero,   entro
centoventi  giorni»  e  le  parole:  «nei  rispettivi   registri   di
iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; 
    b) al comma 2,  le  parole:  «dall'ufficio  di  iscrizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista
(STED)»; 
    c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione  dell'unita'
che,  previa   presentazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)
che, previa presentazione allo Sportello  telematico  del  diportista
(STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite  dalle
seguenti:  «l'Ufficio  di  conservatoria  centrale  delle  unita'  da
diporto (UCON)»; 
    d) dopo il comma 4, e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Non  si
applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca
di armatore.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'art. 17 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 17 (Disposizioni per la  pubblicita'  degli  atti
          relativi alle unita' da diporto).  -  1.  Per  gli  effetti
          previsti  dal  codice   civile,   gli   atti   costitutivi,
          traslativi o estintivi della proprieta' o di altri  diritti
          reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai  sensi
          del presente decreto legislativo  sono  resi  pubblici,  su
          richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta  giorni
          o,  se  l'interessato  e'   residente   all'estero,   entro
          centoventi   giorni   dalla   data   dell'atto,    mediante
          trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
          da  diporto  (ATCN)  ed  annotazione   sulla   licenza   di
          navigazione. 
              2.  La   ricevuta   dell'avvenuta   presentazione   dei
          documenti per la pubblicita',  rilasciata  dallo  Sportello
          telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di
          navigazione per la durata massima di venti giorni. 
              3. Accertata una violazione in materia  di  pubblicita'
          di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio
          di conservatoria centrale delle unita'  da  diporto  (UCON)
          che, previa presentazione  allo  Sportello  telematico  del
          diportista (STED) da parte dell'interessato della  nota  di
          trascrizione  e  degli  altri  documenti  prescritti  dalla
          legge,   nel   termine   di   dieci   giorni   dalla   data
          dell'accertamento   regolarizza   la   trascrizione.    Ove
          l'interessato  non  vi  provveda   nel   termine   indicato
          l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto
          (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione. 
              4. Per gli atti  costitutivi,  traslativi  o  estintivi
          della proprieta' o di altri diritti reali di cui  al  comma
          1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  legislativo  si  procede,  su  richiesta
          dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  legislativo   e   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
              4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1  per
          la dichiarazione e la revoca di armatore.».