Art. 8
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le
seguenti: «o, se l'interessato e' residente all'estero, entro
centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di
iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista
(STED)»;
c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'
che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti:
«all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)
che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista
(STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da
diporto (UCON)»;
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Non si
applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca
di armatore.».
Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 17 (Disposizioni per la pubblicita' degli atti
relativi alle unita' da diporto). - 1. Per gli effetti
previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti
reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi
del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su
richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni
o, se l'interessato e' residente all'estero, entro
centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante
trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di
navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello
telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di
navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicita'
di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio
di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)
che, previa presentazione allo Sportello telematico del
diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di
trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla
legge, nel termine di dieci giorni dalla data
dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove
l'interessato non vi provveda nel termine indicato
l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto
(UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma
1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo si procede, su richiesta
dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo e senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per
la dichiarazione e la revoca di armatore.».