Art. 9 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.».
Note all'art. 9: - Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 18 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero). - 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. 2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. 4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.».