Art. 9
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I cittadini
italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle
unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in
Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in
Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna
possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita'
iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere
regolarmente domiciliato in Italia.».
Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 18 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di
cittadini stranieri o residenti all'estero). - 1. Gli
stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono
eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale
appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorita' marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita'
iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del
comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia
della societa' estera e, se nei confronti di agenzia
marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo
ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1,
qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in
Italia.
4. I cittadini italiani e di altri Stati membri
dell'Unione europea residenti all'estero che intendono
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto
di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in
Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia
domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o
della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il
rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente
domiciliato in Italia.».