Art. 10 
 
         Affidamento dei minori orfani per crimini domestici 
 
  1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il  comma
5-quater sono inseriti i seguenti: 
  «5-quinquies. Nel caso di  minore  rimasto  privo  di  un  ambiente
familiare  idoneo  a  causa  della  morte  del  genitore,   cagionata
volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o  divorziato,
dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile  e'
cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche
in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti
i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle
relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso  e  i  parenti
fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle,  il
tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la  continuita'
affettiva tra gli stessi. 
  5-sexies. Su  segnalazione  del  tribunale  competente,  i  servizi
sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un  adeguato
sostegno psicologico e l'accesso alle  misure  di  sostegno  volte  a
garantire il  diritto  allo  studio  e  l'inserimento  nell'attivita'
lavorativa». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 4  maggio
          1983, n. 184 (Diritto del minore  ad  una  famiglia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e'  disposto  dal
          servizio sociale locale, previo  consenso  manifestato  dai
          genitori  o  dal  genitore  esercente  la   responsabilita'
          genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il  minore  che  ha
          compiuto  gli  anni  dodici  e  anche  il  minore  di  eta'
          inferiore,  in  considerazione  della  sua   capacita'   di
          discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove  si  trova
          il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 
              2. Ove  manchi  l'assenso  dei  genitori  esercenti  la
          responsabilita'  genitoriale  o  del  tutore,  provvede  il
          tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330  e
          seguenti del codice civile. 
              3. Nel provvedimento di  affidamento  familiare  devono
          essere indicate specificatamente le  motivazioni  di  esso,
          nonche'  i  tempi  e  i  modi  dell'esercizio  dei   poteri
          riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso  le
          quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
          possono mantenere i rapporti con il minore.  Deve  altresi'
          essere  indicato  il  servizio  sociale   locale   cui   e'
          attribuita la responsabilita' del programma di  assistenza,
          nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
          tenere costantemente informati il  giudice  tutelare  o  il
          tribunale per i minorenni,  a  seconda  che  si  tratti  di
          provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il  servizio
          sociale locale cui e'  attribuita  la  responsabilita'  del
          programma  di  assistenza,  nonche'  la  vigilanza  durante
          l'affidamento,  deve  riferire  senza  indugio  al  giudice
          tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
          minore si trova, a seconda che si tratti  di  provvedimento
          emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
          rilevanza  ed  e'  tenuto  a   presentare   una   relazione
          semestrale  sull'andamento  del  programma  di  assistenza,
          sulla sua presumibile ulteriore  durata  e  sull'evoluzione
          delle condizioni di difficolta'  del  nucleo  familiare  di
          provenienza. 
              4. Nel provvedimento di cui al comma  3,  deve  inoltre
          essere  indicato   il   periodo   di   presumibile   durata
          dell'affidamento che deve essere rapportabile al  complesso
          di interventi volti al recupero della  famiglia  d'origine.
          Tale periodo non puo' superare la  durata  di  ventiquattro
          mesi ed e' prorogabile,  dal  tribunale  per  i  minorenni,
          qualora la sospensione dell'affidamento  rechi  pregiudizio
          al minore. 
              5.  L'affidamento  familiare  cessa  con  provvedimento
          della  stessa  autorita'  che  lo  ha  disposto,   valutato
          l'interesse  del  minore,  quando  sia   venuta   meno   la
          situazione  di  difficolta'   temporanea   della   famiglia
          d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui  la
          prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 
              5-bis.  Qualora,  durante  un  prolungato  periodo   di
          affidamento, il minore sia dichiarato adottabile  ai  sensi
          delle disposizioni del capo II del  titolo  II  e  qualora,
          sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6,  la  famiglia
          affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per  i
          minorenni, nel  decidere  sull'adozione,  tiene  conto  dei
          legami affettivi significativi e  del  rapporto  stabile  e
          duraturo  consolidatosi  tra  il  minore  e   la   famiglia
          affidataria. 
              5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,
          il minore faccia ritorno nella famiglia di  origine  o  sia
          dato in affidamento ad altra famiglia  o  sia  adottato  da
          altra  famiglia,  e'  comunque  tutelata,  se   rispondente
          all'interesse del minore,  la  continuita'  delle  positive
          relazioni     socio-affettive     consolidatesi     durante
          l'affidamento. 
              5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai
          commi 5-bis e 5-ter, tiene conto  anche  delle  valutazioni
          documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
          compiuto gli anni dodici  o  anche  di  eta'  inferiore  se
          capace di discernimento. 
              5-quinquies. Nel caso di minore  rimasto  privo  di  un
          ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore,
          cagionata volontariamente  dal  coniuge,  anche  legalmente
          separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,
          anche se l'unione civile e' cessata, dal  convivente  o  da
          persona legata al genitore stesso,  anche  in  passato,  da
          relazione affettiva, il tribunale  competente,  eseguiti  i
          necessari   accertamenti,   provvede    privilegiando    la
          continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra  il
          minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso  in
          cui vi siano fratelli  o  sorelle,  il  tribunale  provvede
          assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva
          tra gli stessi. 
              5-sexies. Su segnalazione del tribunale  competente,  i
          servizi sociali  assicurano  ai  minori  di  cui  al  comma
          5-quinquies un adeguato sostegno  psicologico  e  l'accesso
          alle misure di sostegno volte a garantire il  diritto  allo
          studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa. 
              6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di  durata
          previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
          5, sentiti il servizio sociale  locale  interessato  ed  il
          minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
          eta' inferiore, in considerazione della  sua  capacita'  di
          discernimento,  richiede,  se  necessario,  al   competente
          tribunale  per  i   minorenni   l'adozione   di   ulteriori
          provvedimenti nell'interesse del minore. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, anche nel caso  di  minori  inseriti
          presso una comunita' di tipo familiare  o  un  istituto  di
          assistenza pubblico o privato.».