Art. 11 
 
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso,  delle  richieste  estorsive,   dell'usura   e   dei   reati
   intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici 
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementata
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma  e'
destinata all'erogazione di borse di studio in  favore  degli  orfani
per  crimini  domestici  e  al   finanziamento   di   iniziative   di
orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei
medesimi nell'attivita'  lavorativa  secondo  le  disposizioni  della
presente legge. Almeno il 70 per cento di  tale  somma  e'  destinato
agli interventi in favore dei minori; la quota restante e' destinata,
ove ne  ricorrano  i  presupposti,  agli  interventi  in  favore  dei
soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. 
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il Ministro  dell'interno,  con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  con  il  Ministro
della salute, da emanare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le  modalita'
per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e  per  l'accesso
agli  interventi  mediante  le  stesse  finanziati.  Lo  schema   del
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle  Commissioni  competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario. 
  3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di  cui
agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonche' di cui al comma 1 del
presente articolo,  pari  a  2.074.000  euro,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al  medesimo  Ministero  e,
quanto  a   10.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2017,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura  e  dei  reati
intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di  rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti
nonche' agli orfani per crimini domestici». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
              «6-sexies. A decorrere dal termine di  proroga  fissato
          dall'art. 1, comma 1, del presente  decreto,  il  Fondo  di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1,  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
          1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui  all'art.  1,
          comma 1,  della  legge  22  dicembre  1999,  n.  512,  sono
          unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive e dell'usura»,  costituito  presso  il  Ministero
          dell'interno, che e' surrogato nei  diritti  delle  vittime
          negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
          per i predetti  fondi  unificati  e  subentra  in  tutti  i
          rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
          l'alimentazione del Fondo  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma  11,
          della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art.  18,  comma  1,
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art.  1,  comma
          1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'art.
          1-bis della legge  22  dicembre  1999,  n.  512.  Entro  il
          termine di tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
          provvede  ad  adeguare,   armonizzare   e   coordinare   le
          disposizioni  dei  regolamenti  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.  455,  e  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001,  n.
          284.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 luglio
          2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          - Legge europea 2015-2016): 
              «Art.  14.  Fondo  per  l'indennizzo  in  favore  delle
          vittime. 
              1. Il Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive e dell'usura e'  destinato  anche  all'indennizzo
          delle vittime dei reati previsti dall'art. 11 e  assume  la
          denominazione di «Fondo di rotazione  per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il  Fondo  e'  altresi'
          alimentato da un contributo  annuale  dello  Stato  pari  a
          2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
          2017 e a 4 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2018. 
              3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
          a titolo di indennizzo agli  aventi  diritto,  nei  diritti
          della  parte  civile  o  dell'attore  verso   il   soggetto
          condannato al risarcimento del danno. 
              4. In caso di disponibilita' finanziarie  insufficienti
          nell'anno di riferimento a soddisfare gli  aventi  diritto,
          e' possibile per gli stessi un accesso al  Fondo  in  quota
          proporzionale e l'integrazione delle  somme  non  percepite
          dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza  interessi,
          rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. 
              5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del titolo  II  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,  n.  60.  Con
          regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          apportate le necessarie modifiche al citato regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  60  del
          2014.».