Art. 2 
 
            Modifiche all'articolo 577 del codice penale 
 
  1. All'articolo 577 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono
aggiunte  le  seguenti:  «o  contro  il  coniuge,  anche   legalmente
separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona
legata al colpevole da relazione affettiva  e  con  esso  stabilmente
convivente»; 
  b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite  le
seguenti:  «divorziato,  l'altra  parte   dell'unione   civile,   ove
cessata». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 577 del codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. 
              Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
          dall'art. 575 e' commesso: 
              1. contro l'ascendente o il  discendente  o  contro  il
          coniuge, anche legalmente separato,  contro  l'altra  parte
          dell'unione civile o contro la persona legata al  colpevole
          da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; 
              2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro
          mezzo insidioso; 
              3. con premeditazione; 
              4. col concorso di taluna  delle  circostanze  indicate
          nei numeri 1 e 4 dell'art. 61. 
              La pena e' della reclusione da  ventiquattro  a  trenta
          anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,
          l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il  fratello
          o la sorella, il padre o la madre  adottivi,  o  il  figlio
          adottivo, o contro un affine in linea retta.».