Art. 4 
 
                            Provvisionale 
 
  1. All'articolo 539 del codice di procedura penale e' aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  quando  si  procede  per
l'omicidio del  coniuge,  anche  legalmente  separato  o  divorziato,
dell'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile  e'
cessata, o della persona che  e'  o  e'  stata  legata  da  relazione
affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la  presenza  di
figli  della  vittima  minorenni  o  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti,  costituiti  come  parte  civile,  provvede,   anche
d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro  favore,  in
misura non inferiore al  50  per  cento  del  presumibile  danno,  da
liquidare in  separato  giudizio  civile;  nel  caso  vi  siano  beni
dell'imputato gia' sottoposti a  sequestro  conservativo,  in  deroga
all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte  in  pignoramento
con la  sentenza  di  condanna  in  primo  grado,  nei  limiti  della
provvisionale accordata». 
  2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo  320  del  codice  di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto
salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  320  e  539  del
          codice di procedura penale, come modificati dalla  presente
          legge: 
              «Art. 320. Esecuzione sui beni sequestrati. 
              1.   Il   sequestro   conservativo   si   converte   in
          pignoramento quando diventa  irrevocabile  la  sentenza  di
          condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero  quando
          diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e  il
          responsabile civile al risarcimento  del  danno  in  favore
          della  parte  civile.  La  conversione  non   estingue   il
          privilegio previsto dall'art.  316  comma  4,  fatto  salvo
          quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 539. 
              2. Salva l'azione per ottenere con le  forme  ordinarie
          il pagamento  delle  somme  che  rimangono  ancora  dovute,
          l'esecuzione forzata sui beni sequestrati  ha  luogo  nelle
          forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo
          ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e  sulle  somme
          depositate a titolo di cauzione e non devolute  alla  cassa
          delle ammende, sono pagate, nell'ordine,  le  somme  dovute
          alla parte civile a titolo di risarcimento del danno  e  di
          spese  processuali,  le  pene  pecuniarie,  le   spese   di
          procedimento e ogni altra  somma  dovuta  all'erario  dello
          Stato.» 
              «Art. 539. Condanna generica ai danni e provvisionale. 
              1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono  la
          liquidazione  del  danno,  pronuncia  condanna  generica  e
          rimette le parti davanti al giudice civile. 
              2. A richiesta della  parte  civile,  l'imputato  e  il
          responsabile civile sono condannati  al  pagamento  di  una
          provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene  gia'
          raggiunta la prova. 
              2-bis. Nel caso di cui al comma 1,  quando  si  procede
          per l'omicidio del coniuge,  anche  legalmente  separato  o
          divorziato, dell'altra parte dell'unione civile,  anche  se
          l'unione civile e' cessata, o della persona  che  e'  o  e'
          stata legata da relazione affettiva e  stabile  convivenza,
          il giudice, rilevata la presenza  di  figli  della  vittima
          minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti,
          costituiti come parte civile,  provvede,  anche  d'ufficio,
          all'assegnazione di una provvisionale in  loro  favore,  in
          misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno,
          da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano
          beni   dell'imputato   gia'    sottoposti    a    sequestro
          conservativo, in deroga all'art. 320, comma 1, il sequestro
          si converte in pignoramento con la sentenza di condanna  in
          primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.».