Art. 6 
 
               Diritto alla quota di riserva in favore 
                di figli orfani per crimini domestici 
 
  1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita  anche  ai  figli  orfani  di  un
genitore a  seguito  di  omicidio  commesso  in  danno  del  genitore
medesimo dal coniuge, anche  se  legalmente  separato  o  divorziato,
dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile  e'
cessata, o dalla persona legata  da  relazione  affettiva  e  stabile
convivenza, condannati  ai  sensi  dell'articolo  577,  primo  comma,
numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  2,  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al  lavoro
          dei disabili): 
              «2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
          lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro  che
          siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di
          servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell'aggravarsi
          dell'invalidita' riportata  per  tali  cause,  nonche'  dei
          coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti   grandi
          invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
          profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e'
          riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
          e' attribuita in favore  di  tali  soggetti  una  quota  di
          riserva, sul numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro
          pubblici  e  privati  che  occupano   piu'   di   cinquanta
          dipendenti, pari  a  un  punto  percentuale  e  determinata
          secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6,  e
          all'art. 4, commi 1,  2  e  3,  della  presente  legge.  La
          predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro,
          pubblici  e  privati,  che  occupano   da   cinquantuno   a
          centocinquanta dipendenti. Le  assunzioni  sono  effettuate
          con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento
          di  cui  all'art.  20  stabilisce  le  relative  norme   di
          attuazione.». 
              - Per l'art. 577 del Codice penale, si veda nelle  note
          all'art. 2.