Art. 7 
 
                     Pensione di reversibilita' 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio  2011,  n.
125, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.  Sono  altresi'  sospesi  dal  diritto  alla  pensione   di
reversibilita'  o  indiretta  ovvero  all'indennita'  una  tantum  il
coniuge,  anche  legalmente  separato,  separato   con   addebito   o
divorziato,  quando  sia  titolare  di  assegno  di  mantenimento   o
divorzile, nonche' la parte dell'unione  civile,  anche  se  l'unione
civile e' cessata, quando la parte stessa sia  titolare  di  assegno,
per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio  per  l'omicidio
volontario  nei  confronti  dell'altro  coniuge,   anche   legalmente
separato o divorziato, ovvero dell'altra  parte  dell'unione  civile,
anche se l'unione civile e' cessata, fino alla  sentenza  definitiva.
In caso di passaggio in giudicato della sentenza di  proscioglimento,
sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione  del  diritto,
ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter. 
  1-ter.  I  figli  minorenni  o   maggiorenni   economicamente   non
autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per
il solo periodo della sospensione di  cui  al  comma  1-bis,  sino  a
quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in  capo  a
loro del diritto allo stesso tipo  di  prestazione  economica,  della
pensione di reversibilita' o  indiretta  ovvero  dell'indennita'  una
tantum del genitore per il quale e' stata formulata la  richiesta  di
rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. 
  1-quater. Con la richiesta di  rinvio  a  giudizio  o  di  giudizio
immediato per il delitto di  omicidio  commesso  contro  il  coniuge,
anche legalmente  separato  o  divorziato,  o  contro  l'altra  parte
dell'unione civile, anche se l'unione civile  e'  cessata,  ai  sensi
dell'articolo 577, primo comma,  numero  1),  e  secondo  comma,  del
codice  penale,  il  pubblico  ministero   comunica   senza   ritardo
all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini  della  sospensione
dell'erogazione o del subentro dei figli ai  sensi  del  comma  1-ter
nella titolarita' della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero
dell'indennita' una tantum. 
  1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per  il  delitto
di omicidio, aggravato  ai  sensi  dell'articolo  577,  primo  comma,
numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al
pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma
di denaro pari  a  quanto  percepito  dal  condannato,  a  titolo  di
indennita' una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o
indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 luglio
          2011,  n.  125   (Esclusione   dei   familiari   superstiti
          condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un
          ente  di  previdenza   dal   diritto   alla   pensione   di
          reversibilita' o indiretta), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 1. -  1.  Non  hanno  diritto  alla  pensione  di
          reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum
          i familiari  superstiti  che  sono  stati  condannati,  con
          sentenza passata in giudicato, per i delitti  di  cui  agli
          articoli  575,  584  e  586  del  codice  penale  in  danno
          dell'iscritto o del pensionato. 
              1-bis. Sono altresi' sospesi dal diritto alla  pensione
          di reversibilita' o  indiretta  ovvero  all'indennita'  una
          tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato  con
          addebito o divorziato, quando sia titolare  di  assegno  di
          mantenimento o  divorzile,  nonche'  la  parte  dell'unione
          civile, anche se l'unione  civile  e'  cessata,  quando  la
          parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato
          richiesto il rinvio a giudizio  per  l'omicidio  volontario
          nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato
          o divorziato, ovvero dell'altra parte  dell'unione  civile,
          anche se l'unione civile e'  cessata,  fino  alla  sentenza
          definitiva.  In  caso  di  passaggio  in  giudicato   della
          sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati  dal
          giorno  della  maturazione  del   diritto,   ad   eccezione
          dell'ipotesi di cui al comma 1-ter. 
              1-ter. I figli minorenni o  maggiorenni  economicamente
          non autosufficienti  sono  destinatari,  senza  obbligo  di
          restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui
          al comma 1-bis, sino a quando  sussistono  i  requisiti  di
          legge per la titolarita' in capo a loro  del  diritto  allo
          stesso tipo di prestazione  economica,  della  pensione  di
          reversibilita'  o  indiretta  ovvero  dell'indennita'   una
          tantum del genitore per il  quale  e'  stata  formulata  la
          richiesta di rinvio a giudizio  per  l'omicidio  volontario
          dell'altro genitore. 
              1-quater. Con la richiesta di rinvio a  giudizio  o  di
          giudizio immediato per  il  delitto  di  omicidio  commesso
          contro il coniuge, anche legalmente separato o  divorziato,
          o  contro  l'altra  parte  dell'unione  civile,  anche   se
          l'unione civile e' cessata, ai sensi dell'art.  577,  primo
          comma, numero 1), e secondo comma, del  codice  penale,  il
          pubblico ministero comunica senza ritardo  all'istituto  di
          previdenza  l'imputazione,  ai   fini   della   sospensione
          dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma
          1-ter nella titolarita' della pensione di reversibilita'  o
          indiretta ovvero dell'indennita' una tantum. 
              1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna  per
          il delitto di omicidio, aggravato ai sensi  dell'art.  577,
          primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale,
          il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di
          cui al comma 1-ter, di una somma di denaro  pari  a  quanto
          percepito dal condannato, a titolo di indennita' una tantum
          ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o  indiretta,
          sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis. 
              2. I soggetti di cui al comma 1 che  sono  titolari  di
          una pensione  di  reversibilita'  o  indiretta  perdono  il
          diritto al relativo trattamento a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana. 
              E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  di
          farla osservare come legge dello Stato.».