La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di  cui
all'articolo  4  del  codice  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 
  2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche
contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse  e  mobili,
loro intestate, anche per via telematica o  telefonica,  al  registro
pubblico  delle  opposizioni  istituito  ai   sensi   del   comma   1
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che  vogliano
opporsi  al  trattamento  delle   proprie   numerazioni   telefoniche
effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini  di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
  3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite  anche  le
numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi  di  abbonati  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli  operatori  sono
tenuti a fornire al gestore del registro con la  stessa  periodicita'
di aggiornamento prevista per la base di dati unica. 
  4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2,  le  cui
numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare,  anche
per periodi di tempo definiti, la propria opposizione  nei  confronti
di uno o piu' soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  c),
del  medesimo  regolamento,  in  qualunque  momento,  anche  per  via
telematica o telefonica. 
  5. Con l'iscrizione al registro di cui  al  comma  2  si  intendono
revocati tutti i consensi  precedentemente  espressi,  con  qualsiasi
forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il  trattamento
delle proprie  numerazioni  telefoniche  fisse  o  mobili  effettuato
mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicita'
o di vendita ovvero per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale ed e' altresi' precluso,  per  le  medesime
finalita', l'uso delle numerazioni telefoniche  cedute  a  terzi  dal
titolare del trattamento  sulla  base  dei  consensi  precedentemente
rilasciati. Sono fatti  salvi  i  consensi  prestati  nell'ambito  di
specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non piu'
di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni  o  servizi,
per i quali e' comunque assicurata, con  procedure  semplificate,  la
facolta' di revoca. 
  6. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato
dall'interessato, ai titolari  da  questo  indicati,  successivamente
all'iscrizione nel registro di cui al comma 2. 
  7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione  a
terzi, il trasferimento e  la  diffusione  di  dati  personali  degli
interessati iscritti al registro di cui al  comma  2,  da  parte  del
titolare del trattamento, per fini di pubblicita' o di vendita ovvero
per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di   comunicazione
commerciale non riferibili alle attivita', ai prodotti o  ai  servizi
offerti dal titolare del trattamento. 
  8. In caso di cessione a terzi di dati  relativi  alle  numerazioni
telefoniche, il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare  agli
interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i  medesimi
dati sono trasferiti. 
  9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167  del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione  di
uno  dei  divieti  di  cui  al  comma  7,  si  applica  la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 162,  comma  2-bis,  del  medesimo
codice.  In  caso  di  reiterazione  delle  suddette  violazioni,  su
segnalazione del Garante per la protezione  dei  dati  personali,  le
autorita' competenti possono  altresi'  disporre  la  sospensione  o,
nelle ipotesi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'. 
  10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in  caso  di
violazione del diritto di  opposizione  nelle  forme  previste  dalla
presente  legge,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  di   cui
all'articolo 162, comma  2-quater,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione  delle  suddette
violazioni, su segnalazione del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, le  autorita'  competenti  possono  altresi'  disporre  la
sospensione   o,   nelle    ipotesi    piu'    gravi,    la    revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. 
  11. Il titolare del trattamento dei dati personali e'  responsabile
in solido delle violazioni delle disposizioni  della  presente  legge
anche nel caso di affidamento a terzi di attivita' di call center per
l'effettuazione delle chiamate telefoniche. 
  12.  Gli  operatori  che  utilizzano  i  sistemi   di   pubblicita'
telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato
o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare
mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di  ogni  campagna
promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di  provvedere
all'aggiornamento delle proprie liste. 
  13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la consultazione
periodica del registro da parte degli operatori di cui al  comma  12,
il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentiti  il  gestore   del
registro, se diverso dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  gli
operatori   e   le    associazioni    di    categoria    maggiormente
rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali
per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  178  del  2010,  conformandosi  ai
seguenti criteri: 
    a) promuovere l'adozione da parte  del  gestore  del  registro  e
degli operatori di  forme  tecniche,  anche  mediante  l'utilizzo  di
tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle  tariffe
di consultazione preliminare del registro; 
    b) prevedere modelli  tariffari  agevolati  anche  con  forme  di
abbonamento temporale  per  gli  operatori  a  cui  non  siano  state
comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui  all'articolo
162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n.  196
del 2003; 
    c)  prevedere  comunque,  nella  determinazione  delle   tariffe,
l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro. 
  14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la  ricerca
automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati  di
cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di
tale  divieto,  si  applica  la  sanzione   amministrativa   di   cui
all'articolo  162,  comma  2-bis,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003. 
  15. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  emanare  su
proposta  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari
vigenti che disciplinano le modalita' di iscrizione  e  funzionamento
del registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta  l'abrogazione
di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili  con  le  norme
della presente legge. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del Codice di cui  al
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali). 
              «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
                b) "dato personale", qualunque informazione  relativa
          a persona  fisica,  identificata  o  identificabile,  anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione, ivi compreso  un  numero  di  identificazione
          personale; 
                c)  "dati  identificativi",  i  dati  personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
                d)  "dati  sensibili",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
                e) "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
          da a) a o) e da r) a u), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313,  in  materia   di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi
          pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai  sensi
          degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 
                f)  "titolare",  la  persona   fisica,   la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche
          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della
          sicurezza; 
                g) "responsabile",  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali; 
                h) "incaricati", le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
                i)  "interessato",  la   persona   fisica,   cui   si
          riferiscono i dati personali; 
                l)  "comunicazione",  il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli
          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro
          messa a disposizione o consultazione; 
                m)  "diffusione",  il  dare   conoscenza   dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione; 
                n) "dato anonimo",  il  dato  che  in  origine,  o  a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile; 
                o) "blocco", la conservazione di dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
                p) "banca di dati", qualsiasi  complesso  organizzato
          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
          in uno o piu' siti; 
                q)  "Garante",  l'autorita'  di  cui  all'art.   153,
          istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              2. Ai fini del presente  codice  si  intende,  inoltre,
          per: 
                a)  "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione
          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti
          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione
          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,
          salvo che le stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un
          contraente   o    utente    ricevente,    identificato    o
          identificabile; 
                b)  "chiamata",  la  connessione  istituita   da   un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; 
                c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet, le reti  utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                d) "rete pubblica  di  comunicazioni",  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni
          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti
          dall'art. 2, lettera c),  della  direttiva  2002/21/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
                f) "contraente", qualunque  persona  fisica,  persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede
          prepagate; 
                g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi
          necessariamente abbonata; 
                h)  "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi   dato
          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una
          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o
          della relativa fatturazione; 
                i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
          in una rete di comunicazione elettronica o da  un  servizio
          di  comunicazione  elettronica  che  indica  la   posizione
          geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico; 
                l) "servizio a  valore  aggiunto",  il  servizio  che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al
          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione; 
                m) "posta elettronica",  messaggi  contenenti  testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
          il ricevente non ne ha preso conoscenza. 
              3. Ai fini del presente codice  si  intende,  altresi',
          per: 
                a)  "misure  minime",  il  complesso   delle   misure
          tecniche,   informatiche,   organizzative,   logistiche   e
          procedurali di sicurezza che configurano il livello  minimo
          di protezione richiesto in  relazione  ai  rischi  previsti
          nell'art. 31; 
                b)  "strumenti  elettronici",  gli   elaboratori,   i
          programmi   per   elaboratori   e   qualunque   dispositivo
          elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
          trattamento; 
                c)  "autenticazione  informatica",  l'insieme   degli
          strumenti elettronici e delle  procedure  per  la  verifica
          anche indiretta dell'identita'; 
                d) "credenziali  di  autenticazione",  i  dati  ed  i
          dispositivi,  in  possesso  di  una  persona,   da   questa
          conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
          l' autenticazione informatica; 
                e) "parola chiave", componente di una credenziale  di
          autenticazione associata ad una persona ed a  questa  nota,
          costituita da una sequenza di caratteri  o  altri  dati  in
          forma elettronica; 
                f)  "profilo  di  autorizzazione",  l'insieme   delle
          informazioni, univocamente associate ad  una  persona,  che
          consente di individuare a quali dati  essa  puo'  accedere,
          nonche' i trattamenti ad essa consentiti; 
                g)  "sistema  di  autorizzazione",  l'insieme   degli
          strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
          e alle modalita' di trattamento degli stessi,  in  funzione
          del profilo di autorizzazione del richiedente; 
                g-bis) "violazione  di  dati  personali":  violazione
          della  sicurezza  che  comporta  anche  accidentalmente  la
          distruzione, la perdita, la modifica,  la  rivelazione  non
          autorizzata  o  l'accesso  ai  dati  personali   trasmessi,
          memorizzati  o  comunque  elaborati  nel   contesto   della
          fornitura di un servizio di  comunicazione  accessibile  al
          pubblico. 
              4. Ai fini del presente codice si intende per: 
                a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine,
          ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
          passato; 
                b)  "scopi  statistici",  le  finalita'  di  indagine
          statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
          mezzo di sistemi informativi statistici; 
                c) "scopi scientifici", le finalita' di studio  e  di
          indagine  sistematica  finalizzata  allo   sviluppo   delle
          conoscenze scientifiche in uno specifico settore». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  Regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre
          2010, n.178 (Regolamento recante istituzione e gestione del
          registro  pubblico  degli   abbonati   che   si   oppongono
          all'utilizzo del proprio numero telefonico  per  vendite  o
          promozioni commerciali): 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
                a) Codice, il Codice in  materia  di  protezione  dei
          dati personali approvato con decreto legislativo 30  giugno
          2003, n. 196, e successive modificazioni; 
                b)  abbonato,  qualunque  persona   fisica,   persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per
          la fornitura  di  tali  servizi,  o  destinatario  di  tali
          servizi anche tramite schede prepagate, la cui  numerazione
          sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del
          Codice; 
                c) operatore, qualunque soggetto,  persona  fisica  o
          giuridica, che, in qualita' di titolare ai sensi  dell'art.
          4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda  effettuare  il
          trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1,  del
          Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario  o  di
          vendita diretta o per il compimento di ricerche di  mercato
          o di  comunicazione  commerciale,  mediante  l'impiego  del
          telefono; 
                d) registro, il registro pubblico  delle  opposizioni
          di cui all'art. 130, comma 3-bis, del Codice; 
                e) elenchi di abbonati, gli elenchi di  cui  all'art.
          129 del Codice; 
                f)   Ministero   dello   sviluppo    economico,    il
          Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello
          sviluppo economico; 
                g) gestore del registro pubblico, il Ministero  dello
          sviluppo economico o il  soggetto  terzo  al  quale  potra'
          essere  affidata  la  realizzazione  e  la   gestione   del
          servizio». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del
          Regolamento di cui al citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 178: 
              «Art. 3 (Istituzione del registro). - 1.  Il  Ministero
          dello sviluppo economico  istituisce,  ai  sensi  dell'art.
          130,  comma  3-bis,  del  Codice,  e   sulla   base   delle
          disposizioni di cui all'art. 4, il registro pubblico  delle
          opposizioni. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  2,  del
          Regolamento di cui al citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica 7 settembre 2010, n.178: 
              «Art. 2 (Ambito di applicazione). - (Omissis). 
              2.  Il  presente  regolamento  si  applica  alle   sole
          numerazioni  riportate  in  elenchi  di  abbonati  di   cui
          all'articolo 129 del Codice. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 167 del Codice  di  cui
          al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 167 (Trattamento illecito di dati).  -  1.  Salvo
          che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,  al
          fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare  ad
          altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
          violazione di quanto disposto dagli articoli  18,  19,  23,
          123, 126 e 130, ovvero in applicazione  dell'art.  129,  e'
          punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da
          sei  a  diciotto  mesi  o,  se  il  fatto  consiste   nella
          comunicazione o diffusione, con  la  reclusione  da  sei  a
          ventiquattro mesi. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto  o
          di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
          personali in violazione di quanto disposto  dagli  articoli
          17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45,  e'  punito,
          se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da  uno  a
          tre anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 162, comma  2-bis,  del
          Codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196: 
              «Art. 162 (Altre fattispecie). - (Omissis). 
              2-bis.  In  caso  di  trattamento  di  dati   personali
          effettuato in violazione delle misure indicate nell'art. 33
          o delle disposizioni indicate  nell'art.  167  e'  altresi'
          applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione
          del  pagamento  di  una   somma   da   diecimila   euro   a
          centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33 e' escluso
          il pagamento in misura ridotta. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  2,  del
          Regolamento di cui al citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica 7 settembre 2010, n.178: 
              «Art.  12  (Controllo  da  parte  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali e sanzioni). - (Omissis). 
              2. In caso di violazione  del  diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dal presente regolamento,  si  applica
          la sanzione  di  cui  all'art.  162,  comma  2-quater,  del
          Codice.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  162,  comma  2-quater,
          del Codice di cui al citato decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196: 
              «Art. 162 (Altre fattispecie). - (Omissis). 
              2-quater. La  violazione  del  diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dall'art.  130,  comma  3-bis,  e  dal
          relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del
          Regolamento di cui al citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica 7 settembre 2010, n.178: 
              «Art. 6 (Costi  di  accesso  al  registro).  -  1.  Gli
          operatori tenuti a consultare il registro corrispondono  al
          gestore del registro le tariffe di accesso su base  annuale
          o per altre frazioni temporali, anche di durata  minore,  a
          seconda  delle  esigenze  dell'operatore   e   nei   limiti
          stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se  diverso
          dal  Ministero   dello   sviluppo   economico,   predispone
          annualmente il piano preventivo dei costi di  funzionamento
          e manutenzione del  registro,  comprensivo  delle  proposte
          delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il
          30 novembre al Ministero dello sviluppo  economico  che  lo
          approva con decreto  di  cui  all'art.  130,  comma  3-ter,
          lettera b), del Codice. I proventi delle tariffe  d'accesso
          al registro costituiscono  esclusivamente  risorse  per  la
          gestione dello stesso e non possono  essere  aumentate  per
          scopi di lucro da parte  del  gestore.  Il  Ministro  dello
          sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il
          piano preventivo dei costi e delle  tariffe  per  la  prima
          realizzazione e l'avviamento del registro,  incluso  quanto
          necessario alla campagna informativa di cui all'art. 11,  e
          verifica il piano preventivo  predisposto  annualmente  dal
          gestore. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).».