IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  169,  recante
riorganizzazione,   razionalizzazione   e    semplificazione    della
disciplina concernente le Autorita' portuali di  cui  alla  legge  28
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1,  lettera
f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315, del Parlamento
europeo e del Consiglio recante gli orientamenti dell'Unione  per  lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante codice della navigazione; 
  Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive  modificazioni,
recante revisione della disciplina della invalidita' pensionabile; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale; 
  Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive
modificazioni, recante norme per la revisione delle  categorie  delle
minorazioni e malattie invalidanti,  nonche'  dei  benefici  previsti
dalla legislazione  vigente  per  le  medesime  categorie,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
successive modificazioni, recante attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14  febbraio
2003, n. 30; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di
informazione sul traffico navale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39,  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilita'  e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma  dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  e  successive
modificazioni, recante disciplina organica dei contratti di lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,   e
successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino  della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche  attive,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre  2014,  n.
183; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare l'articolo 8, comma 6, che prevede  l'adozione  da  parte
del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui  al  comma  1,  lettera  f)  del  medesimo
articolo, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
procedura  previsti  dallo  stesso  articolo,  uno  o  piu'   decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201,  recante
attuazione della direttiva n. 2014/89 che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni,  recante   approvazione   del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,
n.  509,  e  successive   modificazioni,   recante   disciplina   del
procedimento di concessione di beni  del  demanio  marittimo  per  la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a  norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  14
novembre 1994,  recante  identificazione  dei  servizi  di  interesse
generale nei porti da fornire a titolo oneroso  all'utenza  portuale,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24
novembre 1994, n. 275; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16
novembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il piano regolatore di sistema  portuale  e'  lo  strumento  di
pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle  circoscrizioni
territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui  all'articolo
6, comma 1. Il piano si compone di  un  Documento  di  pianificazione
strategica di sistema (DPSS)  e  dei  piani  regolatori  portuali  di
ciascun porto. 
  1-bis. Le Autorita' di sistema portuale redigono  un  documento  di
pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano  generale
dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei
in materia di portualita', logistica e reti infrastrutturali  nonche'
con  il  Piano  strategico  nazionale  della  portualita'   e   della
logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema: 
    a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di
pianificazione delle Autorita' di sistema portuale; 
    b)  individua  e  perimetra  le   aree   destinate   a   funzioni
strettamente  portuali  e  retro-portuali,  le  aree  di  interazione
porto-citta' e i collegamenti infrastrutturali di  ultimo  miglio  di
tipo viario e  ferroviario  coi  singoli  porti  del  sistema  e  gli
attraversamenti del centro urbano; 
    c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli  obiettivi
e le scelte operate e i criteri  seguiti  nella  identificazione  dei
contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche  in
numero  e  scala  opportuni,  al   fine   di   descrivere   l'assetto
territoriale del sistema, nonche' per assicurare una chiara e univoca
identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la
redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies. 
  1-ter. La pianificazione delle aree  con  funzione  di  interazione
porto-citta' definite dal documento di pianificazione  strategica  di
sistema e' stabilita  dai  comuni,  previo  parere  della  competente
Autorita' di sistema portuale. 
  1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema e': 
    a)  sottoposto  al  parere  di  ciascun  comune  territorialmente
interessato, che si esprime entro e non oltre  quarantacinque  giorni
dal ricevimento dell'atto; 
    b)  e'  adottato  dal  Comitato  di  gestione  e  approvato   nei
successivi sessanta  giorni  dalla  regione,  previa  intesa  con  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  che  si  esprime
sentita la Conferenza nazionale di cui all'articolo 11-ter. 
  1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui  al  comma
1-quater,  lettera  b),  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  puo'  convocare  una  Conferenza  dei  servizi,  ai  sensi
dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di
dissenso tra le  amministrazioni  partecipanti  alla  Conferenza  dei
servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  documento  di  pianificazione
strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale di  cui  al
comma 1-bis, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu'
regioni, e' approvato con atto della regione ove ha sede  l'Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui  territorio
sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla  stessa  Autorita'
di sistema portuale e con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Le varianti al documento di pianificazione  strategica  di
sistema sono approvate con  il  medesimo  procedimento  previsto  per
l'adozione dello stesso. 
  1-sexies.  Nei  singoli  porti  ricompresi   nelle   circoscrizioni
territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui  all'articolo
6 comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo delle  aree  destinate  a
funzioni strettamente  portuali  e  retro-portuali  e  agli  assi  di
collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento  di
pianificazione  strategica  di  sistema   approvato,   quali   quelle
destinate alle attivita' commerciali e  crocieristiche,  al  diporto,
alla  produzione  industriale,  all'attivita'  cantieristica  e  alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono  delimitati  e  disegnati
dal piano regolatore portuale  (PRP),  che  individua  analiticamente
anche le caratteristiche e  la  destinazione  funzionale  delle  aree
interessate. 
  2. I piani regolatori  portuali  di  cui  al  comma  1-sexies  sono
redatti  in  attuazione  del   Piano   strategico   nazionale   della
portualita' e della  logistica  e  del  documento  di  pianificazione
strategica e di sistema  nonche'  in  conformita'  alle  Linee  guida
emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e  approvate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  I  piani  regolatori
portuali declinano gli obiettivi,  le  previsioni,  gli  elementi,  i
contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche
l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione. 
  2-bis.  Nel  caso  di  strutture  o  ambiti  idonei,   allo   stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente  interesse  pubblico,  e'  valutata  con  priorita'  la
finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici
come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 
  2-ter. I piani  regolatori  portuali  individuano  le  strutture  o
ambiti portuali di cui al comma 2-bis da  destinarsi  al  ricovero  a
secco di imbarcazioni da diporto fino a 12  metri  e  di  natanti  da
diporto. 
  2-quater. Nei porti di  cui  al  comma  1-sexies  ricompresi  nelle
circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di  sistema  portuale,  il
piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale  di  cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
    a) adottato dal Comitato  di  gestione  di  cui  all'articolo  9,
previa  intesa  con  i  comuni   territorialmente   interessati   con
riferimento esclusivo alla  pianificazione  delle  aree  destinate  a
funzioni di interazione porto-citta'. I comuni si esprimono  entro  e
non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto; 
    b)  inviato  successivamente  per  il  parere  di  competenza  al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro novanta
giorni dal ricevimento dell'atto; 
    c) approvato, esaurita la procedura di cui al  presente  comma  e
quella di  cui  al  comma  3-ter,  dalla  regione  interessata  entro
quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS. 
  2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui  al  comma
2-quater,  lettera  a),  la  regione,  ovvero  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  in  caso  di  Autorita'  di  sistema
portuale interregionale, puo' convocare una Conferenza  dei  servizi,
ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990,  n.  241.
In  caso  di  dissenso  tra  le  amministrazioni  partecipanti   alla
Conferenza  dei  servizi,  si  applicano  le   diposizioni   di   cui
all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale  non  possono
contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 
  3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,  con  esclusione
di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera
e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le  aree
destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica  e
alle  infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,  sono  delimitati   e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresi',  le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 
  3-bis. Nei porti di cui al comma 3,  nei  quali  non  e'  istituita
l'Autorita' di sistema portuale, il piano regolatore  e'  adottato  e
approvato   dalla   regione   di   pertinenza   o,   ove   istituita,
dall'Autorita' di sistema portuale regionale, previa  intesa  con  il
comune o i comuni interessati, ciascuno  per  il  proprio  ambito  di
competenza, nel rispetto delle  normative  vigenti  e  delle  proprie
norme regolamentari. Sono  fatte  salve,  altresi',  le  disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei  porti
di interesse regionale. 
  3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi  della
normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. 
  4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,  autonomamente
o  su  richiesta  della  regione  o  del  comune  interessato,   puo'
promuovere e proporre al Comitato  di  gestione,  per  la  successiva
adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale  concernenti
la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. 
  4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui  al
comma 4, relative al singolo  scalo  marittimo,  sono  sottoposte  al
procedimento  previsto  per  l'approvazione  del   piano   regolatore
portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS,  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma  4  relative  ai  porti
ricompresi  in  una   Autorita'   di   sistema   portuale,   la   cui
circoscrizione territoriale ricade in piu'  regioni,  sono  approvate
con atto della regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto
di variante-stralcio, sentite le  regioni  nel  cui  territorio  sono
ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima  Autorita'  di
sistema portuale. 
  5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale  la  struttura
del  piano  regolatore  portuale  in  termini  di  obiettivi,  scelte
strategiche  e  caratterizzazione  funzionale  delle  aree  portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo,  costituiscono  adeguamenti
tecnico-funzionali del piano  regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti
tecnico-funzionali   sono   adottati   dal   Comitato   di   gestione
dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  previa   acquisizione   della
dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti
da parte del comune o  dei  comuni  interessati.  E'  successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che
si esprime entro quarantacinque giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
della  proposta  di  adeguamento  tecnico-funzionale.   L'adeguamento
tecnico-funzionale e'  approvato  con  atto  della  Regione  nel  cui
territorio  e'  ubicato   il   porto   interessato   dall'adeguamento
medesimo.»; 
    b) al comma 5-bis, le parole: «articolo 5-bis»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal  presente  articolo»  e  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,   a   cui   sono   chiamate   tutte   le
Amministrazioni competenti.», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai
sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,  cui
sono  chiamate  tutte  le  Amministrazioni  competenti.  In  caso  di
dissenso tra le  amministrazioni  partecipanti  alla  Conferenza  dei
servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - L'art. 118 della Costituzione e' il seguente: 
                «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
          salvo che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano
          conferite  a  Province,  Citta'  metropolitane,  Regioni  e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.   169
          (Riorganizzazione,  razionalizzazione   e   semplificazione
          della disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui
          alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione  dell'art.
          8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.  124)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto  2016,  n.
          203. 
              - Il regolamento (CE) 11 dicembre  2013,  n.  1315/2013
          (Regolamento del Parlamento europeo e del  Consiglio  sugli
          orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo   della   rete
          transeuropea dei trasporti e che  abroga  la  decisione  n.
          661/2010/UE  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE))   e'
          pubblicato   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 348. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 12 giugno  1984,  n.  222  (Revisione  della
          disciplina della invalidita'  pensionabile)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23  agosto  1988  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione  in  materia  portuale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. n. 21. 
              - Il decreto  legislativo  23  novembre  1988,  n.  509
          (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e
          malattie invalidanti, nonche' dei benefici  previsti  dalla
          legislazione vigente per le medesime  categorie,  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 1, della legge 26  luglio  1988,  numero
          291) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  26  novembre
          1988, n. 278. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,  n.  92,  S.O.  n.
          77/L. 
              - Il decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276
          (Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre  2003,
          n. 235, S.O. n. 159/L. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  24  febbraio  2004,  n.  45,  S.O.  24
          febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196
          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.   81
          (Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
          comma  7,  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
          S.O. n. 34/L. 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          servizi per il lavoro  e  di  politiche  attive,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  settembre  2015,
          n. 221, S.O. n. 53/L. 
              - Si riporta l'art. 8, della legge 7  agosto  2015,  n.
          124 (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) con riferimento all'amministrazione centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
          17, comma 1, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
          decreto-legge  n.  90  del  2014,   secondo   principi   di
          semplificazione, efficienza,  contenimento  della  spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice  di
          cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza  e
          dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente  alla
          riorganizzazione  del  Corpo  forestale  dello   Stato   ed
          eventuale assorbimento  del  medesimo  in  altra  Forza  di
          polizia, fatte  salve  le  competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121,  in   aderenza   al   nuovo   assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e
          tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
          quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 23 della presente  legge,  tenuto
          anche conto di quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  155,
          secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.  350;  4)
          previsione che il personale  tecnico  del  Corpo  forestale
          dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di  ispettore
          fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19
          agosto 2005, n. 214, e successive  modificazioni;  riordino
          dei  corpi  di  polizia  provinciale,  in  linea   con   la
          definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
          aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso  la  confluenza
          nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
          modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  in
          relazione  alle  funzioni  e  ai  compiti   del   personale
          permanente e volontario del medesimo  Corpo  e  conseguente
          revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,
          anche  con  soppressione  e  modifica  dei  ruoli  e  delle
          qualifiche esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi
          appositi    ruoli    e    qualifiche,    con    conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'art. 23 della presente legge; 
                b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
          restando   l'organizzazione,   anche   logistica,   e    lo
          svolgimento delle funzioni e  dei  compiti  di  polizia  da
          parte  delle   Forze   di   polizia,   eliminazione   delle
          duplicazioni  organizzative,   logistiche   e   funzionali,
          nonche' ottimizzazione di  mezzi  e  infrastrutture,  anche
          mediante forme  obbligatorie  di  gestione  associata,  con
          rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
          di  porto  e  Marina   militare,   nella   prospettiva   di
          un'eventuale maggiore integrazione; 
                c)  con   riferimento   alla   sola   amministrazione
          centrale, applicare i principi e criteri direttivi  di  cui
          agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine  di
          attuare l'art. 95  della  Costituzione  e  di  adeguare  le
          statuizioni dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          definire: 
                  1)   le   competenze   regolamentari    e    quelle
          amministrative  funzionali  al   mantenimento   dell'unita'
          dell'indirizzo  e  alla   promozione   dell'attivita'   dei
          Ministri  da  parte  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri; 
                  2) le attribuzioni della Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri  in  materia  di   analisi,   definizione   e
          valutazione delle politiche pubbliche; 
                  3) i procedimenti di designazione o  di  nomina  di
          competenza, diretta o indiretta, del Governo o  di  singoli
          Ministri, in modo da garantire che le  scelte,  quand'anche
          da formalizzarsi con  provvedimenti  di  singoli  Ministri,
          siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri; 
                  4)  la   disciplina   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione  dei  Ministri,  dei  vice  Ministri  e  dei
          sottosegretari di Stato, con determinazione  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   delle   risorse
          finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle
          attribuzioni e alle dimensioni  dei  rispettivi  Ministeri,
          anche  al  fine  di  garantire  un'adeguata  qualificazione
          professionale  del  relativo   personale,   con   eventuale
          riduzione del numero e  pubblicazione  dei  dati  nei  siti
          istituzionali delle relative amministrazioni; 
                  5) le competenze  in  materia  di  vigilanza  sulle
          agenzie  governative  nazionali,  al  fine  di   assicurare
          l'effettivo esercizio delle attribuzioni  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, nel rispetto del  principio  di
          separazione tra indirizzo politico e gestione; 
                  6)  razionalizzazione  con  eventuale  soppressione
          degli uffici ministeriali le cui funzioni si  sovrappongono
          a quelle proprie delle autorita' indipendenti e  viceversa;
          individuazione di criteri omogenei  per  la  determinazione
          del trattamento economico dei componenti  e  del  personale
          delle autorita' indipendenti, in modo da  evitare  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
          professionalita'; individuazione  di  criteri  omogenei  di
          finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  mediante   la
          partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
          operanti nei settori e servizi di riferimento,  o  comunque
          regolate o vigilate; 
                  7) introduzione  di  maggiore  flessibilita'  nella
          disciplina relativa all'organizzazione  dei  Ministeri,  da
          realizzare  con  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
          adozione   dei   regolamenti   di   organizzazione,   anche
          modificando la competenza  ad  adottarli;  introduzione  di
          modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti  a
          quello del segretario generale  e  viceversa  in  relazione
          alle esigenze di coordinamento;  definizione  dei  predetti
          interventi   assicurando   comunque    la    compatibilita'
          finanziaria  degli  stessi,  anche  attraverso   l'espressa
          previsione della partecipazione  ai  relativi  procedimenti
          dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 
                d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
          materia di autoveicoli:  riorganizzazione,  ai  fini  della
          riduzione  dei  costi  connessi  alla  gestione  dei   dati
          relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli  e
          della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
          anche  mediante  trasferimento,  previa  valutazione  della
          sostenibilita' organizzativa ed economica,  delle  funzioni
          svolte dagli uffici del Pubblico  registro  automobilistico
          al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          conseguente   introduzione   di   un'unica   modalita'   di
          archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
          contenente i  dati  di  proprieta'  e  di  circolazione  di
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,  da  perseguire  anche
          attraverso l'eventuale istituzione di  un'agenzia  o  altra
          struttura sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica; svolgimento  delle  relative
          funzioni con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
                e)    con    riferimento    alle    Prefetture-Uffici
          territoriali del Governo: a completamento del  processo  di
          riorganizzazione,  in  combinato  disposto  con  i  criteri
          stabiliti dall'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, ed in armonia  con  le  previsioni  contenute
          nella legge 7 aprile 2014, n. 56,  razionalizzazione  della
          rete organizzativa e revisione  delle  competenze  e  delle
          funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo  conto
          delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
          2014, n. 56, in  base  a  criteri  inerenti  all'estensione
          territoriale,  alla  popolazione  residente,  all'eventuale
          presenza della citta' metropolitana,  alle  caratteristiche
          del  territorio,  alla  criminalita',   agli   insediamenti
          produttivi, alle dinamiche  socio-economiche,  al  fenomeno
          delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e  alle
          aree confinarie con flussi migratori; trasformazione  della
          Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  in  Ufficio
          territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
          amministrazione  periferica  dello   Stato   e   cittadini;
          attribuzione    al    prefetto    della     responsabilita'
          dell'erogazione  dei  servizi  ai  cittadini,  nonche'   di
          funzioni di direzione e coordinamento dei  dirigenti  degli
          uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
          eventualmente  prevedendo  l'attribuzione  allo  stesso  di
          poteri  sostitutivi,  ferma  restando  la  separazione  tra
          funzioni di amministrazione attiva e  di  controllo,  e  di
          rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai  fini
          del riordino della disciplina in materia di  conferenza  di
          servizi di cui all'art. 2; coordinamento  e  armonizzazione
          delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello
          Stato,   con   eliminazione   delle    sovrapposizioni    e
          introduzione  delle  modifiche  a  tal   fine   necessarie;
          confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato  di  tutti
          gli uffici periferici delle  amministrazioni  civili  dello
          Stato;  definizione  dei  criteri  per  l'individuazione  e
          l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale
          dello Stato; individuazione delle competenze in materia  di
          ordine  e  sicurezza  pubblica   nell'ambito   dell'Ufficio
          territoriale dello Stato, fermo  restando  quanto  previsto
          dalla legge 1° aprile 1981, n.  121;  individuazione  della
          dipendenza  funzionale  del  prefetto  in  relazione   alle
          competenze esercitate; 
                f) con riferimento  a  enti  pubblici  non  economici
          nazionali  e  soggetti  privati  che   svolgono   attivita'
          omogenee:  semplificazione  e  coordinamento  delle   norme
          riguardanti l'ordinamento  sportivo,  con  il  mantenimento
          della sua specificita'; riconoscimento  delle  peculiarita'
          dello sport per persone affette da disabilita'  e  scorporo
          dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (CONI)   del
          Comitato  italiano  paralimpico  con   trasformazione   del
          medesimo in ente autonomo di diritto pubblico  senza  oneri
          aggiuntivi per la finanza pubblica,  nella  previsione  che
          esso utilizzi parte delle risorse  finanziarie  attualmente
          in disponibilita' o attribuite al CONI  e  si  avvalga  per
          tutte le attivita' strumentali,  ivi  comprese  le  risorse
          umane,  di  CONI  Servizi  spa,  attraverso   un   apposito
          contratto  di  servizio;  previsione   che   il   personale
          attualmente  in  servizio  presso  il   Comitato   italiano
          paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
          razionalizzazione  e   semplificazione   della   disciplina
          concernente le autorita' portuali  di  cui  alla  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
          all'individuazione di autorita'  di  sistema  nonche'  alla
          governance tenendo conto del ruolo delle  regioni  e  degli
          enti locali e alla  semplificazione  e  unificazione  delle
          procedure doganali e amministrative in materia di porti. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma
          1, sono definiti i criteri per la ricognizione  dettagliata
          ed esaustiva, da effettuare decorso un  anno  dall'adozione
          dei provvedimenti di riordino, accorpamento o  soppressione
          di cui al comma 1, lettera a), di tutte le  funzioni  e  le
          competenze  attribuite  alle   amministrazioni   pubbliche,
          statali e  locali,  inclusi  gli  uffici  e  gli  organismi
          oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1,  al
          fine di semplificare l'esercizio delle funzioni  pubbliche,
          secondo   criteri   di   trasparenza,    efficienza,    non
          duplicazione ed economicita', e  di  coordinare  e  rendere
          efficiente il rapporto tra amministrazione dello  Stato  ed
          enti locali. 
              3. Per l'istituzione del numero unico europeo  112,  di
          cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro  per
          l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              5. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i
          Ministri interessati, previa acquisizione del parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              7. Nei territori delle regioni  a  statuto  speciale  e
          delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  restano
          ferme tutte le attribuzioni spettanti ai  rispettivi  Corpi
          forestali regionali e provinciali,  anche  con  riferimento
          alle  funzioni  di  pubblica   sicurezza   e   di   polizia
          giudiziaria, secondo la disciplina  vigente  in  materia  e
          salve le diverse determinazioni organizzative, da  assumere
          con  norme  di  attuazione  degli  statuti  speciali,   che
          comunque garantiscano il coordinamento  in  sede  nazionale
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' la sicurezza e  i  controlli
          nel  settore  agroalimentare.  Restano  altresi'  ferme  le
          funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni  e
          province autonome in materia di  funzioni  prefettizie,  in
          conformita'  a  quanto  disposto  dai  rispettivi   statuti
          speciali e dalle relative norme di attuazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201
          (Attuazione della direttiva 2014/89/UE  che  istituisce  un
          quadro per la pianificazione  dello  spazio  marittimo)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  novembre  2016,  n.
          260. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima))  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          aprile 1952, n. 94, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
          1997,  n.   509   (Regolamento   recante   disciplina   del
          procedimento di concessione di beni del  demanio  marittimo
          per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica  da
          diporto, a norma dell'art. 20,  comma  8,  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio 1998, n. 40. 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione 14 novembre 1994 (Identificazione  dei  servizi
          di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso
          all'utenza portuale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 novembre 1994, n. 275. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 5, della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 5 (Programmazione  e  realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regolatore  di  sistema  portuale  e  piano
          regolatore portuale). - 1. Il piano regolatore  di  sistema
          portuale e' lo strumento di pianificazione del sistema  dei
          porti ricompresi nelle  circoscrizioni  territoriali  delle
          Autorita' di sistema portuale di cui all'art. 6,  comma  1.
          Il piano si  compone  di  un  documento  di  pianificazione
          strategica  di  sistema  (DPSS)  e  dei  piani   regolatori
          portuali di ciascun porto. 
              1-bis. Le Autorita' di  sistema  portuale  redigono  un
          documento di pianificazione strategica di sistema, coerente
          con il Piano  Generale  dei  Trasporti  e  della  Logistica
          (PGTL)  e  con  gli  orientamenti  europei  in  materia  di
          portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche'  con
          il Piano Strategico Nazionale  della  Portualita'  e  della
          Logistica. Il documento  di  pianificazione  strategica  di
          sistema: 
                a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i  contenuti
          sistemici di  pianificazione  delle  Autorita'  di  sistema
          portuale; 
                b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni
          strettamente  portuali  e  retro-portuali,   le   aree   di
          interazione porto-citta' e i collegamenti  infrastrutturali
          di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario  coi  singoli
          porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano; 
                c) prevede una relazione  illustrativa  che  descrive
          gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella
          identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e
          rappresentazioni grafiche in numero e scala  opportuni,  al
          fine di  descrivere  l'assetto  territoriale  del  sistema,
          nonche' per assicurare una chiara e univoca identificazione
          degli indirizzi, delle  norme  e  delle  procedure  per  la
          redazione dei piani regolatori portuali  di  cui  al  comma
          1-sexies. 
              1-ter. La pianificazione delle  aree  con  funzione  di
          interazione  porto-citta'   definite   dal   documento   di
          pianificazione  strategica  di  sistema  e'  stabilita  dai
          Comuni, previo parere della competente Autorita' di sistema
          portuale. 
              1-quater. Il documento di pianificazione strategica  di
          sistema e': 
                a)   sottoposto   al   parere   di   ciascun   Comune
          territorialmente interessato, che si esprime  entro  e  non
          oltre 45 giorni dal ricevimento dell'atto; 
                b) e' adottato dal Comitato di Gestione  e  approvato
          nei successivi 60 giorni dalla Regione, previa  intesa  con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  che  si
          esprime sentita la Conferenza  nazionale  di  cui  all'art.
          11-ter. 
              1-quinquies. Ai fini  dell'ottenimento  dell'intesa  di
          cui al comma  1-quater,  lettera  b),  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   puo'   convocare   una
          conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14-quater  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso  di  dissenso  tra  le
          amministrazioni partecipanti alla conferenza  dei  servizi,
          si applicano le diposizioni di  cui  all'art.  14-quinquies
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il  documento  di
          pianificazione strategica di  sistema  delle  Autorita'  di
          sistema  portuale  di  cui   al   comma   1-bis,   la   cui
          circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu'  Regioni,
          e' approvato con atto della Regione ove ha sede l'Autorita'
          di sistema portuale, previa intesa con le Regioni  nel  cui
          territorio sono ricompresi  gli  altri  porti  amministrati
          dalla  stessa  Autorita'  di  sistema  portuale  e  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le  varianti
          al documento di pianificazione strategica di  sistema  sono
          approvate  con  il  medesimo  procedimento   previsto   per
          l'adozione dello stesso. 
              1-sexies.   Nei   singoli   porti   ricompresi    nelle
          circoscrizioni  territoriali  delle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui all'art. 6 comma 1,  l'ambito  e  l'assetto
          complessivo delle aree destinate  a  funzioni  strettamente
          portuali e  retro-portuali  e  agli  assi  di  collegamento
          viario e ferroviario, come  individuate  nel  documento  di
          pianificazione  strategica  di  sistema  approvato,   quali
          quelle   destinate    alle    attivita'    commerciali    e
          crocieristiche, al diporto,  alla  produzione  industriale,
          all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture  stradali
          e  ferroviarie,  sono  delimitati  e  disegnati  dal  piano
          regolatore portuale  (PRP),  che  individua  analiticamente
          anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle
          aree interessate. 
              2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies
          sono redatti in attuazione del Piano  Strategico  Nazionale
          della Portualita' e della  Logistica  e  del  documento  di
          pianificazione  strategica  e   di   sistema   nonche'   in
          conformita'  alle  Linee  guida   emanate   dal   Consiglio
          Superiore dei Lavori pubblici  e  approvate  dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti.  I  piani  regolatori
          portuali  declinano  gli  obiettivi,  le  previsioni,   gli
          elementi, i contenuti  e  le  strategie  di  ciascun  scalo
          marittimo, delineando  anche  l'assetto  complessivo  delle
          opere di grande infrastrutturazione. 
              2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo
          stato sottoutilizzati o non diversamente  utilizzabili  per
          funzioni portuali  di  preminente  interesse  pubblico,  e'
          valutata con priorita'  la  finalizzazione  delle  predette
          strutture e  ambiti  ad  approdi  turistici  come  definiti
          dall'art.  2  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 
              2-ter.  I  piani  regolatori  portuali  individuano  le
          strutture o ambiti  portuali  di  cui  al  comma  2-bis  da
          destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni  da  diporto
          fino a 12 metri e di natanti da diporto. 
              2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi
          nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema
          portuale,  il  piano  regolatore  portuale,  corredato  del
          rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, e': 
                a) adottato dal Comitato di gestione di cui  all'art.
          9, previa intesa con i Comuni territorialmente  interessati
          con riferimento esclusivo alla  pianificazione  delle  aree
          destinate a funzioni di interazione porto-citta'. I  comuni
          si esprimono entro e non oltre 45  giorni  dal  ricevimento
          dell'atto; 
                b)  inviato  successivamente   per   il   parere   di
          competenza al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici,  che
          si esprime entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto; 
                c)  approvato,  esaurita  la  procedura  di  cui   al
          presente comma e  quella  di  cui  al  comma  3-ter,  dalla
          Regione  interessata  entro  40  giorni  decorrenti   dalla
          conclusione della procedura VAS. 
              2-quinquies. Ai fini  dell'ottenimento  dell'intesa  di
          cui al comma 2-quater, lettera a), la  Regione,  ovvero  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in  caso  di
          Autorita'  di   sistema   portuale   interregionale,   puo'
          convocare una conferenza dei servizi,  ai  sensi  dell'art.
          14-quater della legge 7 agosto 1990, n.  241.  In  caso  di
          dissenso   tra   le   amministrazioni   partecipanti   alla
          conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di  cui
          all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2-sexies. Le previsioni del piano  regolatore  portuale
          non  possono  contrastare  con  gli  strumenti  urbanistici
          vigenti. 
              3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,  con
          esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.  4,
          comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto  complessivo  del
          porto, ivi  comprese  le  aree  destinate  alla  produzione
          industriale,    all'attivita'    cantieristica    e    alle
          infrastrutture stradali e ferroviarie,  sono  delimitati  e
          disegnati dal piano  regolatore  portuale,  che  individua,
          altresi', le caratteristiche e la  destinazione  funzionale
          delle aree interessate. 
              3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei  quali  non  e'
          istituita  l'Autorita'  di  sistema  portuale,   il   piano
          regolatore  e'  adottato  e  approvato  dalla  Regione   di
          pertinenza o,  ove  istituita,  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale regionale, previa intesa con il Comune o i  Comuni
          interessati, ciascuno per il proprio ambito di  competenza,
          nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie  norme
          regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le  disposizioni
          legislative regionali vigenti in materia di  pianificazione
          dei porti di interesse regionale. 
              3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti,  ai
          sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di
          VAS. 
              4. Il Presidente dell'Autorita'  di  sistema  portuale,
          autonomamente o su richiesta della  Regione  o  del  Comune
          interessato, puo' promuovere  e  proporre  al  Comitato  di
          gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio  al
          piano regolatore  portuale  concernenti  la  qualificazione
          funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. 
              4-bis.  Le  varianti-stralcio   al   piano   regolatore
          portuale di cui al  comma  4,  relative  al  singolo  scalo
          marittimo, sono sottoposte  al  procedimento  previsto  per
          l'approvazione  del  piano  regolatore  portuale   e   alla
          procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai  sensi
          dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4  relative
          ai porti ricompresi in una Autorita' di  sistema  portuale,
          la cui circoscrizione territoriale ricade in piu'  Regioni,
          sono approvate con atto della Regione nel cui territorio e'
          ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite  le
          Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri  porti
          amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale. 
              5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
          struttura del  piano  regolatore  portuale  in  termini  di
          obiettivi,   scelte   strategiche    e    caratterizzazione
          funzionale delle aree portuali,  relativamente  al  singolo
          scalo      marittimo,       costituiscono       adeguamenti
          tecnico-funzionali  del  piano  regolatore  portuale.   Gli
          adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati  dal  Comitato
          di gestione  dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  previa
          acquisizione della dichiarazione di non contrasto  con  gli
          strumenti urbanistici vigenti da parte  del  Comune  o  dei
          Comuni interessati. E' successivamente acquisito il  parere
          del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime
          entro 45 giorni, decorrenti dalla ricezione della  proposta
          di    adeguamento     tecnico-funzionale.     L'adeguamento
          tecnico-funzionale e' approvato con atto della Regione  nel
          cui   territorio   e'   ubicato   il   porto    interessato
          dall'adeguamento medesimo. 
              5-bis. L'esecuzione delle  opere  nei  porti  da  parte
          della Autorita' di sistema portuale e' autorizzata ai sensi
          della normativa vigente. Fatto salvo  quanto  previsto  dal
          presente articolo, nonche' dalle norme vigenti  in  materia
          di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
          nonche' di opere ad essi connesse,  l'esecuzione  di  opere
          nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
          profili rilevanti,  in  esito  ad  apposita  conferenza  di
          servizi convocata dalla autorita' di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai  sensi
          dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,  cui
          sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In  caso
          di  dissenso  tra  le  amministrazioni  partecipanti   alla
          conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di  cui
          all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              6.  All'art.  88  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1)  e'  sostituito
          dal seguente: 
                "1) le opere marittime relative ai porti di cui  alla
          categoria I e alla categoria II, classe I, e  le  opere  di
          preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
          e della navigazione nonche' per la difesa delle coste". 
              7.   Sono   di   competenza   regionale   le   funzioni
          amministrative concernenti le opere marittime  relative  ai
          porti di cui alla categoria II, classi II e III. 
              8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
          opere  nei  porti  di  cui  alla  categoria  I  e  per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le  regioni,
          il comune interessato o  l'autorita'  di  sistema  portuale
          possono  comunque  intervenire  con  proprie  risorse,   in
          concorso  o   in   sostituzione   dello   Stato,   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta  alla
          regione  o  alle  regioni  interessate   l'onere   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
          sistema portuale, a copertura dei costi  sostenuti  per  le
          opere  da   esse   stesse   realizzate,   possono   imporre
          soprattasse a carico  delle  merci  imbarcate  o  sbarcate,
          oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 
              9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
          le costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di
          difesa, di darsene, di bacini  e  di  banchine  attrezzate,
          nonche' l'escavazione e l'approfondimento  dei  fondali.  I
          relativi progetti sono approvati  dal  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sulla base delle proposte  contenute  nei  piani  operativi
          triennali predisposti dalle autorita' di sistema  portuale,
          ai sensi  dell'art.  9,  comma  3,  lettera  a),  individua
          annualmente le  opere  di  cui  al  comma  9  del  presente
          articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
          classi I e II. 
              11. Per gli interventi da attuarsi  dalle  regioni,  in
          conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani  di
          sviluppo   economico-produttivo,    il    Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   emana   direttive   di
          coordinamento. 
              11-bis. 
              11-ter. 
              11-quater. 
              11-quinquies. 
              11-sexies.». 
              - Per il  testo  dell'art.  6  della  citata  legge  28
          gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  2  del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 11-ter della citata  legge  28
          gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  9  del
          presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 9. 
              - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli  articoli
          14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
              «Art.  14-quater   (Decisione   della   conferenza   di
          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
              2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti  dalla
          determinazione motivata  di  conclusione  della  conferenza
          possono     sollecitare     con     congrua     motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies.  Possono  altresi'
          sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche  per  il
          tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5  dell'art.
          14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse  nei
          termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
          sensi dell'art. 21-quinquies. 
              3. In caso di approvazione unanime,  la  determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi    dell'art.
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
              4.  I  termini  di  efficacia  di   tutti   i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza.». 
              «Art.  14-quinquies  (Rimedi  per  le   amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
              2.   Possono   altresi'   proporre    opposizione    le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
              3.   La    proposizione    dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
          una data non posteriore al quindicesimo  giorno  successivo
          alla  ricezione  dell'opposizione,  una  riunione  con   la
          partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso  il
          dissenso  e   delle   altre   amministrazioni   che   hanno
          partecipato   alla   conferenza.   In   tale   riunione   i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
              5.  Qualora  alla   conferenza   di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
              6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
          5  sia   raggiunta   un'intesa   tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
              7. Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
          509 (Regolamento recante  disciplina  del  procedimento  di
          concessione  di  beni  del   demanio   marittimo   per   la
          realizzazione  di  strutture  dedicate  alla   nautica   da
          diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della L.  15  marzo
          1997, n. 59): 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Sono  strutture  dedicate
          alla nautica da diporto: 
                a) il  "porto  turistico",  ovvero  il  complesso  di
          strutture amovibili ed inamovibili realizzate con  opere  a
          terra  e  a  mare  allo  scopo  di  servire  unicamente   o
          precipuamente  la  nautica  da  diporto  ed  il  diportista
          nautico,  anche   mediante   l'apprestamento   di   servizi
          complementari; 
                b) l'"approdo  turistico",  ovvero  la  porzione  dei
          porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art.  4,
          comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ,  destinata  a
          servire la nautica da diporto  ed  il  diportista  nautico,
          anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; 
                c) i "punti d'ormeggio",  ovvero  le  aree  demaniali
          marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che  non
          importino  impianti  di  difficile   rimozione,   destinati
          all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche  a  secco,
          di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 
              2.  La   concessione   demaniale   marittima   per   la
          realizzazione delle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata: 
                a) con atto approvato dal  direttore  marittimo,  nel
          caso di concessioni di  durata  non  superiore  a  quindici
          anni; 
                b) con atto approvato dal dirigente generale preposto
          alla Direzione generale del demanio marittimo e  dei  porti
          del Ministero dei trasporti e della navigazione,  nel  caso
          di concessioni di durata superiore a quindici anni. 
              3. Qualora la concessione ricada  nella  circoscrizione
          territoriale di una autorita' portuale, e'  rilasciata  dal
          presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di
          competenza   dell'autorita'   marittima   e'   curata   dal
          segretario generale.». 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L. 
              - Per il testo dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84 (Riordino della legislazione  in  materia  portuale),
          come  modificato   dall'art.   6   del   presente   decreto
          legislativo, e per i riferimenti normativi,  si  vedano  le
          note all'art. 6. 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 4  della
          citata legge 28 gennaio 1994, n. 84: 
              «Art. 4 (Classificazione  dei  porti).  -  1.  I  porti
          marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
          e classi: 
                a) categoria I: porti, o  specifiche  aree  portuali,
          finalizzati alla difesa militare  e  alla  sicurezza  dello
          Stato; 
                b) categoria II, classe I: porti, o  specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica internazionale; 
                c) categoria II, classe II: porti, o specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica nazionale; 
                d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree
          portuali,    di    rilevanza    economica    regionale    e
          interregionale. 
              1-bis. I porti sede di autorita'  di  sistema  portuale
          appartengono comunque ad una delle prime due  classi  della
          categoria II. 
              2. Il  Ministro  della  difesa,  con  proprio  decreto,
          emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, determina le caratteristiche e procede  alla
          individuazione dei porti o delle specifiche  aree  portuali
          di cui alla categoria I. Con lo stesso  provvedimento  sono
          disciplinate le  attivita'  nei  porti  di  I  categoria  e
          relative baie, rade e golfi. 
              3. I porti, o le specifiche aree portuali di  cui  alla
          categoria II,  classi  I,  II  e  III,  hanno  le  seguenti
          funzioni: 
                a) commerciale e logistica; 
                b) industriale e petrolifera; 
                c)   di   servizio   passeggeri,   ivi   compresi   i
          crocieristi; 
                d) peschereccia; 
                e) turistica e da diporto. 
              4.  Le  caratteristiche  dimensionali,  tipologiche   e
          funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
          e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi  medesime
          sono determinate, sentite le autorita' di sistema  portuale
          o, laddove  non  istituite,  le  autorita'  marittime,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
          di utenza internazionale o  nazionale,  tenendo  conto  dei
          seguenti criteri: 
                a) entita' del traffico globale  e  delle  rispettive
          componenti; 
                b) capacita' operativa degli  scali  derivante  dalle
          caratteristiche funzionali e dalle condizioni di  sicurezza
          rispetto  ai  rischi  ambientali  degli  impianti  e  delle
          attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei  passeggeri
          sia per  il  carico,  lo  scarico,  la  manutenzione  e  il
          deposito delle  merci  nonche'  delle  attrezzature  e  dei
          servizi idonei al  rifornimento,  alla  manutenzione,  alla
          riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
          imbarcazioni; 
                c) livello ed efficienza dei servizi di  collegamento
          con l'entroterra. 
              5. Ai  fini  di  cui  al  comma  4  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  uno  schema  di  decreto,  che  e'  trasmesso  alle
          regioni, le  quali  esprimono  parere  entro  i  successivi
          novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
          che il parere sia reso in senso favorevole.  Lo  schema  di
          decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
          del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
          Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  per
          l'espressione  del  parere,  nei   termini   previsti   dai
          rispettivi  regolamenti,   da   parte   delle   Commissioni
          permanenti  competenti  per  materia;  decorsi  i  predetti
          termini il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
          adotta il decreto in via definitiva. 
              6. La  revisione  delle  caratteristiche  dimensionali,
          tipologiche e funzionali di cui al comma 4,  nonche'  della
          classificazione dei singoli scali,  avviene  su  iniziativa
          delle  autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle autorita' marittime, delle regioni  o  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con  la
          procedura di cui al comma 5.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art.  12  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 12 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel caso
          di piani e programmi di cui all'art. 6, commi  3  e  3-bis,
          l'autorita' procedente trasmette all'autorita'  competente,
          su supporto informatico ovvero,  nei  casi  di  particolare
          difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto  cartaceo,
          un rapporto preliminare comprendente  una  descrizione  del
          piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
          verifica   degli   impatti   significativi    sull'ambiente
          dell'attuazione del piano o programma, facendo  riferimento
          ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
              2.  L'autorita'  competente   in   collaborazione   con
          l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          documento preliminare per acquisirne il parere.  Il  parere
          e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente  ed
          all'autorita' procedente. 
              3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'
          competente   con   l'autorita'   procedente,    l'autorita'
          competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
          del presente decreto  e  tenuto  conto  delle  osservazioni
          pervenute, verifica se il piano  o  programma  possa  avere
          impatti significativi sull'ambiente. 
              4.   L'autorita'   competente,   sentita    l'autorita'
          procedente, tenuto conto dei  contributi  pervenuti,  entro
          novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
          il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo  il
          piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
          da 13  a  18  e,  se  del  caso,  definendo  le  necessarie
          prescrizioni. 
              5. Il risultato della  verifica  di  assoggettabilita',
          comprese le motivazioni, e'  pubblicato  integralmente  nel
          sito web dell'autorita' competente. 
              6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
          relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
          attuativi   di   piani   o   programmi   gia'    sottoposti
          positivamente alla verifica  di  assoggettabilita'  di  cui
          all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da  12  a  17,  si
          limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che  non
          siano stati  precedentemente  considerati  dagli  strumenti
          normativamente sovraordinati.».