Art. 10 
 
 
    Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 14  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «20 settembre 1934, n. 2011»  sono
inserite le seguenti: «,  ove  non  ricomprese  nella  circoscrizione
delle Autorita' di sistema portuale,»; 
    b) dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:  «1-quinquies.
A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti
dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del
relativo Regolamento di esecuzione,  gli  ormeggiatori  iscritti  nel
relativo  registro,  previa  specifica  procedura   concorsuale,   si
costituiscono   in   societa'   cooperativa.   Il   funzionamento   e
l'organizzazione di tale societa' sono soggette alla vigilanza  e  al
controllo del comandante del porto e lo statuto e  le  sue  eventuali
modifiche  sono  approvate  dal  comandante  del  porto  secondo   le
direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 14 della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 14 (Competenze dell'autorita'  marittima).  -  1.
          Ferme restando  le  competenze  attribuite  dalla  presente
          legge alle Autorita' di sistema  portuale  e,  per  i  soli
          compiti  di  programmazione,  coordinamento  e  promozione,
          nonche'  nell'ambito  della  pianificazione   delle   opere
          portuali,  alla  formulazione  ed  elaborazione  di   piani
          triennali da proporre al Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  alle  aziende  speciali  delle  Camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura,  istituite
          ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato  con  regio
          decreto 20 settembre 1934,  n.  2011,  ove  non  ricomprese
          nella circoscrizione delle Autorita' di  sistema  portuale,
          spettano all'autorita' marittima le funzioni di  polizia  e
          di sicurezza previste dal codice della navigazione e  dalle
          leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. 
              1-bis.  I  servizi   tecnico-nautici   di   pilotaggio,
          rimorchio,  ormeggio  e  battellaggio   sono   servizi   di
          interesse generale atti a garantire  nei  porti,  ove  essi
          sono  istituiti,   la   sicurezza   della   navigazione   e
          dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
          e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  dell'autorita'
          marittima, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove
          istituita, sentite le associazioni di  categoria  nazionali
          interessate.  In  caso  di   necessita'   e   di   urgenza,
          l'autorita'  marittima,  sentita  l'Autorita'  di   sistema
          portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare  il
          regime di obbligatorieta' dei servizi  tecnico-nautici  per
          un periodo non superiore a trenta giorni,  prorogabili  una
          sola volta. I criteri e i meccanismi  di  formazione  delle
          tariffe dei servizi di pilotaggio,  rimorchio,  ormeggio  e
          battellaggio   sono   stabiliti   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria
          condotta congiuntamente  dal  comando  generale  del  Corpo
          delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze  unitarie
          delle Autorita' di sistema portuale, dei soggetti erogatori
          dei servizi e dell'utenza portuale. 
              1-ter. Nei porti sede di autorita' di sistema  portuale
          la disciplina e l'organizzazione  dei  servizi  di  cui  al
          comma 1-bis  sono  stabilite  dall'Autorita'  marittima  di
          intesa con l'Autorita' di sistema portuale. In  difetto  di
          intesa provvede il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              1-quater.  Ai  fini  della  prestazione   dei   servizi
          tecnico-nautici di cui al comma  1-bis,  per  porti  o  per
          altri  luoghi  d'approdo  o  di  transito  delle  navi   si
          intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si
          svolgono  operazioni  di  imbarco  o  sbarco  di  merci   e
          passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe,
          torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti
          di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito
          di specchi acquei esterni alle difese foranee. 
              1-quinquies. A seguito dell'esercizio  dei  poteri  del
          comandante del porto previsti dall'art. 81 del Codice della
          navigazione e dall'art. 209  del  relativo  Regolamento  di
          esecuzione,  gli   ormeggiatori   iscritti   nel   relativo
          registro,  previa  specifica  procedura   concorsuale,   si
          costituiscono in societa' cooperativa. Il  funzionamento  e
          l'organizzazione  di  tale  societa'  sono  soggette   alla
          vigilanza e al controllo del  comandante  del  porto  e  lo
          statuto e le sue eventuali  modifiche  sono  approvate  dal
          comandante  del  porto  secondo  le  direttive  emanate  in
          materia  dal   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art.  81  del
          codice della navigazione: 
              «Art.  81  (Altre  attribuzioni  di  polizia).   -   Il
          comandante del porto provvede per tutto quanto concerne  in
          generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo
          e delle relative adiacenze.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 209  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio
          1952, n. 328: 
              «Art. 209 (Disciplina del servizio di ormeggio).  -  Il
          comandante  del  porto   disciplina   il   servizio   degli
          ormeggiatori in  modo  da  assicurare  la  regolarita'  del
          servizio stesso secondo le esigenze del porto. 
              Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del
          compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo.».