Art. 12 Modifica all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, approva il regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello unico amministrativo, secondo Linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello unico amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.».
Note all'art. 12: - Si riporta l'art. 15-bis, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). - 1. Presso la Autorita' di sistema portuale opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attivita' economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis, approva il regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello Unico Amministrativo, secondo Linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1-bis. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'art. 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.». - Per il testo degli articoli 11-bis e 11-ter della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all'art. 8.