Art. 3 Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «a» e «da» sono soppresse; b) al comma 1, lettera b) la parola: «rilevo» e' sostituita dalla seguente «rilievo»; c) al comma 1, lettera c), le parole: «di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni,» sono soppresse e, infine, il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»; d) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.»; e) al comma 2, le parole: «presso un comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune».
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 6-bis, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso ciascun porto gia' sede di Autorita' di sistema portuale, l'Autorita' di sistema portuale costituisce un proprio ufficio territoriale cui e' preposto il Segretario generale di cui all'art. 10 o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le Autorita' di sistema portuale o le soppresse Autorita', con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti: a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'Autorita' di sistema portuale; b) di proposta, con riferimento a materie di rilievo locale in relazione alle quali la competenza appartiene all'Autorita' di sistema portuale; c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, nonche' i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'Autorita' di sistema portuale; c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni. 2. Presso ciascun porto dell'Autorita' di sistema portuale ubicato in un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' di sistema portuale, l'Autorita' di sistema portuale puo' istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio e' preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le Autorita' di sistema portuale o le soppresse Autorita', con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato puo' anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'Autorita' di sistema portuale puo' istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non gia' sede di Autorita' di sistema portuale.». - Per il testo dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 11 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note all'art. 11.