Art. 4 Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti» sono soppresse; b) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; c) al comma 3, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 7, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono organi dell'autorita' di sistema portuale: a) il Presidente; b) il Comitato di gestione (CG); c) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Gli emolumenti del Presidente, nonche' i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'Autorita' di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora: a) decorso il termine di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni; b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo; c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente. 4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina, altresi', un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine puo' imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.». - Per il testo dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dall'art. 6 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note all'art. 6.