Art. 4 
 
 
     Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo  7  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole:  «dal  Comitato  di  gestione  entro  i
limiti massimi stabiliti» sono soppresse; 
    b) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    c) al comma 3, lettera a), le parole: «comma 3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 5». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 7, della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale).  -
          1. Sono organi dell'autorita' di sistema portuale: 
                a) il Presidente; 
                b) il Comitato di gestione (CG); 
                c) il Collegio dei revisori dei conti. 
              2. Gli emolumenti del Presidente, nonche' i gettoni  di
          presenza dei componenti del Comitato  di  gestione  sono  a
          carico del bilancio dell'Autorita' di  sistema  portuale  e
          vengono  determinati  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  sono  disposti  la  revoca   del   mandato   del
          Presidente e  lo  scioglimento  del  Comitato  di  gestione
          qualora: 
                a) decorso il termine di cui  all'art.  9,  comma  5,
          lettera b), il piano operativo triennale non sia  approvato
          nel successivo termine di trenta giorni; 
                b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo; 
                c) non siano approvati i  bilanci  entro  il  termine
          previsto dalla normativa vigente. 
              4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  nomina,   altresi',   un
          commissario che esercita, per un  periodo  massimo  di  sei
          mesi, le attribuzioni conferitegli con il  decreto  stesso.
          Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve
          comunque adottare entro sessanta  giorni  dalla  nomina  un
          piano  di  risanamento.  A  tal  fine  puo'  imporre  oneri
          aggiuntivi a carico delle merci sbarcate  e  imbarcate  nel
          porto.». 
              - Per il testo dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84 (Riordino della legislazione  in  materia  portuale),
          come  modificato   dall'art.   6   del   presente   decreto
          legislativo, e per i riferimenti normativi,  si  vedano  le
          note all'art. 6.