Art. 5 
 
 
     Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo  8  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di  cui  all'articolo
14-quater» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
14-quinquies»; 
    b) al comma 2, le parole: «tutti» e  «,  salvo  quelli  riservati
agli altri organi dell'AdSP  ai  sensi  della  presente  legge»  sono
soppresse; 
    c) al comma 3, dopo la  lettera  e),  e'  aggiunta  la  seguente:
«e)-bis puo' promuovere e proporre al Comitato di  gestione,  per  la
successiva adozione, varianti-stralcio al piano  regolatore  portuale
di cui all'articolo 5, comma 4»; 
    d) al comma 3, lettera f), il  numero:  «11»  e'  sostituito  dal
seguente «10»; 
    e) al comma 3, dopo la  lettera  m),  e'  inserita  la  seguente:
«m-bis) insedia e convoca l'Organismo di partenariato  della  risorsa
mare,  dopo  averne  nominato  i  componenti   designati   ai   sensi
dell'articolo 11-bis;»; 
    f) al comma  3,  lettera  n),  le  parole:  «delle  deliberazioni
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche'» sono  soppresse
e dopo le parole «commi 1 e 3;» sono inserite le seguenti: «, nonche'
nel rispetto delle deliberazioni della Autorita' di  regolazione  dei
trasporti per gli aspetti di competenza»; 
    g) al comma 3, dopo  la  lettera  s)  e'  aggiunta  la  seguente:
«s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita  la
Commissione consultiva,  sulla  base  dei  piani  di  impresa,  degli
organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di  cui
agli  articoli  16  e  18  e  dell'organico  del  soggetto   di   cui
all'articolo 17, il Piano  dell'organico  del  porto  dei  lavoratori
delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18; 
    h) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il Piano di
cui al comma 3, lettera s-bis),  soggetto  a  revisione  annuale,  ha
validita'  triennale  e  ha  valore  di   documento   strategico   di
ricognizione e analisi dei  fabbisogni  lavorativi  in  porto  e  non
produce  vincoli  per  i  soggetti  titolari  di   autorizzazioni   e
concessioni di cui agli articoli 16 e  18,  fatti  salvi  i  relativi
piani di impresa e di traffico. Sulla  base  del  Piano,  sentiti  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia  nazionale
per le politiche attive del lavoro, il Presidente  dell'Autorita'  di
sistema portuale adotta piani operativi di intervento per  il  lavoro
portuale   finalizzati   alla   formazione   professionale   per   la
riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale
interessato in altre mansioni o attivita' sempre in ambito portuale. 
  3-ter. Per il finanziamento dei piani operativi di  intervento  per
il lavoro portuale di cui al  comma  3-bis,  l'Autorita'  di  sistema
portuale puo' destinare una quota delle risorse di  cui  all'articolo
17, comma 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del  bilancio  dello
Stato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 8, della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art.   8   (Presidente   dell'autorita'   di   sistema
          portuale). - 1. Il  Presidente  e'  nominato  dal  Ministro
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  il
          Presidente o i Presidenti della regione interessata,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina  generale  di  cui
          alla legge 24 gennaio 1978,  n.  14.  In  caso  di  mancata
          intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quinquies
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Presidente e'  scelto
          fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione  europea  aventi
          comprovata esperienza e  qualificazione  professionale  nei
          settori dell'economia dei trasporti e portuale. 
              2.  Il   Presidente   ha   la   rappresentanza   legale
          dell'Autorita' di sistema portuale, resta in carica quattro
          anni  e  puo'  essere  riconfermato  una  sola  volta.   Al
          Presidente  sono  attribuiti  i  poteri  di   ordinaria   e
          straordinaria  amministrazione.  Al  Presidente  spetta  la
          gestione delle risorse finanziarie in attuazione del  piano
          di cui all'art. 9, comma 5, lettera b).  Il  Presidente  e'
          soggetto  all'applicazione  della  disciplina  dettata   in
          materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
          di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165 e del decreto legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,
          nonche' sui limiti retributivi di cui all'art.  23-ter  del
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
              3. Il Presidente: 
                a) nomina e presiede il Comitato di gestione; 
                b) propone la nomina del Segretario generale; 
                c)   sottopone   al   Comitato   di   gestione,   per
          l'approvazione, il piano operativo triennale; 
                d) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione,
          il piano regolatore di sistema portuale; 
                e) sottopone al Comitato di gestione  gli  schemi  di
          delibere riguardanti il bilancio preventivo e  le  relative
          variazioni,  il  conto  consuntivo  e  il  trattamento  del
          segretario generale; 
              e)-bis  puo'  promuovere  e  proporre  al  Comitato  di
          gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio  al
          piano regolatore portuale di cui all'art. 5, comma 4; 
                f) dispone con propria delibera, sentito il  Comitato
          di gestione, in merito alle concessioni di cui all'art.  6,
          comma 10; 
                g) provvede al coordinamento delle  attivita'  svolte
          nel porto  dalle  pubbliche  amministrazioni,  fatto  salvo
          quanto previsto dalle disposizioni in materia di  sportello
          unico doganale e dei controlli, nonche' al coordinamento  e
          al controllo delle attivita' soggette ad  autorizzazione  e
          concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il
          raccordo  delle  funzioni   e   la   velocizzazione   delle
          procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra
          organi amministrativi operanti nei porti e nel  sistema  di
          riferimento, secondo criteri definiti con  atti  di  intesa
          tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della
          salute e gli altri Ministeri di volta in volta  competenti.
          Il presidente puo',  altresi',  promuovere  la  stipula  di
          protocolli   d'intesa   fra   l'autorita'   e   le    altre
          amministrazioni operanti nei porti  per  la  velocizzazione
          delle  operazioni  portuali  e  la  semplificazione   delle
          procedure; 
                h)     promuove     programmi     di     investimento
          infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o  di
          soggetti pubblici nazionali o comunitari; 
                i) partecipa alle sedute del CIPE aventi  ad  oggetto
          decisioni  strategiche   per   il   sistema   portuale   di
          riferimento; 
                l) promuove e partecipa alle  conferenze  di  servizi
          per lo sviluppo del  sistema  portuale  e  sottoscrive  gli
          accordi di programma; 
                m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo,
          ricadenti nella circoscrizione territoriale di  competenza,
          sulla  base  delle  disposizioni  di  legge   in   materia,
          esercitando,  sentito   il   Comitato   di   gestione,   le
          attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e  68  del
          codice  della  navigazione  e  nelle  relative   norme   di
          attuazione; 
              m-bis) insedia e convoca  l'Organismo  di  partenariato
          della risorsa  mare,  dopo  averne  nominato  i  componenti
          designati ai sensi dell'art. 11-bis; 
                n) esercita, sentito  il  Comitato  di  gestione,  le
          competenze attribuite  all'Autorita'  di  sistema  portuale
          dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle  disposizioni
          contenute nei decreti del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti di cui, rispettivamente, all'art.  16,  comma
          4, e all'art. 18, commi 1 e 3, nonche' nel  rispetto  delle
          deliberazioni della Autorita' di regolazione dei  trasporti
          per gli aspetti di competenza; 
                o) assicura la navigabilita' nell'ambito  portuale  e
          provvede al mantenimento ed  approfondimento  dei  fondali,
          fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai
          fini degli interventi di  escavazione  e  manutenzione  dei
          fondali  puo'  indire,  assumendone  la   presidenza,   una
          conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da
          concludersi nel termine di sessanta giorni; 
                p) puo' disporre  dei  poteri  di  ordinanza  di  cui
          all'art. 6, comma 4, lettera  a)  informando,  nella  prima
          riunione utile, il Comitato di gestione; 
                q) esercita i  compiti  di  proposta  in  materia  di
          delimitazione  delle  zone  franche,  sentite   l'autorita'
          marittima e le amministrazioni locali interessate; 
                r)  esercita  ogni  altra  competenza  che  non   sia
          attribuita  dalla  presente   legge   agli   altri   organi
          dell'Autorita' di sistema portuale; 
                s) il presidente dell'autorita' di sistema  portuale,
          inoltre,  ai  fini   dell'esercizio   della   funzione   di
          coordinamento,  puo'  convocare  apposita   conferenza   di
          servizi con  la  partecipazione  dei  rappresentanti  delle
          pubbliche amministrazioni e,  se  del  caso,  dei  soggetti
          autorizzati, dei concessionari e dei titolari  dei  servizi
          interessati, al fine  dell'esame  e  della  risoluzione  di
          questioni di interesse del porto; 
              s-bis)  adotta,  previa  delibera   del   Comitato   di
          gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei
          piani  di  impresa,  degli  organici   e   del   fabbisogno
          lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16
          e 18 e dell'organico del soggetto di cui  all'art.  17,  il
          Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle  imprese
          di cui agli articoli 16, 17 e 18. 
              3-bis. Il Piano di cui  al  comma  3,  lettera  s-bis),
          soggetto a revisione annuale, ha validita' triennale  e  ha
          valore di documento strategico di  ricognizione  e  analisi
          dei fabbisogni lavorativi in porto e  non  produce  vincoli
          per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni  di
          cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani  di
          impresa e di traffico. Sulla base  del  Piano,  sentiti  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  l'Agenzia
          Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Presidente
          dell'Autorita' di sistema portuale adotta  piani  operativi
          di intervento  per  il  lavoro  portuale  finalizzati  alla
          formazione  professionale  per  la  riqualificazione  o  la
          riconversione e la ricollocazione del personale interessato
          in altre mansioni o attivita' sempre in ambito portuale. 
              3-ter Per  il  finanziamento  dei  piani  operativi  di
          intervento per il lavoro portuale di cui  al  comma  3-bis,
          l'Autorita' di sistema portuale puo'  destinare  una  quota
          delle risorse di  cui  all'art.  17,  comma  15-bis,  senza
          ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              4. Il Presidente riferisce  annualmente  sull'attivita'
          svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  da  inviare  entro  il   30   aprile   dell'anno
          successivo a quello di riferimento.». 
              - Per il  testo  dell'art.  14-quinquies  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 1. 
              - Per il  testo  dell'art.  5  della  citata  legge  28
          gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  1  del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note all'art. 1. 
              - Per il  testo  dell'art.  6  della  citata  legge  28
          gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  2  del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 11-bis della citata  legge  28
          gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  8  del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note all'art. 8. 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 16 della
          citata legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  come  modificato
          dall'art. 15, comma 11, del presente decreto legislativo: 
              «Art. 16 (Operazioni portuali). -  1.  Sono  operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.   Sono   servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari  e  accessorie  al  ciclo  delle   operazioni
          portuali.  I  servizi  ammessi   sono   individuati   dalle
          Autorita' di sistema portuale, o,  laddove  non  istituite,
          dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una   specifica
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
                a)   i   requisiti   di   carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
                b) i criteri, le modalita' e i termini in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
                d) i criteri inerenti il rilascio  di  autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza di  navi  dotate  di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          o,  laddove  non  istituita,  all'autorita'  marittima,  le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
          a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta.». 
              - Per il testo  dell'art.  17  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  come  modificato  dall'art.  15  del
          presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
          art. 15. 
              - Per il testo  dell'art.  18  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  come  modificato  dall'art.  15  del
          presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
          art. 15.