Art. 6 
 
 
     Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo  9  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita  dalla  seguente:  «e)
dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede
dell'Autorita'  di   sistema   portuale   e,   su   designazione   di
quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorita' marittima  competente
in  ordine  ai  temi  trattati  in  relazione   ai   porti   compresi
nell'Autorita' di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto
limitato a uno dei componenti dell'autorita' marittima e  nelle  sole
materie di propria competenza.»; 
    b) al comma 1-bis, e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «Si
applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2.»; 
    c) al comma 2, al secondo periodo, dopo la  parola:  «componenti»
sono inserite le seguenti: «e, qualora le designazioni non pervengano
entro il suddetto  termine,  il  Comitato  di  gestione  e'  comunque
regolarmente costituito con la meta'  piu'  uno  dei  componenti.  E'
sempre  consentita  la  designazione  successiva  fino  a  quando  il
Comitato di  gestione  non  e'  regolarmente  costituito  e  fino  al
completamento di tutte le designazioni.»; 
    d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  8  aprile
2013, n. 39.» e dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Non
possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato  di
cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di
componente  di  organo  di  indirizzo  politico,  anche  di   livello
regionale e locale, o che sono titolari di  incarichi  amministrativi
di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati  in
controllo pubblico. I componenti nominati che  rivestono  i  predetti
incarichi decadono di diritto alla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione. Il regime di inconferibilita' opera anche  per
il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.»; 
    e) al comma 5, la lettera a), e' sostituita  dalla  seguente:  a)
adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano
regolatore portuale  e  gli  adeguamenti  tecnico-funzionali  di  cui
all'articolo 5, comma 5; 
    f) al comma 5, la lettera b), e' sostituita dalla  seguente:  «b)
approva, su  proposta  del  Presidente,  trenta  giorni  prima  della
scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto  a
revisione  annuale,  concernente  le  strategie  di  sviluppo   delle
attivita' portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato
dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento»; 
    g) al comma 5, lettera f), dopo la parola: «q)» sono aggiunte  le
seguenti: «e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis)»; 
    h) al comma 5, lettera g), il  numero:  «11»  e'  sostituito  dal
seguente «10»; 
    i) al comma 5, lettera m),  il  segno:  «.»,  e'  sostituito  dal
seguente: «;»; 
    l) al comma 5, dopo  la  lettera  m)  e'  aggiunta  la  seguente:
«m-bis) delibera il Piano  dell'organico  del  porto  dei  lavoratori
delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.»; 
    m) al comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto  al  comma
1, lettera a)» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 9 della  citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 9 (Comitato di gestione). -  1.  Il  Comitato  di
          gestione e' composto: 
                a) dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,
          che lo presiede e il cui voto prevale in  caso  di  parita'
          dei voti espressi; 
                b) da un componente  designato  dalla  regione  o  da
          ciascuna  regione  il  cui  territorio  e'  incluso,  anche
          parzialmente, nel sistema portuale; 
                c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna
          delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio
          e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; 
                d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno
          dei comuni ex sede di Autorita' di sistema portuale inclusi
          nell'Autorita'  di  sistema  portuale,  esclusi  i   comuni
          capoluogo delle citta' metropolitane; 
              e) dal  direttore  marittimo  nella  cui  giurisdizione
          rientra il porto sede dell'Autorita' di sistema portuale e,
          su  designazione  di   quest'ultimo,   dal   rappresentante
          dell'autorita'  marittima  competente  in  ordine  ai  temi
          trattati in relazione ai porti compresi  nell'Autorita'  di
          sistema  portuale,  fermo  restando  il  diritto  di   voto
          limitato a uno dei componenti  dell'autorita'  marittima  e
          nelle sole materie di propria competenza. 
              1-bis. Alle sedute  del  Comitato  partecipa  anche  un
          rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorita'  di
          sistema portuale  e  ubicato  in  un  comune  capoluogo  di
          provincia non gia' sede di Autorita' di  sistema  portuale.
          Il rappresentante e' designato dal sindaco e ha diritto  di
          voto limitatamente alle materie  di  competenza  del  porto
          rappresentato. Si  applicano  i  periodi  terzo,  quarto  e
          quinto del comma 2. 
              2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica  per
          un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla  data  di
          insediamento del Comitato di gestione,  ferma  restando  la
          decadenza  degli  stessi  in  caso  di  nomina   di   nuovo
          Presidente.  Le  loro  designazioni  devono  pervenire   al
          Presidente entro trenta  giorni  dalla  richiesta  avanzata
          dallo stesso, sessanta  giorni  prima  della  scadenza  del
          mandato dei  componenti  e,  qualora  le  designazioni  non
          pervengano  entro  il  suddetto  termine,  il  Comitato  di
          gestione e' comunque regolarmente costituito con  la  meta'
          piu'  uno  dei  componenti.   E'   sempre   consentita   la
          designazione  successiva  fino  a  quando  il  Comitato  di
          gestione  non  e'  regolarmente  costituito   e   fino   al
          completamento  di  tutte  le  designazioni.  Ai  componenti
          designati si applicano i requisiti di cui all'art. 8, comma
          1, previsti per il  presidente  dell'Autorita'  di  sistema
          portuale e le disposizioni di cui al decreto legislativo  8
          aprile 2013, n. 39. Non possono essere designati e nominati
          quali componenti del Comitato di cui al  comma  1,  lettere
          b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di
          organo di indirizzo politico, anche di livello regionale  e
          locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi  di
          vertice o di amministratore di  enti  pubblici  e  di  enti
          privati in controllo pubblico. I  componenti  nominati  che
          rivestono i predetti incarichi  decadono  di  diritto  alla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione.  Il
          regime di  inconferibilita'  opera  anche  per  il  periodo
          successivo alla cessazione dell'incarico. 
              3.  In   attesa   della   costituzione   della   citta'
          metropolitana di Reggio Calabria,  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56,  il  componente
          di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal sindaco del
          comune capoluogo. 
              4. Le funzioni di segretario del Comitato  di  gestione
          sono svolte dal Segretario generale. 
              5. Il Comitato di gestione: 
              a) adotta il documento di pianificazione strategica  di
          sistema, il piano regolatore  portuale  e  gli  adeguamenti
          tecnico-funzionali di cui all'art. 5, comma 5; 
              b) approva, su proposta del Presidente,  trenta  giorni
          prima della scadenza del piano vigente, il piano  operativo
          triennale, soggetto a  revisione  annuale,  concernente  le
          strategie  di   sviluppo   delle   attivita'   portuali   e
          logistiche.  Il  primo  piano  deve  essere  approvato  dal
          Comitato  di  gestione  entro  novanta   giorni   dal   suo
          insediamento; 
                c) approva il bilancio  di  previsione,  le  note  di
          variazione e il conto consuntivo; 
                d)  predispone,  su  proposta  del   Presidente,   il
          regolamento    di    amministrazione     e     contabilita'
          dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  da  approvare   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                e)  approva  la  relazione   annuale   sull'attivita'
          dell'Autorita' di sistema portuale da inviare  al  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
                f) esprime i pareri  di  cui  all'art.  8,  comma  3,
          lettere f), m), n) e q) e di cui  all'art.  6-bis,  lettera
          c-bis); 
                g) delibera, su proposta del  Presidente,  in  ordine
          alle  autorizzazioni  ed  alle  concessioni  di  cui   agli
          articoli 6, comma 10, 16 e 18 di durata superiore a quattro
          anni, determinando l'ammontare  dei  relativi  canoni,  nel
          rispetto  delle  disposizioni  contenute  nei  decreti  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui,
          rispettivamente, all'art. 16,  comma  4,  ed  all'art.  18,
          commi 1 e 3; 
                h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui
          all'art. 18, comma 4; 
                i) delibera, su proposta del Presidente,  sentito  il
          Segretario generale, la dotazione  organica  dell'Autorita'
          di sistema portuale; 
                l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali
          relativi al personale dell'Autorita' di sistema portuale  e
          gli  strumenti   di   valutazione   dell'efficacia,   della
          trasparenza,   del   buon    andamento    della    gestione
          dell'Autorita' di sistema portuale; 
                m) nomina il Segretario  generale,  su  proposta  del
          Presidente dell'Autorita' di sistema portuale; 
              m-bis) delibera il Piano dell'organico  del  porto  dei
          lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18. 
              6. Il Comitato di gestione si riunisce  di  norma  ogni
          due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni
          qualvolta lo richieda  un  terzo  dei  componenti;  per  la
          validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta'
          piu' uno dei componenti. Le deliberazioni  sono  assunte  a
          maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un regolamento
          per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Per il  testo  dell'art.  5  della  citata  legge  28
          gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  1  del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note al medesimo art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 6-bis della  citata  legge  28
          gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  3  del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note al medesimo art. 3. 
              - Per il  testo  dell'art.  6  della  citata  legge  28
          gennaio  1994,  n.84,  come  modificato  dall'art.  2   del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note al medesimo art. 2. 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 16 della
          citata legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  come  modificato
          dall'art. 15, comma 11, del presente decreto legislativo: 
              «Art. 16 (Operazioni portuali). -  1.  Sono  operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.   Sono   servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari  e  accessorie  al  ciclo  delle   operazioni
          portuali.  I  servizi  ammessi   sono   individuati   dalle
          Autorita' di sistema portuale, o,  laddove  non  istituite,
          dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una   specifica
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
                a)   i   requisiti   di   carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
                b) i criteri, le modalita' e i termini in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
                d) i criteri inerenti il rilascio  di  autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza di  navi  dotate  di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          o,  laddove  non  istituita,  all'autorita'  marittima,  le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
          a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta.». 
              - Per il testo  dell'art.  17  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  come  modificato  dall'art.  15  del
          presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
          art. 15. 
              - Per il testo  dell'art.  18  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  come  modificato  dall'art.  15  del
          presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
          art. 15.