Art. 6 Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorita' di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorita' marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorita' di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell'autorita' marittima e nelle sole materie di propria competenza.»; b) al comma 1-bis, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2.»; c) al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione e' comunque regolarmente costituito con la meta' piu' uno dei componenti. E' sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non e' regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni.»; d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.» e dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilita' opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.»; e) al comma 5, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5; f) al comma 5, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento»; g) al comma 5, lettera f), dopo la parola: «q)» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis)»; h) al comma 5, lettera g), il numero: «11» e' sostituito dal seguente «10»; i) al comma 5, lettera m), il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»; l) al comma 5, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.»; m) al comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a)» sono soppresse.
Note all'art. 6: - Si riporta l'art. 9 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione e' composto: a) dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita' dei voti espressi; b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorita' di sistema portuale inclusi nell'Autorita' di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle citta' metropolitane; e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorita' di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorita' marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorita' di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell'autorita' marittima e nelle sole materie di propria competenza. 1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorita' di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' di sistema portuale. Il rappresentante e' designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2. 2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione e' comunque regolarmente costituito con la meta' piu' uno dei componenti. E' sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non e' regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all'art. 8, comma 1, previsti per il presidente dell'Autorita' di sistema portuale e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilita' opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico. 3. In attesa della costituzione della citta' metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal sindaco del comune capoluogo. 4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale. 5. Il Comitato di gestione: a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'art. 5, comma 5; b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento; c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo; d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Autorita' di sistema portuale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; e) approva la relazione annuale sull'attivita' dell'Autorita' di sistema portuale da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3, lettere f), m), n) e q) e di cui all'art. 6-bis, lettera c-bis); g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 10, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, ed all'art. 18, commi 1 e 3; h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'art. 18, comma 4; i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'Autorita' di sistema portuale; l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'Autorita' di sistema portuale e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'Autorita' di sistema portuale; m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell'Autorita' di sistema portuale; m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18. 6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.». - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. - Per il testo dell'art. 5 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 1 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 1. - Per il testo dell'art. 6-bis della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 3 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 3. - Per il testo dell'art. 6 della citata legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificato dall'art. 2 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 2. - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15, comma 11, del presente decreto legislativo: «Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'. 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.». - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo art. 15. - Per il testo dell'art. 18 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo art. 15.