Art. 7 
 
 
     Modifica all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 11, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli  atti  di  controllo
sono espressi a maggioranza dei componenti.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'art. 11 della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 11 (Collegio dei revisori dei  conti).  -  1.  Il
          Collegio dei revisori dei conti e' composto da  tre  membri
          effettivi  e  due  supplenti,  nominati  con  decreto   del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  i  quali
          devono essere iscritti al registro dei revisori  legali,  o
          tra persone in possesso di specifica  professionalita'.  Il
          Presidente  e  un  membro  supplente  sono  designati   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni
          e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta.
          I compensi  dei  membri  del  Collegio  dei  revisori  sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  e  sono  posti  a   carico   del   bilancio
          dell'Autorita' di sistema portuale. Ai membri del  Collegio
          dei revisori si applica l'art. 2399 del  codice  civile.  I
          componenti  del  Collegio  non  possono   partecipare,   in
          qualsiasi forma, alle  attivita'  attinenti  le  competenze
          dell'Autorita' di sistema portuale o di altri organismi che
          svolgono  compiti,  in  qualsiasi   modo   collegati   alle
          attivita' dell'Autorita' di sistema portuale. 
              3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a  tutti
          i compiti previsti dalla  normativa  vigente  relativamente
          alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare: 
                a) provvede al riscontro degli atti di gestione; 
                b) accerta la  regolare  tenuta  dei  libri  e  delle
          scritture  contabili   ed   effettua   trimestralmente   le
          verifiche di cassa; 
                c) redige le relazioni di propria  competenza  ed  in
          particolare una relazione sul conto consuntivo; 
                d)  riferisce  periodicamente   al   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione  di
          cui all'art. 9 con almeno uno dei suoi membri. 
              4.   Il   Collegio   puo'   chiedere   al    Presidente
          dell'Autorita' di sistema portuale notizie sull'andamento e
          la gestione dell'Autorita' di sistema  portuale  ovvero  su
          singole   questioni,   riferendo    al    Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  eventuali  irregolarita'
          riscontrate. 
              5. Il Collegio dei revisori e' convocato dal Presidente
          del collegio,  anche  su  richiesta  dei  componenti,  ogni
          qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta
          per trimestre.  Gli  atti  di  controllo  sono  espressi  a
          maggioranza dei componenti. Sono considerati presenti anche
          i  componenti  che  assistono  a  distanza,   purche'   con
          modalita'    di    telecomunicazione     che     consentano
          l'identificazione,  la  partecipazione  ininterrotta   alla
          discussione e l'intervento in tempo reale degli  argomenti.
          In tal caso la riunione del Collegio  si  considera  tenuta
          nel luogo dove si trova il Presidente.».