Art. 8 Modifica all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera l), il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»; b) al comma 1, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali - ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.»; c) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I componenti dell'Organismo partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attivita' del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 11-bis della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa mare). - 1. Presso ciascuna autorita' di sistema portuale e' istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, gia' sedi di Autorita' di sistema portuale, facenti parte del sistema portuale dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' da: a) un rappresentante degli armatori; b) un rappresentante degli industriali; c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18; d) un rappresentante degli spedizionieri; e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto; f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto; g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale; i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto; l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto; l-bis) un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'art. 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali-ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati. I componenti dell'Organismo partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attivita' del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo. 3. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonche' funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine: a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale; b) all'adozione del piano operativo triennale; c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'Autorita' di sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalita' ed operativita' del porto; d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo; e) alla composizione degli strumenti di cui all'art. 9, comma 5, lettera l). 4. Laddove in una unica Autorita' di sistema portuale siano confluiti o confluiscano piu' porti centrali, di cui al regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, gia' sedi di Autorita' di sistema portuale, presso ognuno di questi e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento adottato dall'Autorita' di sistema portuale, di concerto con l'Organismo di partenariato della Risorsa. 5. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata motivazione.». - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo art. 15.