Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.
43
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mandati»;
2) il quarto periodo e' soppresso;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli
organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43 (Riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano
paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f),
della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2017, n. 80:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del CIP:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I
componenti che assumono le funzioni nel corso del
quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli
organi. Il presidente ed i componenti della giunta
nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c),
d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
presidenti e ai membri degli organi direttivi delle
strutture territoriali del CIP».
3. (abrogato).
4. L'eventuale compenso spettante agli organi e'
determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base delle norme vigenti in materia.».