Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»; 2) il quarto periodo e' soppresso; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»; b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2017, n. 80: «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del CIP: a) il consiglio nazionale; b) la giunta nazionale; c) il presidente; d) il segretario generale; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP». 3. (abrogato). 4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.».