Art. 3 
 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.
                                 43 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.  43,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mandati»; 
  2) il quarto periodo e' soppresso; 
  3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni  del
presente comma si applicano anche ai presidenti  e  ai  membri  degli
organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  l'art.  4  del  decreto  legislativo  27
          febbraio    2017,    n.    43    (Riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano
          paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f),
          della legge  7  agosto  2015,  n.  124),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2017, n. 80: 
              «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del CIP: 
              a) il consiglio nazionale; 
              b) la giunta nazionale; 
              c) il presidente; 
              d) il segretario generale; 
              e) il collegio dei revisori dei conti. 
              2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I
          componenti  che  assumono  le  funzioni   nel   corso   del
          quadriennio restano in  carica  fino  alla  scadenza  degli
          organi.  Il  presidente  ed  i  componenti   della   giunta
          nazionale indicati nell'articolo 7, comma  1,  lettere  c),
          d), ed e) non possono restare in carica oltre tre  mandati.
          Le disposizioni del presente comma si  applicano  anche  ai
          presidenti  e  ai  membri  degli  organi  direttivi   delle
          strutture territoriali del CIP». 
              3. (abrogato). 
              4.  L'eventuale  compenso  spettante  agli  organi   e'
          determinato,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  con  decreto  dell'autorita'  di  vigilanza,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sulla base delle norme vigenti in materia.».