Art. 4
Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.
43
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,
i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione
sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del
presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari
opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli
organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono
svolgere piu' di tre mandati.
3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al
fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, il
CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per
l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in
particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto
mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono
essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora
le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto
provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta
che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.
4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di
mandati inferiore al limite di cui al comma 2, fatti salvi gli
effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di
cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri
degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle
DSP nonche' agli enti di promozione sportiva paralimpica, anche per
quanto concerne la promozione delle pari opportunita' tra donne e
uomini».
Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo
n. 43 del 2017 come modificato dalla precedente legge:
«Art. 14 (Statuti delle federazioni sportive
paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche). -
1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI
per le FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie e
regolamentari sulla base del principio di democrazia
interna, del principio di partecipazione all'attivita'
sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in
armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale.
2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di
promozione sportiva paralimpica precedono le procedure oer
l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu'
di tre mandati.
3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per
delega, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione
alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio
provvedimento i principi generali per l'esercizio del
diritto di voto per delega in assemblea al fine in
particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di
voto mediante una riduzione del numero di deleghe medesime
che possono essere rilasciate, in numero comunque non
superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i
propri statuti al predetto provvedimento, il Cip, previa
diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede
entro sessanta giorni dalla data della nomina.
4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere
un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2,
fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in
vigore. La disciplina di cui al presente articolo si
applica anche ai presidenti e ai membri degli organi
direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle
DSP nonche' agli enti di promozione sportiva paralimpica,
anche per quanto concerne la promozione delle pari
opportunita' tra donne e uomini.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere
garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta
per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui
almeno un atleta paralimpico, in attivita' o che siano
stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio
alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in
possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle
singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine
lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete
e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza
degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e
controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti
delle articolazioni associative interne alla propria
organizzazione.».