Art. 5
Abrogazioni
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio
2004, n. 15, e' abrogato.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, sono abrogati.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo del 8
gennaio 2004, n. 15 Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante: «Riordino del
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21:
«Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il CONI adegua lo statuto alle
disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine,
il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina,
entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari,
che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata
in vigore del presente decreto restano in carica sino alla
costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della
giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi
entro il 30 giugno 2005.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
provvedere a norma dell'articolo 13, del decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal presente
decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al
comma 2.
4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione
delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate,
adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente
decreto.
5. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica
dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e
dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le
attivita' di federazioni sportive nazionali secondo la
disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
6. (abrogato)».
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n.
242 del 1999 si veda nelle note all'art. 2.