Art. 5 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  8  gennaio
2004, n. 15, e' abrogato. 
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 2 del  decreto  legislativo  del  8
          gennaio 2004, n. 15 Modifiche ed  integrazioni  al  decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante: «Riordino  del
          Comitato olimpico  nazionale  italiano  -  CONI,  ai  sensi
          dell'articolo  1  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21: 
              «Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  il   CONI   adegua   lo   statuto   alle
          disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso  tale  termine,
          il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  nomina,
          entro i quindici giorni successivi, uno o piu'  commissari,
          che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. 
              2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata
          in vigore del presente decreto restano in carica sino  alla
          costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della
          giunta nazionale e del  presidente  del  CONI,  da  tenersi
          entro il 30 giugno 2005. 
              3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
          provvedere  a   norma   dell'articolo   13,   del   decreto
          legislativo n. 242 del 1999, come modificato  dal  presente
          decreto, in caso di inosservanza  del  termine  di  cui  al
          comma 2. 
              4. Entro centottanta giorni dalla data di  approvazione
          delle  modifiche  statutarie  del  CONI,   le   federazioni
          sportive nazionali  e  le  discipline  sportive  associate,
          adeguano i loro  statuti  alle  disposizioni  del  presente
          decreto. 
              5. Nulla  e'  innovato  quanto  alla  natura  giuridica
          dell'Aeroclub d'Italia,  dell'Automobile  club  d'Italia  e
          dell'Unione  italiana  tiro  a  segno,  che   svolgono   le
          attivita' di  federazioni  sportive  nazionali  secondo  la
          disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. 
              6. (abrogato)». 
              - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo  n.
          242 del 1999 si veda nelle note all'art. 2.