Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua
lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il
CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche
statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate, nonche' gli enti di promozione
sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro
i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli
organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in
carica.
4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e
territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che
hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se
eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente,
il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una
maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il
proprio statuto alle disposizioni degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificati rispettivamente
dagli articoli 3 e 4 della presente legge. Entro il medesimo termine,
il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, primo
periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come sostituito
dall'articolo 4 della presente legge.
6. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche
statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le
discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva
paralimpica adeguano i loro statuti alle disposizioni dell'articolo
14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato
dall'articolo 4 della presente legge.
7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e
territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle
discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva
paralimpica che sono in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui
all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall'articolo 4 della presente
legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di
cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e'
confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per
cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
242 del 1999 si veda nelle note all'art. 1
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n.
242 del 1999 si veda nelle note all'art. 2
- Per il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo n. 43 del 2017 si veda, rispettivamente, le
note agli articoli 3 e 4.