IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile  2015,  relativo  ai  fondi  di  investimento
europei a lungo termine; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015,  ed  in
particolare l'articolo 13, contenente principi  e  criteri  direttivi
specifici  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera m-octies) e' inserita la seguente: 
    «m-octies.1) "fondo di  investimento  europeo  a  lungo  termine"
(ELTIF):  l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 2015/760;»; 
    b) alla lettera q-bis) le parole: «e il gestore  di  EuSEF»  sono
sostituite dalle seguenti: «, il gestore di EuSEF  e  il  gestore  di
ELTIF». 
  2. All'articolo 4-quinquies, comma 2, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  dopo  le  parole:  «sentita  la  Consob»  sono
inserite le seguenti: «per i soggetti non iscritti agli albi previsti
dagli articoli 35 e 35-ter». 
  3. Dopo l'articolo 4-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  4-quinquies.1  (Individuazione  delle  autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento  (UE)  n.  2015/760  relativo  ai
fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)). - 1. La Banca
d'Italia e  la  Consob,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le
finalita' indicate  dall'articolo  5,  sono  le  autorita'  nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760. 
  2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente  ad  autorizzare  la
gestione di un ELTIF da  parte  di  un  gestore  e  ad  approvare  il
regolamento dell'ELTIF in conformita' all'articolo 5 del  regolamento
(UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da  parte
di un gestore, l'autorizzazione e' rilasciata dalla  Banca  d'Italia,
sentita la Consob, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento  (UE)  n.  2015/760.  La  Banca  d'Italia
provvede a iscrivere i gestori autorizzati in  una  sezione  distinta
degli albi di cui  agli  articoli  35  e  35-ter.  Si  applicano  gli
articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3. 
  3. La Banca d'Italia autorizza la  proroga  prevista  dall'articolo
17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760. 
  4. La Consob e' l'autorita' competente a: 
  a) ricevere dalla Sgr e  dalla  Sicaf  che  gestiscono  l'ELTIF  la
notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 2015/760, per la commercializzazione in Italia delle quote o delle
azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e  agli  investitori
al dettaglio; 
  b) ricevere dalla Sgr e  dalla  Sicaf  che  gestiscono  l'ELTIF  la
notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 2015/760 per la commercializzazione in uno Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia delle quote o delle azioni  dell'ELTIF  agli  investitori
professionali e agli investitori al dettaglio; 
  c) ricevere  dall'autorita'  dello  Stato  membro  di  origine  del
gestore dell'ELTIF la notifica prevista dall'articolo  31,  paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 2015/760  per  la  commercializzazione  in
Italia  delle  quote  o  delle  azioni  dell'ELTIF  agli  investitori
professionali e agli investitori al dettaglio; 
  d)  adempiere  agli  obblighi  informativi  verso  l'ESMA  previsti
dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/760; 
  e)  ricevere  il  prospetto,  e  le  relative  modifiche,  di   cui
all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760 con le
modalita' e nei termini stabiliti con proprio regolamento. 
  5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b)
e c), si  applicano,  in  quanto  compatibili,  l'articolo  43  e  le
relative disposizioni attuative;  non  e'  richiesta  l'intesa  della
Banca d'Italia prevista nei  commi  4  e  5  di  tale  articolo,  ne'
l'acquisizione del parere di tale Autorita' ai sensi dei commi 6 e  8
del medesimo articolo. 
  6. La Consob individua con regolamento  le  eventuali  informazioni
aggiuntive da inserire  nel  prospetto  rispetto  a  quelle  previste
nell'articolo 23, paragrafi  2,  3  e  4,  del  regolamento  (UE)  n.
2015/760, al fine di permettere agli investitori  di  effettuare  una
valutazione  informata  sull'investimento   loro   proposto   e,   in
particolare, sui relativi rischi. 
  7. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo  nonche'  del
regolamento indicato dal comma 1,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
dispongono,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le   finalita'
dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente  decreto  in
materia di gestione collettiva  del  risparmio,  nonche'  dei  poteri
previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011,  sui  gestori  di  fondi  di
          investimento  alternativi,  che   modifica   le   direttive
          2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
          (UE) n. 1095/2010 e' pubblicata nella  G.U.U.E.  1°  luglio
          2011, n. L 174. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2015/760  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015,  relativo  ai
          fondi  di  investimento  europei  a  lungo  termine  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  19
          maggio 2015, n. L 123. 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 12 agosto 2016,  n.
          170, recante delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - legge di  delegazione  europea  2015,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n.  204,  cosi'
          recita: 
              «Art. 13 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2015/760 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29
          aprile 2015, relativo ai fondi di  investimento  europei  a
          lungo termine). - 1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri e del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  con  le
          procedure di cui all'articolo 31 della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le
          norme occorrenti all'adeguamento della normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2015/760   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2015,
          relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
              a) apportare  al  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  le  modificazioni
          necessarie all'applicazione del regolamento (UE)  2015/760,
          prevedendo,  ove  opportuno,  il  ricorso  alla  disciplina
          secondaria e  attribuendo  le  competenze  e  i  poteri  di
          vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca
          d'Italia e alla CONSOB  secondo  le  rispettive  competenze
          stabilite dal citato testo unico; 
              b) attribuire alla Banca  d'Italia  e  alla  CONSOB  il
          potere  di  applicare  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle
          violazioni degli  obblighi  previsti  dal  regolamento,  in
          coerenza con quelle gia' stabilite dalla  parte  V,  titolo
          II, del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998,  n.  58,  in  materia  di  disciplina  degli
          intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti; 
              c) prevedere, in  conformita'  alle  definizioni,  alla
          disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e  ai  principi  e
          criteri  direttivi  previsti   dal   presente   comma,   le
          occorrenti modificazioni alla normativa vigente,  anche  di
          derivazione  europea,  per  i  settori  interessati   dalla
          normativa da attuare, al fine  di  realizzare  il  migliore
          coordinamento   con   le   altre   disposizioni    vigenti,
          assicurando   un   appropriato    grado    di    protezione
          dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria. 
              3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo, con la procedura ivi prevista e nel  rispetto  dei
          principi e criteri  direttivi  di  cui  al  comma  2,  puo'
          emanare disposizioni correttive e integrative del  medesimo
          decreto legislativo. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
          1996, n. 52,  recante  disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee  -  legge  comunitaria  1994,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio  1996,  n.  34,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  8   (Riordinamento   normativo   nelle   materie
          interessate dalle direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo
          e' delegato ad  emanare,  entro  due  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, testi  unici  delle
          disposizioni dettate in attuazione  della  delega  prevista
          dall'art. 1, coordinandovi le norme  vigenti  nelle  stesse
          materie ed  apportando  alle  medesime  le  integrazioni  e
          modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 
              2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
          dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   per
          l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per
          materia.  Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          trasmissione il testo unico e' emanato  anche  in  mancanza
          del parere.». 
              «Art. 21  (Servizi  di  investimento  nel  settore  dei
          valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale  delle  imprese
          di investimento mobiliare e degli enti  creditizi:  criteri
          di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              a) prevedere che  la  prestazione  a  terzi,  a  titolo
          professionale, dei servizi  d'investimento  indicati  nella
          sezione  A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE   sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli agenti di cambio continuino ad esercitare le  attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente; 
              b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate
          in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
          Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva  stessa
          in libera prestazione ovvero per il tramite di  succursali;
          stabilire,  altresi',  che  la  vigilanza   sulle   imprese
          autorizzate  sia  esercitata  dalle  autorita'  che   hanno
          rilasciato  l'autorizzazione,  mentre  restano   ferme   le
          attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia
          di   elaborazione   e   applicazione   delle    norme    di
          comportamento,   di   politica   monetaria,   nonche'    di
          costituzione,  funzionamento   e   controllo   di   mercati
          regolamentati; 
              c) definire la ripartizione  delle  competenze  tra  la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , ed  assicurando
          uniformita' di disciplina in relazione a  servizi  prestati
          ed evitando duplicazioni di  compiti  nell'esercizio  delle
          funzioni di controllo; 
              d) prevedere che le autorita' italiane collaborino  tra
          loro  e  con  le  autorita'  degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione  europea
          di libero scambio (EFTA), ai  quali  si  applica  l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione di reciprocita', con le  autorita'  degli  Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative; 
              e) stabilire le condizioni di accesso  all'attivita'  e
          la  disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale   delle
          imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi  e
          garantendo in ogni caso la sana e prudente  gestione  delle
          imprese d'investimento; 
              f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle
          autorita'  competenti  si  esplichi  avendo  riguardo  alla
          trasparenza e  alla  correttezza  dei  comportamenti  degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita', alla competitivita' ed  al  buon  funzionamento
          del sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e  prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli intermediari ammessi allo svolgimento  di  uno  o  piu'
          servizi di investimento; 
              g)  prevedere   forme   di   vigilanza   regolamentare,
          informativa   e   ispettiva,   riguardanti    l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,     le      partecipazioni      detenibili,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni, le  norme  di  comportamento,  l'informazione,  la
          correttezza e la regolarita'  delle  negoziazioni.  Dovra',
          inoltre, essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e  la
          trasparenza dei conflitti di interesse; 
              h)  stabilire  la  disciplina  di  comportamento  degli
          intermediari,   ispirandola    ai    principi    di    cura
          dell'interesse del cliente e dell'integrita'  del  mercato,
          di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di  equita'.
          Nella applicazione dei principi si dovra'  altresi'  tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori; 
              i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto
          della professionalita' dei promotori finanziari,  anche  al
          fine della consulenza relativa ai servizi finanziari  e  ai
          valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede; 
              l) prevedere che i diritti degli investitori sui  fondi
          e sui valori  mobiliari  affidati  a  coloro  che  prestano
          servizi di investimento  siano  distinti  da  quelli  delle
          imprese affidatarie ed  adeguatamente  salvaguardati  anche
          attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e  dei  valori
          mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina  delle
          crisi  dovra'  essere  uniforme  per   tutti   i   soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento  delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione  straordinaria,  nonche'   a   liquidazione
          coatta amministrativa; 
              m) prevedere il potere delle  autorita'  competenti  di
          disciplinare, in conformita' alla direttiva  93/22/CEE,  le
          ipotesi in  cui  le  transazioni  relative  agli  strumenti
          finanziari negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi; 
              n) prevedere la possibilita' di accesso  delle  imprese
          di investimento e delle  banche  ai  mercati  regolamentati
          secondo scadenze temporali che non  penalizzino  le  banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno acquistare la qualita' di membri  dei  sistemi  di
          compensazione e liquidazione, nel rispetto  dei  criteri  e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti; 
              o)  disciplinare  gli  obblighi  di   dichiarazione   e
          informazione  in  modo  da  contemperare  le  esigenze   di
          trasparenza ed efficienza dei mercati  regolamentati  e  il
          diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi  momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi; 
              p)  le  disposizioni  necessarie  per   adeguare   alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento  dei  servizi  di  investimento,  per  la   cui
          adozione non si debba provvedere con atti aventi  forza  di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste; 
              q) disciplinare, secondo linee omogenee e in  un'ottica
          di semplificazione, l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
          funzionamento   dei   mercati   regolamentati,   prevedendo
          organismi di natura  privatistica,  che  siano  espressione
          degli intermediari  ammessi  ai  singoli  mercati  e  siano
          dotati  di  poteri  di  gestione,  autoregolamentazione   e
          intervento,  nonche'   disciplinare   l'articolazione,   le
          competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo,
          tenendo conto dei principi  in  materia  di  vigilanza  sui
          mercati contenuti nella legge 2 gennaio  1991,  n.  1  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre  1987,  n.  556,  e
          relative disposizioni attuative; 
              r)  prevedere  che,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e  delle
          disposizioni generali o particolari emanate sulla  base  di
          esse si tenga conto dei principi della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 , e successive modificazioni, con  particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita' delle imprese di investimento,  alle  quali
          appartengono  i  responsabili  delle  violazioni,  per   il
          pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del  diritto  di
          regresso verso i predetti  responsabili,  nonche'  adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema  dei  provvedimenti  cautelari  e  delle   sanzioni
          amministrative applicabili alle violazioni di  disposizioni
          in materia di servizi di investimento. 
              2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
          decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
          presente articolo dovranno essere emanati entro  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi  della
          parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei  mercati
          e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
          stesse. 
              3. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli altri aspetti  comunque  connessi,  cui  si
          provvedera'   ai   sensi   dell'art.   8,    le    sanzioni
          amministrative e  penali  potranno  essere  coordinate  con
          quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia  bancaria
          e creditizia per violazioni che siano omogenee  e  di  pari
          offensivita'.  A  tal  fine  potra'  stabilirsi   che   non
          costituiscono  reato  e  sono   assoggettate   a   sanzioni
          amministrative pecuniarie, sulla base  dei  principi  della
          legge  24  novembre   1981,   n.   689   ,   e   successive
          modificazioni, e fino  ad  un  ammontare  massimo  di  lire
          trecento milioni, violazioni per le quali e'  prevista,  in
          via  alternativa  o  congiunta,  la  pena  dell'ammenda   o
          dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte
          volte  ad  ostacolare  l'attivita'   delle   autorita'   di
          vigilanza   ovvero   consistenti   nella   produzione    di
          documentazione  non  veritiera  ovvero  che  offendono   in
          maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 
              4. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli  altri  aspetti  comunque  connessi  potra'
          essere altresi'  modificata  la  disciplina  relativa  alle
          societa' emittenti titoli sui  mercati  regolamentati,  con
          particolare riferimento al collegio  sindacale,  ai  poteri
          delle minoranze, ai sindacati di  voto  e  ai  rapporti  di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  "IVASS":  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              d-ter) "UE": l'Unione europea; 
              d-quater) "impresa di investimento": l'impresa  la  cui
          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno
          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare
          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo
          professionale; 
              d-quinquies) "banca": la banca come definita  dall'art.
          1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; 
              d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":  la
          banca avente sede legale e amministrazione centrale  in  un
          medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'art. 106 del testo unico  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
              f) "impresa  di  investimento  dell'Unione  europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
              g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha  la
          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
              [h) "imprese di investimento": le SIM e le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie;] 
              i) "societa'  di  investimento  a  capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) "societa'  di  investimento  a  capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              j) "fondo Comune di investimento": l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio"
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) "Oicr italiani": i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) "Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani" (OICVM italiani): il  fondo  Comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis) "Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  Comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-octies.1) "fondo  di  investimento  europeo  a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  'clienti  professionali'  o   'investitori
          professionali': i clienti professionali ai sensi  dell'art.
          6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
              m-duodecies) "clienti al  dettaglio  o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'art. 106 del testo unico bancario, le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o  esteri,
          inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari  quotati
          in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di  ricevute
          di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un   mercato
          regolamentato, per emittente  si  intende  l'emittente  dei
          valori mobiliari rappresentati, anche qualora  tali  valori
          non  sono  ammessi  alla   negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
              w-bis.1)  "prodotto  di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.2)   "prodotto   d'investimento   al    dettaglio
          preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi dell'art.
          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.3) "prodotto di  investimento  assicurativo":  un
          prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.4)  "ideatore  di  prodotti   d'investimento   al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi"  o  "ideatore  di
          PRIIP": un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un  soggetto  di
          cui  all'art.  4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
              w-bis.6)  "investitore  al  dettaglio  in  PRIIP":   un
          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il   soggetto   che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati italiani o di altro Stato membro  dell'Unione
          europea, aventi sede legale in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2), aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
              4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3)  e  4)  i  cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
              w-sexies)    "provvedimenti    di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
              1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure
          adottate nel suo ambito; 
              2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
              3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti  1
          e 2, adottate  da  autorita'  di  altri  Stati  dell'Unione
          europea; 
                w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o
          depositari centrali":  i  soggetti  indicati  nell'art.  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.». 
              - Il testo dell'art. 4-quinquies, comma 2  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  4-quinquies  (Individuazione   delle   autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          345/2013, relativo ai fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013,  relativo  ai
          fondi europei per l'imprenditoria sociale  (EuSEF)).  -  1.
          (Omissis). 
              2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i  soggetti
          non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter,
          registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF
          ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.  345/2013
          e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n.  346/2013.  Tali
          gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo  di
          cui all'art. 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si  applicano
          gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e  la  relativa
          disciplina di  attuazione  in  quanto  compatibile  con  il
          regolamento (UE) n.  345/2013  e  il  regolamento  (UE)  n.
          346/2013.».