Art. 2 
 
 
            Modifiche alla disciplina dei casi di appello 
 
  1. All'articolo 593 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3,  448,  comma
2, 579 e  680,  l'imputato  puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
condanna mentre  il  pubblico  ministero  puo'  appellare  contro  le
medesime sentenze solo  quando  modificano  il  titolo  del  reato  o
escludono la sussistenza di una  circostanza  aggravante  ad  effetto
speciale  o  stabiliscono  una  pena  di  specie  diversa  da  quella
ordinaria del reato. 
  2. Il pubblico ministero  puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
proscioglimento. L'imputato puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
proscioglimento emesse al termine  del  dibattimento,  salvo  che  si
tratti di sentenze di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste  o
perche' l'imputato non lo ha commesso.»; 
    b) al comma 3, dopo la parola: «Sono» sono inserite le  seguenti:
«in ogni caso» e dopo le parole: «la  sola  pena  dell'ammenda»  sono
aggiunte infine  le  seguenti:  «e  le  sentenze  di  proscioglimento
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa». 
  2. All'articolo 428 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: 
  «3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a  procedere
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  428  e  593  del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 428. Impugnazione della sentenza di non  luogo  a
          procedere. 
              1. Contro la sentenza di non luogo a procedere  possono
          proporre appello: 
              a) il procuratore della  Repubblica  e  il  procuratore
          generale nei casi di cui all'art. 593-bis, comma 2; 
              b) l'imputato, salvo che  con  la  sentenza  sia  stato
          dichiarato che il fatto non sussiste o che  l'imputato  non
          lo ha commesso. 
              2. La persona offesa puo'  proporre  appello  nei  soli
          casi di nullita' previsti dall'art. 419, comma 7. 
              3. Sull'impugnazione la  corte  di  appello  decide  in
          camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127. In
          caso di appello del pubblico ministero, la  corte,  se  non
          conferma la sentenza,  pronuncia  decreto  che  dispone  il
          giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo
          le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non
          luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.
          In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma
          la sentenza, pronuncia sentenza di non  luogo  a  procedere
          con formula piu' favorevole all'imputato. 
              3-bis. Contro la sentenza  di  non  luogo  a  procedere
          pronunciata in  grado  di  appello  possono  ricorrere  per
          cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per  i
          motivi di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1
          dell'art. 606. 
              3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione  decide
          in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 611. 
              3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a
          procedere relative a contravvenzioni  punite  con  la  sola
          pena dell'ammenda o con pena alternativa.» 
              «Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto
          dagli articoli 443, comma 3,  448,  comma  2,  579  e  680,
          l'imputato puo' appellare contro le  sentenze  di  condanna
          mentre il  pubblico  ministero  puo'  appellare  contro  le
          medesime sentenze solo  quando  modificano  il  titolo  del
          reato  o  escludono  la  sussistenza  di  una   circostanza
          aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una  pena  di
          specie diversa da quella ordinaria del reato. 
              2. Il  pubblico  ministero  puo'  appellare  contro  le
          sentenze  di  proscioglimento.  L'imputato  puo'  appellare
          contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del
          dibattimento,  salvo  che  si   tratti   di   sentenze   di
          assoluzione  perche'  il  fatto  non  sussiste  o   perche'
          l'imputato non lo ha commesso. 
              3. Sono in  ogni  caso  inappellabili  le  sentenze  di
          condanna per le quali  e'  stata  applicata  la  sola  pena
          dell'ammenda e le sentenze di  proscioglimento  relative  a
          contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o  con
          pena alternativa.».