Art. 3 Appello del pubblico ministero 1. Dopo l'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e' inserito il seguente: «Art. 593-bis (Appello del pubblico ministero). - 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.». 2. All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il procuratore generale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2.».