Art. 3 
 
 
                   Appello del pubblico ministero 
 
  1. Dopo l'articolo 593 del codice di  procedura  penale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.
447, e' inserito il seguente: 
  «Art. 593-bis (Appello del  pubblico  ministero).  -  1.  Nei  casi
consentiti,  contro  le  sentenze  del  giudice   per   le   indagini
preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo'  appellare  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale. 
  2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare
soltanto nei casi  di  avocazione  o  qualora  il  procuratore  della
Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.». 
  2. All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice  di  procedura
penale, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il  procuratore  generale»
sono aggiunte le seguenti: «nei casi  di  cui  all'articolo  593-bis,
comma 2.».