Art. 4 
 
 
                      Modifiche alla disciplina 
                  in materia di appello incidentale 
 
  1. All'articolo 595 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'imputato che  non  ha  proposto  impugnazione  puo'  proporre
appello incidentale  entro  quindici  giorni  da  quello  in  cui  ha
ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Entro quindici  giorni  dalla  notificazione  dell'impugnazione
presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al  giudice,
mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  595  del  codice  di
          procedura  penale,  cosi'  come  modificato  dal   presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 595 (Appello incidentale). -  1.  L'imputato  che
          non  ha  proposto  impugnazione   puo'   proporre   appello
          incidentale entro quindici  giorni  da  quello  in  cui  ha
          ricevuto la notificazione prevista dall'art. 584. 
              2. L'appello  incidentale  e'  proposto,  presentato  e
          notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584. 
              3.   Entro   quindici   giorni   dalla    notificazione
          dell'impugnazione presentata dalle altre parti,  l'imputato
          puo'  presentare   al   giudice,   mediante   deposito   in
          cancelleria, memorie o richieste scritte. 
              4. L'appello incidentale perde  efficacia  in  caso  di
          inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo
          stesso.».