Art. 5 
 
 
                      Modifica alla disciplina 
                 sui casi di ricorso per cassazione 
 
  1. All'articolo 606 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Contro le sentenze di  appello  pronunciate  per  reati  di
competenza del giudice di  pace,  il  ricorso  puo'  essere  proposto
soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  606  del  codice  di
          procedura penale,  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 606 (Casi  di  ricorso).  -  1.  Il  ricorso  per
          cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi: 
              a) esercizio da  parte  del  giudice  di  una  potesta'
          riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi
          ovvero non consentita ai pubblici poteri; 
              b) inosservanza  o  erronea  applicazione  della  legge
          penale o di altre norme giuridiche, di cui  si  deve  tener
          conto nell'applicazione della legge penale; 
              c) inosservanza delle  norme  processuali  stabilite  a
          pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita'
          o di decadenza; 
              d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando  la
          parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione
          dibattimentale limitatamente  ai  casi  previsti  dall'art.
          495, comma 2; 
              e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita'
          della motivazione, quando il vizio risulta  dal  testo  del
          provvedimento impugnato ovvero da altri atti  del  processo
          specificamente indicati nei motivi di gravame. 
              2. Il ricorso, oltre che nei casi  e  con  gli  effetti
          determinati  da  particolari  disposizioni,   puo'   essere
          proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello
          o inappellabili. 
              2-bis. Contro le sentenze di  appello  pronunciate  per
          reati di competenza del giudice di pace,  il  ricorso  puo'
          essere proposto soltanto per i motivi di cui  al  comma  1,
          lettere a), b) e c). 
              3. Il ricorso  e'  inammissibile  se  e'  proposto  per
          motivi  diversi  da  quelli  consentiti   dalla   legge   o
          manifestamente infondati ovvero, fuori  dei  casi  previsti
          dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni  di  legge
          non dedotte con i motivi di appello.».