Art. 7 
 
 
               Adempimenti connessi alla trasmissione 
               degli atti al giudice dell'impugnazione 
 
  1. Dopo l'articolo 165 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
  «Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al
giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da trasmettere  al  giudice
dell'impugnazione devono  contenere,  in  distinti  allegati  formati
subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione,  a  cura  del
giudice o del presidente del collegio che ha emesso il  provvedimento
impugnato, i seguenti dati: 
  a)  i  nominativi  dei  difensori,  di  fiducia  o  d'ufficio,  con
indicazione della data di nomina; 
  b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di  domicilio,  con
indicazione delle relative date; 
  c)  i  termini  di  prescrizione  riferiti  a  ciascun  reato,  con
indicazione degli atti  interruttivi  e  delle  specifiche  cause  di
sospensione del relativo corso,  ovvero  eventuali  dichiarazioni  di
rinuncia alla prescrizione; 
  d) i termini di  scadenza  delle  misure  cautelari  in  atto,  con
indicazione  della  data  di  inizio  e  di  eventuali   periodi   di
sospensione o proroga. 
  2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del
giudice che ha emesso il  provvedimento  impugnato,  e'  inserita  in
separato fascicolo allegato al ricorso, qualora  non  gia'  contenuta
negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi
ha proposto l'impugnazione  ai  sensi  dell'articolo  606,  comma  1,
lettera e), del codice; della loro mancanza e' fatta attestazione.».