Art. 8 Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado 1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: «Art. 166-bis (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado). - 1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».