Art. 8 
 
 
             Poteri del procuratore generale in materia 
            di impugnazione delle sentenze di primo grado 
 
  1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
  «Art. 166-bis  (Poteri  del  procuratore  generale  in  materia  di
impugnazione delle  sentenze  di  primo  grado).  -  1.  Al  fine  di
acquisire tempestiva notizia in ordine alle  determinazioni  relative
all'impugnazione  delle  sentenze  di  primo  grado,  il  procuratore
generale presso la corte d'appello promuove intese o altre  forme  di
coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».