Art. 9 
 
 
            Modifiche alla disciplina delle impugnazioni 
             nei procedimenti innanzi al giudice di pace 
 
  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28  agosto  2000,  n.
274, e' inserito il seguente: 
  «Art. 39-bis (Ricorso per cassazione).  -  1.  Contro  le  sentenze
pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo'  essere
proposto soltanto per i motivi di  cui  all'articolo  606,  comma  1,
lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».