Art. 8 Compiti del Comitato di indirizzo 1. Il Comitato di indirizzo e' composto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero massimo dei componenti del Comitato di indirizzo non puo' essere superiore a cinque. Nel caso di ZES di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES. 2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonche' nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6, svolge le seguenti attivita' di indirizzo volte ad assicurare: a) le attivita' amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operativita' delle imprese nella ZES; b) ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprieta' o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui all'articolo 5. A tal fine, sulla documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalita', e' acquisito il parere della Prefettura territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, fermo restando comunque le attivita' di verifica dei soggetti preposti; c) le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169; d) la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attivita' economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017; e) la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sulla base dei criteri derogatori e delle modalita' individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017; f) le condizioni per l'accesso, e l'utilizzo, alle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di infrastrutture portuali; g) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti; h) il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo di cui al Piano di sviluppo strategico; i) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES; l) l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che il segretario generale intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari; m) l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle Imprese presenti nella ZES; n) l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonche' i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonche' nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6 del presente regolamento, svolge ogni altra attivita' prevista dal Piano di sviluppo strategico. Le competenze di gestione sono assicurate con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). 4. Nell'esercizio delle attivita' di cui ai commi 2 e 3, il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale, secondo le indicazioni del Piano di sviluppo strategico, nonche' delle procedure riguardanti le strutture amministrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). Ai fini di semplificazione e di accelerazione delle attivita', il Comitato di indirizzo, sentito il segretario generale, previa intesa con gli enti e le regioni interessate, puo' attribuire sulla base di specifiche direttive generali l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel Piano di sviluppo strategico a componenti delle strutture amministrative di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera l). 5. Il Comitato di indirizzo adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce: a) la periodicita' e le modalita' di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie; b) le modalita' delle deliberazioni e i requisiti per la validita' delle stesse; c) le modalita' e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZES, nonche' delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali; d) le modalita' di coinvolgimento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comitato di indirizzo tratti questioni attinenti funzioni fondamentali e competenze degli enti locali, con particolare riguardo a quelle indicate alle lettere f), h) e l) dell'articolo 6, nonche' alle attivita' di verifica di cui al comma 2, la lettera b) del presente articolo. 6. Il Comitato di indirizzo puo' individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZES, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso. 7. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note alle premesse. - La legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28, del 4 febbraio 1999. - Si riporta il testo degli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124: «Art. 18. (Introduzione dell'art. 15-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84). - 1. Dopo l'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). - 1. Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attivita' economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto.». 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta il regolamento attuativo dello Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma 1 del presente articolo, per disciplinare le relative modalita' organizzative e di funzionamento. Art. 19. (Omissis). Art. 20. (Sportello unico doganale e dei controlli). - 1. Allo sportello unico doganale di cui all'art. 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresi', la competenza nonche' i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali gia' previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli». 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore.». - Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note dell' Art. 2. - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note alle premesse.