IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                         sulla proposta del 
 
 
                 MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, con
cui sono state trasferite al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri in materia di turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2016,   recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2  aprile  1968,
n. 1444,  recante  «Limiti  inderogabili  di  densita'  edilizia,  di
altezza, di distanza fra i fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi  e  spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi  strumenti
urbanistici  o  della  revisione  di  quelli  esistenti,   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967»; 
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241,  recante:  «Nuove  norme  sul
procedimento amministrativo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
settembre 2002, recante: «Recepimento dell'accordo fra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione,  la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico»; 
  Visto il decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo  del  21
ottobre 2008, «Definizione delle tipologie dei servizi forniti  dalle
imprese    turistiche    nell'ambito    dell'armonizzazione     della
classificazione alberghiera»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, dell'11 febbraio 2009,  n.
34,  ed,  in  particolare,  il  relativo  allegato,   «Prospetto   di
definizione degli standard  minimi  nazionali  dei  servizi  e  delle
dotazioni per la classificazione degli alberghi»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  recante:
«Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato  del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.
246, nonche' attuazione  della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  222,  recante:
«Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di    autorizzazione,
segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),  silenzio
assenso e comunicazione e di definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.
83, recante: «Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del  patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura  e  il  rilancio  del  turismo»,
convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  ai  sensi  del  quale
«Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per  promuovere
l'adozione  e  la  diffusione  della  "progettazione  universale"   e
l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, con  proprio  decreto  da  emanare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
unificata,  aggiorna  gli  standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante:  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive», convertito dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164; 
  Visto, in particolare, l'articolo 31, il quale al comma  1  dispone
che: «Al fine di diversificare l'offerta  turistica  e  favorire  gli
investimenti volti alla riqualificazione degli  esercizi  alberghieri
esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare previa intesa tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  in  sede  di  Conferenza  unificata   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  sono
definite le condizioni di esercizio dei condhotel, [...]» e, al comma
2: «Con il decreto di cui  al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo  di  destinazione
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi  alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita'
abitative a destinazione  residenziale  di  cui  al  medesimo  comma.
[...]»; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 22 giugno 2017; 
  Uditi i pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 27 luglio  2017
e del 23 novembre 2017; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Al  fine  di  diversificare  l'offerta  turistica,  nonche'  di
favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli  esercizi
alberghieri esistenti sul territorio nazionale, il  presente  decreto
definisce le condizioni di esercizio dei condhotel e indica i criteri
e  le  modalita'  per  la  rimozione  del  vincolo  di   destinazione
alberghiera,  limitatamente  alla  realizzazione  della  quota  delle
unita' abitative a destinazione residenziale. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998,
          n. 250. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          24  giugno  2013,  n.  71  (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
          recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
          di funzioni in materia  di  turismo  e  disposizioni  sulla
          composizione del CIPE): 
              «2. Al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali
          sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
          Consiglio dei ministri in materia di turismo.  Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite,  con  decorrenza  dalla
          data di adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse  umane,
          strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  residui.
          All'art. 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
              «12) Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
          del turismo». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29/08/2014,  n.  171  (Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre  2014,  n.
          274. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo 23 gennaio  2016  (Riorganizzazione
          del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo ai sensi dell'art. 1, comma  327,  della  legge  28
          dicembre  2015,  n.  208)  e'  pubblicato  nella  GU  Serie
          generale n. 59 dell'11 marzo 2016. 
              - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile
          1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di
          altezza, di distanza fra i fabbricati  e  rapporti  massimi
          tra  spazi  destinati  agli  insediamenti  residenziali   e
          produttivi e spazi  pubblici  o  riservati  alle  attivita'
          collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
          fini della formazione dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o
          della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.  17
          della legge 6 agosto 1967)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia - Testo A), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra  lo  Stato,
          le  regioni  e  le  province  autonome  sui  principi   per
          l'armonizzazione,  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  del
          sistema turistico) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 25 settembre 2002, n. 225. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del  21  ottobre  2008  (Definizione  delle  tipologie  dei
          servizi  forniti  dalle  imprese   turistiche   nell'ambito
          dell'armonizzazione della classificazione alberghiera),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  febbraio  2009,  n.
          34. 
              - Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79  (Codice
          della normativa statale in tema di  ordinamento  e  mercato
          del turismo, a norma dell'art. 14 della legge  28  novembre
          2005,  n.   246,   nonche'   attuazione   della   direttiva
          2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',
          contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo
          termine,  contratti  di  rivendita  e   di   scambio),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n.  129,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  222
          (Individuazione di procedimenti oggetto di  autorizzazione,
          segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),
          silenzio assenso  e  comunicazione  e  di  definizione  dei
          regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e
          procedimenti, ai sensi dell'art. 5  della  legge  7  agosto
          2015, n. 124), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          novembre 2016, n. 277, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83  (Disposizioni  urgenti
          per la tutela del patrimonio culturale, lo  sviluppo  della
          cultura  e  il  rilancio  del  turismo,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125: 
              «5. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          nonche' per promuovere l'adozione  e  la  diffusione  della
          "progettazione universale" e  l'incremento  dell'efficienza
          energetica,  il  Ministro  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali e del turismo, con  proprio  decreto  da  emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede
          di Conferenza  unificata,  aggiorna  gli  standard  minimi,
          uniformi in tutto il territorio nazionale,  dei  servizi  e
          delle dotazioni  per  la  classificazione  delle  strutture
          ricettive  e  delle  imprese  turistiche,  ivi  compresi  i
          condhotel e  gli  alberghi  diffusi,  tenendo  conto  delle
          specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e  di
          fruizione  dei  contesti  territoriali  e  dei  sistemi  di
          classificazione alberghiera adottati a  livello  europeo  e
          internazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 12
          settembre2014, n. 133 (Misure urgenti  per  l'apertura  dei
          cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,   la
          digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
          l'emergenza del dissesto idrogeologico  e  per  la  ripresa
          delle  attivita'  produttive),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212: 
              «Art. 31 (Misure per la riqualificazione degli esercizi
          alberghieri). -  1.  Al  fine  di  diversificare  l'offerta
          turistica  e   favorire   gli   investimenti   volti   alla
          riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in   sede   di
          Conferenza Unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  sono  definite  le
          condizioni di esercizio dei  condhotel,  intendendosi  tali
          gli esercizi alberghieri aperti  al  pubblico,  a  gestione
          unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate
          nello stesso comune o da  parti  di  esse,  che  forniscono
          alloggio, servizi  accessori  ed  eventualmente  vitto,  in
          camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata  e
          complementare,   in   unita'   abitative   a   destinazione
          residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui
          superficie non puo' superare il quaranta  per  cento  della
          superficie    complessiva    dei    compendi    immobiliari
          interessati". 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto1997,   n.   281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.