Art. 11 
 
 
          Rimozione del vincolo di destinazione alberghiera 
 
  1. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione  alberghiera
in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti  e
limitatamente alla realizzazione della quota delle  unita'  abitative
ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica,  le
Regioni  possono  prevedere,  con  norme  regionali  di   attuazione,
modalita' semplificate per l'approvazione di varianti agli  strumenti
urbanistici da parte dei Comuni. 
  2. Ove la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono
concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati  ad  esercizio
alberghiero con il cambio di destinazione d'uso a civile  abitazione,
previo  pagamento  dei  relativi  oneri  di  urbanizzazione,   e   la
possibilita' di frazionamento e alienazione anche per singola  unita'
abitativa,  purche'  venga  mantenuta  la  gestione  unitaria  e  nel
rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del
1968,  e  dalle  leggi  regionali  in  materia  con  rifermento  alla
destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale.  Il  vincolo
di destinazione alberghiera non puo' essere rimosso oltre  il  limite
della percentuale massima di superficie netta destinabile  ad  unita'
abitative ad uso residenziale ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettera b); il provvedimento di rimozione del vincolo, per  la  parte
eccedente il predetto limite, e' inefficace. 
  3. Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso su richiesta  del
proprietario della  struttura  alberghiera  in  cui  si  esercita  il
condhotel, previa restituzione dei contributi  e  delle  agevolazioni
pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della
scadenza del finanziamento agevolato.