Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) condhotel: un esercizio  alberghiero  aperto  al  pubblico,  a
gestione unitaria, composto da una o piu' unita' immobiliari  ubicate
nello stesso comune o da parti  di  esse,  che  forniscono  alloggio,
servizi accessori ed eventualmente vitto, in  camere  destinate  alla
ricettivita'  e,  in  forma  integrata  e  complementare,  in  unita'
abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di
cucina, la cui superficie complessiva non puo' superare i  limiti  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); 
    b) gestione  unitaria:  attivita'  concernente  la  fornitura  di
alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, riferibile ad  un
condhotel, sia per le camere  destinate  alla  ricettivita'  che,  in
forma  integrata  e  complementare,  per  le   unita'   abitative   a
destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina; 
    c)  fornitura  di  servizi  alberghieri  in  forma  integrata   e
complementare: attivita' concernente la fornitura anche  alle  unita'
abitative di tipo residenziale dei servizi alberghieri  e  aggiuntivi
normalmente assicurati dal gestore unico  della  struttura  ricettiva
alle camere destinate alla ricettivita'; 
    d)  gestore  unico:  il  soggetto  responsabile  della   gestione
unitaria dell'esercizio alberghiero, avviato  ai  sensi  delle  leggi
vigenti in materia di avviamento dell'esercizio alberghiero; 
    e) riqualificazione: interventi  di  restauro  e  di  risanamento
conservativo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del  decreto
del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  nonche'
interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d) del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380,  la  cui  realizzazione  comporta   per   l'esercizio
alberghiero  l'acquisizione  di  requisiti  per  una  classificazione
superiore a quella precedentemente attribuita di almeno  una  stella,
da cui risulti una classificazione minima  di  tre  stelle  all'esito
dell'intervento di  riqualificazione,  ad  eccezione  degli  esercizi
contrassegnati da una classificazione di quattro stelle  o  superiore
gia' prima dell'intervento di cui alla presente  lettera,  anche  nel
rispetto delle eventuali prescrizioni disposte da leggi regionali; 
    f) unita' abitative ad uso residenziale: unita' abitative, per le
quali sia intervenuto  specifico  mutamento  di  destinazione  d'uso,
dotate di servizio autonomo di  cucina,  inserite  nel  contesto  del
condhotel, destinate alla vendita e soggette al limite di  superficie
complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere  c)
          e d), del citato decreto del Presidente della Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380: 
              «Art. 3 (Definizioni degli  interventi  edilizi).  - 1.
          (Omissis). 
              c)   interventi   di   restauro   e   di    risanamento
          conservativo, gli interventi edilizi rivolti  a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
              d)  interventi  di   ristrutturazione   edilizia,   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente.».