Art. 2 
 
 
            Ulteriori modifiche al decreto del Presidente 
          del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  agosto
2014, n. 171, sono altresi' apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «nove» e'  sostituita  dalla
seguente: «undici» e  le  parole:  «in  un  ufficio  dirigenziale  di
livello generale presso gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro e» sono soppresse; al  comma  2,  la  parola:  «i  nove»  e'
sostituita dalla seguente: «gli undici»; 
  b) all'articolo 3, comma 9, le parole: «possono  essere  conferiti,
nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un
incarico dirigenziale di livello generale e»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «puo'  essere  conferito,  nell'ambito  delle   prescritte
dotazioni organiche,»; 
  c) all'articolo 12,  comma  1,  la  voce:  «b)  Direzione  generale
"Archeologia"» e' sostituita dalla seguente: «b)  Direzione  generale
"Archeologia, belle arti e  paesaggio"  di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; e la voce:  «c)
Direzione Belle arti e paesaggio» e' soppressa; 
  d) all'articolo 13, comma 2, lettera t), dopo le parole  «Direzione
generale Archeologia» sono inserite  le  seguenti  «,  belle  arti  e
paesaggio»; 
  e) gli articoli 14 e 15 sono soppressi; 
  f) all'articolo 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Sono istituti centrali: 
  a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 
  b) l'Istituto centrale per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche
italiane; 
  d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 
  e) l'Istituto centrale per l'archeologia; 
  f) l'Istituto centrale per  il  restauro  e  la  conservazione  del
patrimonio archivistico e librario; 
  g) l'Istituto centrale per gli archivi; 
  h) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. 
  2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: 
    a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
      1)  la  Soprintendenza  speciale  Archeologia,  belle  arti   e
paesaggio di Roma, di cui all'articolo 4-bis del decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e
successive modificazioni; 
    b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
  1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 
  2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
  3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
  4) l'Archivio Centrale dello Stato; 
  5) il Centro per il libro e la lettura; 
  6) l'Istituto centrale per la grafica; 
  7) l'Opificio delle pietre dure. 
  3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e
musei di rilevante interesse nazionale: 
    a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
  1) la Galleria Borghese; 
  2) le Gallerie degli Uffizi; 
  3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; 
  4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 
  5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte; 
  6) il Museo Nazionale Romano; 
  7) il Parco Archeologico del Colosseo; 
  8) il Parco Archeologico di Pompei; 
  9) la Pinacoteca di Brera; 
  10) la Reggia di Caserta; 
    b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
  1) il Complesso monumentale della Pilotta; 
  2) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 
  3) la Galleria Nazionale delle Marche; 
  4) la Galleria Nazionale dell'Umbria; 
  5) le Gallerie Estensi; 
  6) le Gallerie Nazionali d'arte antica; 
  7) i Musei reali; 
  8) il Museo delle Civilta'; 
  9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 
  10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 
  11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 
  12) i Musei del Bargello; 
  13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 
  14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 
  15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
  16) il Parco archeologico dell'Appia antica; 
  17) il Parco archeologico di Ercolano; 
  18) il Parco archeologico di Ostia antica; 
  19) il Parco archeologico di Paestum; 
  20) il Palazzo Ducale di Mantova; 
  21) il Palazzo Reale di Genova; 
  22) Villa Adriana e Villa d'Este.»; 
    g) all'articolo 31, comma 1: 
  1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
di cui all'articolo 32»; 
  2)  la  lettera  b)  e'   sostituita   dalla   seguente:   «b)   le
Soprintendenze  Archeologia,  belle  arti   e   paesaggio,   di   cui
all'articolo 4 del decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; 
  3) la lettera c) e' soppressa; 
  4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
di cui all'articolo 34»; 
  5) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
di cui all'articolo 35»; 
  5) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
bibliografiche, di cui all'articolo 36 e di cui  all'articolo  5  del
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo 23 gennaio 2016»; 
  6) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
di cui all'articolo 37»; 
  7) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
di cui all'articolo 38»; 
    h) l'articolo 33 e' soppresso; 
    i) all'articolo 34, comma 2: 
  1. alla lettera l), le parole «sentite le Soprintendenze competenti
e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei» sono
sostitute dalle seguenti: «sentita, per  i  prestiti  all'estero,  la
Direzione generale Musei»; 
  2. alla lettera m), le  parole  «,  sentito  il  soprintendente  di
settore,» sono soppresse; 
  3.  alla  lettera  n),  le   parole   «previa   istruttoria   delle
Soprintendenze di settore e» sono soppresse; 
  4. alla lettera r), le parole: «che acquisisce a tal fine il parere
delle competenti  Direzioni  generali  Archeologia  e  Belle  arti  e
paesaggio,» sono soppresse; 
  l) all'articolo 35, il secondo periodo del comma 3 e le lettere h),
i) e l) del comma 4 sono soppresse; 
  m) all'articolo  36,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Soprintendenze archivistiche e bibliografiche»; 
  n) all'articolo 39, comma 2, la lettera «m)» e' soppressa. 
  2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il numero «24» e' sostituito dal
seguente: «25» e il numero «191» e' sostituito dal seguente: «192»  e
in corrispondenza dell'asterisco, le parole: «n. 1 presso gli  Uffici
di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli  2,  comma  1;  3,
          comma 9; 13, comma 2, lettera t); 30, commi 1-3; 31,  comma
          1; 34, comma 2, lettere l), m), n), r); 35, comma 3 e comma
          4, lettere h), i, l); 39, comma 2; Tabella A,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,
          n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre
          2014, n. 274, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Uffici  e  funzioni  di  livello  dirigenziale
          generale). - 1. Il Ministero si articola in  dodici  uffici
          dirigenziali di livello generale centrali e  undici  uffici
          dirigenziali di livello generale periferici, coordinati  da
          un Segretario generale, nonche' in un ufficio  dirigenziale
          di livello  generale  presso  l'Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2.  Sono  uffici  dirigenziali  di   livello   generale
          periferici del Ministero  gli  undici  istituti  dotati  di
          autonomia di cui all'art. 30,comma 2, lettera a),  e  comma
          3, lettera a).» 
              «Art.  3  (Uffici   di   diretta   collaborazione).   -
          (Omissis). 
              9.  Presso  il   Gabinetto   puo'   essere   conferito,
          nell'ambito  delle  prescritte  dotazioni   organiche,   un
          incarico dirigenziale di livello non generale» 
              «Art. 13 (Direzione generale "Educazione e ricerca"). -
          (Omissis). 
              2. In particolare, il Direttore generale: 
                (Omissis). 
                t) cura,  raccordandosi  con  la  Direzione  generale
          Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  la  tenuta  e   il
          funzionamento   dell'elenco,   disciplinato   dal   decreto
          ministeriale  20  marzo  2009,   degli   istituti   e   dei
          dipartimenti   archeologici   universitari,   nonche'   dei
          soggetti   in   possesso   di   diploma   di    laurea    e
          specializzazione in archeologia o di dottorato  di  ricerca
          in archeologia di cui all'art. 95 del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 
                (Omissis).». 
              «Art. 30  (Istituti  centrali  e  dotati  di  autonomia
          speciale). - 1. Sono istituti centrali: 
              a)  l'Istituto  centrale   per   il   catalogo   e   la
          documentazione; 
              b) l'Istituto centrale  per  il  catalogo  unico  delle
          biblioteche italiane; 
              d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 
              e) l'Istituto centrale per l'archeologia; 
              f)  l'Istituto  centrale   per   il   restauro   e   la
          conservazione del patrimonio archivistico e librario; 
              g) l'Istituto centrale per gli archivi; 
              h) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 
              2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: 
              a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
              1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e
          paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-bis  del  decreto  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          23 gennaio 2016, e successive modificazioni; 
              b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
              1) l'Istituto  superiore  per  la  conservazione  e  il
          restauro; 
              2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
              3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
              4) l'Archivio Centrale dello Stato; 
              5) il Centro per il libro e la lettura; 
              6) l'Istituto centrale per la grafica. 
              7) l'Opificio delle pietre dure. 
              3.  Sono  altresi'  dotati  di  autonomia  speciale   i
          seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale: 
              a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
              1) la Galleria Borghese; 
              2) le Gallerie degli Uffizi; 
              3)   la   Galleria   Nazionale   d'Arte    Moderna    e
          Contemporanea; 
              4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 
              5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte; 
              6) il Museo Nazionale Romano; 
              7) il Parco Archeologico del Colosseo; 
              8) il Parco Archeologico di Pompei; 
              9) la Pinacoteca di Brera; 
              10) la Reggia di Caserta; 
              b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
              1) il Complesso monumentale della Pilotta; 
              2) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 
              3) la Galleria Nazionale delle Marche; 
              4) la Galleria Nazionale dell'Umbria; 
              5) le Gallerie Estensi; 
              6) le Gallerie Nazionali d'arte antica; 
              7) i Musei reali; 
              8) il Museo delle Civilta'; 
              9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 
              10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 
              11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 
              12) i Musei del Bargello; 
              13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 
              14) il  Museo  storico  e  il  Parco  del  Castello  di
          Miramare; 
              15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
              16) il Parco archeologico dell'Appia antica; 
              17) il Parco archeologico di Ercolano; 
              18) il Parco archeologico di Ostia antica; 
              19) il Parco archeologico di Paestum; 
              20) il Palazzo Ducale di Mantova; 
              21) il Palazzo Reale di Genova; 
              22) Villa Adriana e Villa d'Este.». 
              «Art. 31 (Organi periferici del Ministero). -  1.  Sono
          organi periferici del Ministero: 
              a) i Segretariati regionali del Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo,  di  cui  all'art.
          32; 
              b)  le  Soprintendenze  Archeologia,   belle   arti   e
          paesaggio, di cui all'art. 4 del decreto del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo  23  gennaio
          2016, e successive modificazioni; 
              c) (soppressa); 
              d) i Poli museali regionali, di cui all'art. 34; 
              e) i Musei, di cui all'art. 35; 
              f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, di
          cui all'art. 36  e  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          23 gennaio 2016; 
              g) gli Archivi di Stato, di cui all'art. 37; 
              h) le Biblioteche, di cui all'art. 38.». 
              «Art. 34 (Poli museali regionali). - (Omissis). 
              2. Il direttore del polo museale  regionale,  oltre  ai
          compiti individuati ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,
          lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4  e  4-bis,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive  modificazioni,  svolge,  in   particolare,   le
          seguente funzioni: 
              (Omissis); 
              l) autorizza  il  prestito  dei  beni  culturali  delle
          collezioni di propria competenza per mostre od  esposizioni
          sul territorio nazionale o all'estero, ai  sensi  dell'art.
          48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto  degli  accordi
          di cui all'art. 20, comma 2,  lettera  b),  sentita  per  i
          prestiti all'estero, la Direzione generale Musei; 
              m) autorizza le attivita' di studio e di  pubblicazione
          dei materiali esposti e/o conservati  presso  i  musei  del
          polo; 
              n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate  dal
          Direttore  generale  Musei,  l'affidamento  diretto  o   in
          concessione delle  attivita'  e  dei  servizi  pubblici  di
          valorizzazione di beni culturali, ai  sensi  dell'art.  115
          del Codice; 
              (Omissis); 
              r) redige e  aggiorna,  sulla  base  delle  indicazioni
          fornite  della  Direzione  generale  Musei  l'elenco  degli
          istituti e dei luoghi della cultura  affidati  in  consegna
          alla competenza dei Musei di cui all'art. 35  del  presente
          decreto.». 
              «Art. 35 (Musei). - (Omissis). 
              3. I  musei  uffici  di  livello  dirigenziale  di  cui
          all'art.  30,  comma  3,  dipendono  funzionalmente   dalla
          Direzione generale Musei; i musei  non  costituenti  uffici
          dirigenziali sono articolazioni dei poli museali regionali. 
              4. In particolare, il direttore  dei  musei  uffici  di
          livello dirigenziale di cui all'art. 30, comma 3, oltre  ai
          compiti individuati ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,
          lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4  e  4-bis,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni: 
              (Omissis). 
              h) (soppressa); 
              i) (soppressa); 
              l) (soppressa).». 
              «Art.    36     (Soprintendenze     archivistiche     e
          bibliografiche)». 
              «Art.  39  (Commissioni  regionali  per  il  patrimonio
          culturale). - (Omissis). 
              2. La Commissione svolge i seguenti compiti: 
              (Omissis); 
              m) (soppressa).». 
              «Tabella A  allegata  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 
              DOTAZIONE ORGANICA 
              DIRIGENZA 
              Dirigenti di prima fascia 25* 
              Dirigenti di seconda fascia 167** 
              Totale dirigenti 192 
              * di  cui  n.  1  presso  l'Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              **  di  cui  n.  1  presso  gli   Uffici   di   diretta
          collaborazione del  Ministro  e  n.  1  presso  l'Organismo
          indipendente di valutazione della performance.». 
              -  Per  il  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 12 del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 29 agosto  2014,  n.  171,  come
          modificato  dal  presente  decreto,  si  veda  nelle   note
          all'art. 1.