Art. 2 Ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono altresi' apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «undici» e le parole: «in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse; al comma 2, la parola: «i nove» e' sostituita dalla seguente: «gli undici»; b) all'articolo 3, comma 9, le parole: «possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche,»; c) all'articolo 12, comma 1, la voce: «b) Direzione generale "Archeologia"» e' sostituita dalla seguente: «b) Direzione generale "Archeologia, belle arti e paesaggio" di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; e la voce: «c) Direzione Belle arti e paesaggio» e' soppressa; d) all'articolo 13, comma 2, lettera t), dopo le parole «Direzione generale Archeologia» sono inserite le seguenti «, belle arti e paesaggio»; e) gli articoli 14 e 15 sono soppressi; f) all'articolo 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Sono istituti centrali: a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; e) l'Istituto centrale per l'archeologia; f) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; g) l'Istituto centrale per gli archivi; h) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. 2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 4-bis del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 4) l'Archivio Centrale dello Stato; 5) il Centro per il libro e la lettura; 6) l'Istituto centrale per la grafica; 7) l'Opificio delle pietre dure. 3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Galleria Borghese; 2) le Gallerie degli Uffizi; 3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte; 6) il Museo Nazionale Romano; 7) il Parco Archeologico del Colosseo; 8) il Parco Archeologico di Pompei; 9) la Pinacoteca di Brera; 10) la Reggia di Caserta; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) il Complesso monumentale della Pilotta; 2) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 3) la Galleria Nazionale delle Marche; 4) la Galleria Nazionale dell'Umbria; 5) le Gallerie Estensi; 6) le Gallerie Nazionali d'arte antica; 7) i Musei reali; 8) il Museo delle Civilta'; 9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 12) i Musei del Bargello; 13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 16) il Parco archeologico dell'Appia antica; 17) il Parco archeologico di Ercolano; 18) il Parco archeologico di Ostia antica; 19) il Parco archeologico di Paestum; 20) il Palazzo Ducale di Mantova; 21) il Palazzo Reale di Genova; 22) Villa Adriana e Villa d'Este.»; g) all'articolo 31, comma 1: 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 32»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; 3) la lettera c) e' soppressa; 4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 34»; 5) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 35»; 5) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e bibliografiche, di cui all'articolo 36 e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016»; 6) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 37»; 7) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 38»; h) l'articolo 33 e' soppresso; i) all'articolo 34, comma 2: 1. alla lettera l), le parole «sentite le Soprintendenze competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei» sono sostitute dalle seguenti: «sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei»; 2. alla lettera m), le parole «, sentito il soprintendente di settore,» sono soppresse; 3. alla lettera n), le parole «previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e» sono soppresse; 4. alla lettera r), le parole: «che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio,» sono soppresse; l) all'articolo 35, il secondo periodo del comma 3 e le lettere h), i) e l) del comma 4 sono soppresse; m) all'articolo 36, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Soprintendenze archivistiche e bibliografiche»; n) all'articolo 39, comma 2, la lettera «m)» e' soppressa. 2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il numero «24» e' sostituito dal seguente: «25» e il numero «191» e' sostituito dal seguente: «192» e in corrispondenza dell'asterisco, le parole: «n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1; 3, comma 9; 13, comma 2, lettera t); 30, commi 1-3; 31, comma 1; 34, comma 2, lettere l), m), n), r); 35, comma 3 e comma 4, lettere h), i, l); 39, comma 2; Tabella A, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014, n. 274, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale). - 1. Il Ministero si articola in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali e undici uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in un ufficio dirigenziale di livello generale presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero gli undici istituti dotati di autonomia di cui all'art. 30,comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a).» «Art. 3 (Uffici di diretta collaborazione). - (Omissis). 9. Presso il Gabinetto puo' essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale» «Art. 13 (Direzione generale "Educazione e ricerca"). - (Omissis). 2. In particolare, il Direttore generale: (Omissis). t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; (Omissis).». «Art. 30 (Istituti centrali e dotati di autonomia speciale). - 1. Sono istituti centrali: a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; e) l'Istituto centrale per l'archeologia; f) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; g) l'Istituto centrale per gli archivi; h) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-bis del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 4) l'Archivio Centrale dello Stato; 5) il Centro per il libro e la lettura; 6) l'Istituto centrale per la grafica. 7) l'Opificio delle pietre dure. 3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Galleria Borghese; 2) le Gallerie degli Uffizi; 3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte; 6) il Museo Nazionale Romano; 7) il Parco Archeologico del Colosseo; 8) il Parco Archeologico di Pompei; 9) la Pinacoteca di Brera; 10) la Reggia di Caserta; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) il Complesso monumentale della Pilotta; 2) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 3) la Galleria Nazionale delle Marche; 4) la Galleria Nazionale dell'Umbria; 5) le Gallerie Estensi; 6) le Gallerie Nazionali d'arte antica; 7) i Musei reali; 8) il Museo delle Civilta'; 9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 12) i Musei del Bargello; 13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 16) il Parco archeologico dell'Appia antica; 17) il Parco archeologico di Ercolano; 18) il Parco archeologico di Ostia antica; 19) il Parco archeologico di Paestum; 20) il Palazzo Ducale di Mantova; 21) il Palazzo Reale di Genova; 22) Villa Adriana e Villa d'Este.». «Art. 31 (Organi periferici del Ministero). - 1. Sono organi periferici del Ministero: a) i Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui all'art. 32; b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni; c) (soppressa); d) i Poli museali regionali, di cui all'art. 34; e) i Musei, di cui all'art. 35; f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, di cui all'art. 36 e di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016; g) gli Archivi di Stato, di cui all'art. 37; h) le Biblioteche, di cui all'art. 38.». «Art. 34 (Poli museali regionali). - (Omissis). 2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare, le seguente funzioni: (Omissis); l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), sentita per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei; m) autorizza le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei del polo; n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice; (Omissis); r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'art. 35 del presente decreto.». «Art. 35 (Musei). - (Omissis). 3. I musei uffici di livello dirigenziale di cui all'art. 30, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei; i musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei poli museali regionali. 4. In particolare, il direttore dei musei uffici di livello dirigenziale di cui all'art. 30, comma 3, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni: (Omissis). h) (soppressa); i) (soppressa); l) (soppressa).». «Art. 36 (Soprintendenze archivistiche e bibliografiche)». «Art. 39 (Commissioni regionali per il patrimonio culturale). - (Omissis). 2. La Commissione svolge i seguenti compiti: (Omissis); m) (soppressa).». «Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA Dirigenti di prima fascia 25* Dirigenti di seconda fascia 167** Totale dirigenti 192 * di cui n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance. ** di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.». - Per il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 1.