Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  «amministrazione»  e   «amministrazioni»,   l'amministrazione
aggiudicatrice e le amministrazioni aggiudicatrici  che  adottano  il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi  o  il  programma
triennale dei lavori pubblici; 
    b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 
    c) «CUP», il codice unico di  progetto  di  cui  all'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica  ogni  progetto  di
investimento pubblico; 
    d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito  in  occasione
del primo inserimento nel programma; 
    e)  «RUP»,  il  responsabile  unico  del  procedimento,  di   cui
all'articolo 31 del codice; 
    f) «pianificazione delle attivita'  dei  soggetti  aggregatori  e
delle centrali di committenza»,  il  documento  di  ciascun  soggetto
aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni
circa le attivita' di centralizzazione delle committenze previste nel
periodo di riferimento; 
    g) «AUSA», l'anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti,  di  cui
all'articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti al decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, si veda nelle note alle premesse. 
              Si riporta l'art. 11  della  citata  legge  16  gennaio
          2003, n. 3: 
              "Art. 11. Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di
          cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n.
          144, e in particolare per la funzionalita'  della  rete  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,   ogni   nuovo
          progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in
          corso di attuazione alla predetta data,  e'  dotato  di  un
          «Codice   unico   di   progetto»,   che    le    competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.". 
              Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
              "Art.  31.  Ruolo  e  funzioni  del  responsabile   del
          procedimento negli appalti e nelle concessioni 
              1. Per ogni singola procedura per l'affidamento  di  un
          appalto  o  di  una  concessione  le  stazioni   appaltanti
          individuano, nell'atto di adozione o di  aggiornamento  dei
          programmi di cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto  di
          avvio relativo ad ogni singolo intervento per  le  esigenze
          non incluse in programmazione, un  responsabile  unico  del
          procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  della
          progettazione,   dell'affidamento,   dell'esecuzione.    Le
          stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto  e
          di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
          ciascuno  dei   detti   acquisti,   un   responsabile   del
          procedimento  che  assume  specificamente,  in  ordine   al
          singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
          articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,  il  RUP
          e' nominato con  atto  formale  del  soggetto  responsabile
          dell'unita'  organizzativa,  che  deve  essere  di  livello
          apicale, tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all'unita'
          medesima, dotati del necessario  livello  di  inquadramento
          giuridico  in  relazione  alla  struttura  della   pubblica
          amministrazione e di competenze professionali  adeguate  in
          relazione ai compiti per cui e' nominato;  la  sostituzione
          del RUP individuato nella programmazione  di  cui  all'art.
          21, comma 1, non comporta modifiche  alla  stessa.  Laddove
          sia  accertata  la  carenza  nell'organico  della  suddetta
          unita' organizzativa, il RUP  e'  nominato  tra  gli  altri
          dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del
          procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. 
              2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
          con cui si indice la gara per l'affidamento  del  contratto
          di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle  procedure  in
          cui non vi sia bando o avviso con cui si  indice  la  gara,
          nell'invito a presentare un'offerta. 
              3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          svolge  tutti  i  compiti  relativi   alle   procedure   di
          programmazione, progettazione,  affidamento  ed  esecuzione
          previste   dal   presente    codice,    che    non    siano
          specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
              4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da  altre
          disposizioni del codice, in particolare, il RUP: 
              a) formula proposte e fornisce dati e  informazioni  al
          fine della  predisposizione  del  programma  triennale  dei
          lavori  pubblici  e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali,
          nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
          programmazione  di  contratti  pubblici  di  servizi  e  di
          forniture   e   della   predisposizione   dell'avviso    di
          preinformazione; 
              b)  cura,  in  ciascuna  fase   di   attuazione   degli
          interventi, il controllo sui  livelli  di  prestazione,  di
          qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
          finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
              c) cura  il  corretto  e  razionale  svolgimento  delle
          procedure; 
              d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,  ritardi
          nell'attuazione degli interventi; 
              e) accerta la libera disponibilita' di aree e  immobili
          necessari; 
              f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e
          le  informazioni   relativi   alle   principali   fasi   di
          svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari  per
          l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di  sua
          competenza e sorveglia  la  efficiente  gestione  economica
          dell'intervento; 
              g)  propone   all'amministrazione   aggiudicatrice   la
          conclusione di un accordo  di  programma,  ai  sensi  delle
          norme  vigenti,  quando  si   rende   necessaria   l'azione
          integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 
              h) propone l'indizione o,  ove  competente,  indice  la
          conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
          intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,   permessi,
          licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 
              i) verifica e vigila sul  rispetto  delle  prescrizioni
          contrattuali nelle concessioni. 
              5. L'ANAC con proprie linee guida,  da  adottare  entro
          novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  codice,
          definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui  compiti
          specifici del RUP, sui presupposti  e  sulle  modalita'  di
          nomina,    nonche'    sugli    ulteriori    requisiti    di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  le
          medesime linee guida sono determinati, altresi',  l'importo
          massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture  per
          i quali il RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il
          direttore dei lavori o con  il  direttore  dell'esecuzione.
          Fino all'adozione di detto  atto  si  applica  l'art.  216,
          comma 8. 
              6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria  e
          all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
          presente tale  figura  professionale,  le  competenze  sono
          attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
          lavoro da realizzare. 
              7. Nel caso di appalti di particolare  complessita'  in
          relazione all'opera da realizzare ovvero alla  specificita'
          della   fornitura   o   del   servizio,   che    richiedano
          necessariamente   valutazioni   e   competenze    altamente
          specialistiche,  il  responsabile  unico  del  procedimento
          propone alla  stazione  appaltante  di  conferire  appositi
          incarichi a supporto dell'intera procedura o  di  parte  di
          essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 
              8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento  della
          sicurezza in fase di progettazione, direzione  dei  lavori,
          direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza  in
          fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi  che
          la stazione appaltante ritenga  indispensabili  a  supporto
          dell'attivita' del  responsabile  unico  del  procedimento,
          vengono conferiti secondo le procedure di cui  al  presente
          codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
          40.000 euro, possono essere affidati  in  via  diretta,  ai
          sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). L'affidatario  non
          puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
          geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,  rilievi,
          misurazioni e picchettazioni, predisposizione di  elaborati
          specialistici  e  di  dettaglio,   con   esclusione   delle
          relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica
          degli elaborati  progettuali.  Resta,  comunque,  ferma  la
          responsabilita' esclusiva del progettista. 
              9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare  la
          qualita'  della  progettazione   e   della   programmazione
          complessiva,  puo',  nell'ambito  della  propria  autonomia
          organizzativa e nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
          vigente  normativa,  istituire  una  struttura  stabile   a
          supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
          della  pubblica  amministrazione  di  riferimento.  Con  la
          medesima   finalita',    nell'ambito    della    formazione
          obbligatoria, organizza attivita' formativa  specifica  per
          tutti i dipendenti che hanno i requisiti  di  inquadramento
          idonei al  conferimento  dell'incarico  di  RUP,  anche  in
          materia di metodi e strumenti elettronici  specifici  quali
          quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 
              10. Le  stazioni  appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni o  enti  pubblici  individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del presente  decreto
          alla cui osservanza sono tenute. 
              11.  Nel  caso  in  cui   l'organico   della   stazione
          appaltante presenti carenze accertate o  in  esso  non  sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del RUP,  secondo  quanto  attestato  dal  dirigente
          competente, i compiti di  supporto  all'attivita'  del  RUP
          possono essere affidati,  con  le  procedure  previste  dal
          presente  codice,  ai   soggetti   aventi   le   specifiche
          competenze  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,
          amministrativo, organizzativo e legale, dotati di  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei  rischi  professionali
          come previsto dall'art. 24, comma 4,  assicurando  comunque
          il rispetto dei principi di pubblicita' e  di  trasparenza.
          Resta fermo il divieto di frazionamento  artificioso  delle
          prestazioni allo scopo di sottrarle alle  disposizioni  del
          presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di
          cui al presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  di
          incompatibilita' di cui all'art. 24, comma  7,  comprensive
          di eventuali incarichi di progettazione. 
              12. Il soggetto responsabile dell'unita'  organizzativa
          competente   in   relazione    all'intervento,    individua
          preventivamente le  modalita'  organizzative  e  gestionali
          attraverso le quali garantire  il  controllo  effettivo  da
          parte  della  stazione  appaltante  sull'esecuzione   delle
          prestazioni, programmando accessi diretti  del  RUP  o  del
          direttore dei lavori o del  direttore  dell'esecuzione  sul
          luogo dell'esecuzione stessa, nonche'  verifiche,  anche  a
          sorpresa, sull'effettiva ottemperanza  a  tutte  le  misure
          mitigative e compensative,  alle  prescrizioni  in  materia
          ambientale,     paesaggistica,      storico-architettonica,
          archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
          enti  e  dagli  organismi  competenti.  Il   documento   di
          programmazione, corredato  dalla  successiva  relazione  su
          quanto  effettivamente  effettuato,  costituisce  obiettivo
          strategico  nell'ambito   del   piano   della   performance
          organizzativa dei soggetti interessati  e  conseguentemente
          se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
          risultato.  La  valutazione  di   suddetta   attivita'   di
          controllo da parte dei competenti organismi di  valutazione
          incide anche sulla corresponsione degli  incentivi  di  cui
          all'art. 113. 
              13.  E'  vietata,  negli  appalti  pubblici  di  lavori
          aggiudicati con la formula del contraente generale e  nelle
          altre    formule    di    partenariato    pubblico-privato,
          l'attribuzione  dei  compiti  di  responsabile  unico   del
          procedimento,  responsabile  dei  lavori,   direttore   dei
          lavori, di collaudatore allo stesso contraente  generale  o
          soggetto  aggiudicatario  dei  contratti  di   partenariato
          pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 
              14. Le centrali di committenza  e  le  aggregazioni  di
          stazioni appaltanti designano un RUP per  le  attivita'  di
          propria competenza con i compiti e le funzioni  determinate
          dalla  specificita'  e   complessita'   dei   processi   di
          acquisizione gestiti direttamente.". 
              Si riporta l'art. 33-ter del  citato  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179: 
              "Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
              1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti  pubblici  di   lavori,   servizi   e   forniture
          l'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti.  Le  stazioni
          appaltanti di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture  hanno  l'obbligo  di   richiedere   l'iscrizione
          all'Anagrafe unica  presso  la  Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis  del
          codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.  Esse  hanno  altresi'
          l'obbligo  di  aggiornare  annualmente  i  rispettivi  dati
          identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento
          dei dati derivano, in caso di  inadempimento,  la  nullita'
          degli atti adottati e la responsabilita'  amministrativa  e
          contabile dei funzionali responsabili. 
              2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
          di lavori,  servizi  e  forniture  stabilisce  con  propria
          deliberazione le modalita'  operative  e  di  funzionamento
          dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.".