Art. 7 
 
Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento  e  modifica  del
  programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.  Obblighi
  informativi e di pubblicita' 
 
  1. Il programma  di  cui  all'articolo  6  e'  redatto  ogni  anno,
scorrendo  l'annualita'  pregressa   ed   aggiornando   i   programmi
precedentemente approvati. 
  2. Non e' riproposto nel programma successivo un  acquisto  di  una
fornitura o di  un  servizio  per  il  quale  sia  stata  avviata  la
procedura di affidamento. 
  3. La scheda C, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta
l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti  nella  prima
annualita'   del    precedente    programma    e    non    riproposti
nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di  cui
al comma 2, ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione. 
  4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione
del programma biennale degli acquisti di  forniture  e  servizi,  per
assenza di acquisti di forniture e servizi,  ne  danno  comunicazione
sul  profilo   del   committente   nella   sezione   «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui
corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29
del codice. 
  5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti  aggregatori  di
cui all'articolo 6, comma 12, avviene  mediante  la  trasmissione  al
portale dei soggetti aggregatori nell'ambito  del  sito  acquisti  in
rete del Ministero dell'economia e  delle  finanze  anche  tramite  i
sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21,  comma  7  e
all'articolo 29, comma 4, del codice. 
  6. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono  all'aggiornamento
del programma biennale degli acquisti di forniture e  servizi  e  del
relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti  entro
novanta giorni dalla data di decorrenza  degli  effetti  del  proprio
bilancio o documento equivalente, secondo  l'ordinamento  proprio  di
ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  7. Nel caso di regioni o di enti locali,  ove  risulti  avviata  la
procedura di approvazione dell'aggiornamento  annuale  del  programma
biennale  e  nelle  more  della  conclusione   della   medesima,   le
amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono,  motivatamente,
autorizzare l'avvio  delle  procedure  relative  ad  un  acquisto  di
forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato. 
  8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi  sono
modificabili  nel  corso  dell'anno,  previa  apposita   approvazione
dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo
la  tipologia  della  modifica,  nel  rispetto  di  quanto   previsto
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo,  del  codice,  qualora  le
modifiche riguardino: 
    a)  la  cancellazione  di  uno  o  piu'  acquisti  gia'  previsti
nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; 
    b) l'aggiunta di uno o  piu'  acquisti  in  conseguenza  di  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale; 
    c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  acquisti  per  la  sopravvenuta
disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno   del   bilancio   non
prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma,  ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di  ribassi
d'asta o di economie; 
    d) l'anticipazione alla prima annualita' dell'acquisizione di una
fornitura o di un servizio ricompreso nel  programma  biennale  degli
acquisti; 
    e)  la  modifica  del  quadro  economico  degli   acquisti   gia'
contemplati nell'elenco annuale, per la quale si  rendano  necessarie
ulteriori risorse. 
  9. Un servizio o una fornitura  non  inseriti  nell'elenco  annuale
possono essere realizzati  quando  siano  resi  necessari  da  eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge  o
regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti  nella  prima
annualita' del programma possono  essere  altresi'  realizzati  sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi  risorse  gia'
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento  della
programmazione. 
  10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette  agli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi
1 e 2, del codice. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              - Per il testo degli articoli 21, comma  7,  e  29  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda
          nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a), del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 3. Definizioni 
              1. Ai fini del presente codice si intende per: 
              a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni
          dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
          pubblici non economici; gli organismi di diritto  pubblico;
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da detti soggetti; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'art. 172 del citato decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione 
              1. Al bilancio di previsione sono allegati i  documenti
          previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo  23
          giugno 2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  e  i
          seguenti documenti: 
              a) l'elenco degli indirizzi internet  di  pubblicazione
          del rendiconto della  gestione,  del  bilancio  consolidato
          deliberati e relativi al  penultimo  esercizio  antecedente
          quello cui si riferisce  il  bilancio  di  previsione,  dei
          rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni
          e dei  soggetti  considerati  nel  gruppo  "amministrazione
          pubblica"  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio
          consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
          n. 118, e successive modificazioni, relativi  al  penultimo
          esercizio antecedente quello cui il bilancio si  riferisce.
          Tali documenti  contabili  sono  allegati  al  bilancio  di
          previsione qualora non integralmente  pubblicati  nei  siti
          internet indicati nell'elenco; 
              b) la deliberazione,  da  adottarsi  annualmente  prima
          dell'approvazione del  bilancio,  con  la  quale  i  comuni
          verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati  da
          destinarsi alla  residenza,  alle  attivita'  produttive  e
          terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
          ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno
          essere ceduti in proprieta' od in  diritto  di  superficie;
          con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
          di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
              c) le deliberazioni con le quali sono determinati,  per
          l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
          le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei  limiti
          di reddito per i tributi locali e  per  i  servizi  locali,
          nonche', per i servizi a domanda individuale,  i  tassi  di
          copertura in percentuale del costo di gestione dei  servizi
          stessi; 
              d) la tabella relativa ai parametri di riscontro  della
          situazione di  deficitarieta'  strutturale  prevista  dalle
          disposizioni vigenti in materia; 
              e) il  prospetto  della  concordanza  tra  bilancio  di
          previsione  e  obiettivo   programmatico   del   patto   di
          stabilita' interno.".