Art. 8 
 
Modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione  dell'attivita'  dei
  soggetti aggregatori e delle centrali di committenza  ai  quali  le
  stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento 
 
  1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture  e  servizi  e
negli elenchi annuali dei lavori,  le  amministrazioni  indicano  per
ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero  l'intenzione
di ricorrere  ad  una  centrale  di  committenza  o  ad  un  soggetto
aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a  tal
fine le amministrazioni  consultano,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma  1,  ultimo  periodo,  la  pianificazione  dei
soggetti  aggregatori  e  delle  centrali   di   committenza   e   ne
acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il
soddisfacimento del proprio fabbisogno. 
  2. Nei casi in cui  l'amministrazione,  in  adempimento  di  quanto
previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o  ad  un
soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra
quelle  registrate  nell'AUSA  nell'ambito  della  Banca   Dati   dei
Contratti Pubblici dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione.