Art. 2 Organizzazione dei corsi di formazione 1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato. 3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attivita' formative, sede e spazi disponibili, capacita' ricettiva, sistema di controllo delle presenze; c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti; e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica; f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento. 4. Per le istanze presentate al consiglio circondariale la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, previa acquisizione del parere di cui al comma 2. 5. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale. 6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine puo' organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine puo' organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Universita', ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale. 7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127): "Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni legali. 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.". - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, lettera c), della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: "Art. 29. Compiti e prerogative del consiglio. 1. Il consiglio: a) (Omissis). b) (Omissis). c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalita' previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; (Omissis).".