Art. 3 Contenuti del corso di formazione 1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attivita' professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresi' assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. 2. I corsi prevedono, in conformita' all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) ordinamento e deontologia forense; d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformita' al principio di sinteticita' e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. 3. Al fine di garantire l'omogeneita' di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso dovra' essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense.
Note all'art. 3: - Per gli articoli 41, 43 e 46 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.