Art. 5
Durata del corso
1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore,
distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di
tirocinio, secondo modalita' ed orari idonei a consentire l'effettivo
svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare
l'assistenza alle udienze nonche' la frequenza dello studio
professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari
ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro
ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai
sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge
professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra
iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche
intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti
moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni
sono consentite almeno ogni sei mesi.
2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine,
questi puo' chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di
formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza,
all'atto della valutazione del periodo di pratica gia' svolto ai fini
della nuova iscrizione, da' conto dell'avvenuta frequenza complessiva
dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di
frequenza svolti prima del trasferimento.