Art. 5 
 
                          Durata del corso 
 
  1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore,
distribuite in  maniera  omogenea  nell'arco  dei  diciotto  mesi  di
tirocinio, secondo modalita' ed orari idonei a consentire l'effettivo
svolgimento   del   tirocinio   professionale,   senza   pregiudicare
l'assistenza  alle  udienze  nonche'  la   frequenza   dello   studio
professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli  uffici  giudiziari
ai sensi dell'articolo  44  della  legge  professionale  o  di  altro
ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge  la  pratica  ai
sensi dell'articolo 41,  comma  6,  lettere  a)  e  b),  della  legge
professionale. Per assicurare  la  massima  vicinanza  temporale  tra
iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e  verifiche
intermedie e finali, i corsi  sono  organizzati  secondo  i  seguenti
moduli semestrali:  novembre-aprile;  maggio-ottobre.  Le  iscrizioni
sono consentite almeno ogni sei mesi. 
  2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso  altro  ordine,
questi puo' chiedere di essere  ammesso  a  proseguire  il  corso  di
formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza,
all'atto della valutazione del periodo di pratica gia' svolto ai fini
della nuova iscrizione, da' conto dell'avvenuta frequenza complessiva
dei corsi di formazione per consentire la convalida  dei  periodi  di
frequenza svolti prima del trasferimento.