Art. 7 
 
                       Partecipazione ai corsi 
 
  1. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  presente
regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a  ciascun
corso, tenuto  conto  del  numero  degli  iscritti  al  registro  dei
praticanti, delle concrete possibilita' di assicurare  l'effettivita'
della formazione e dell'offerta formativa complessivamente  esistente
nei  circondari  interessati,  in  conformita'  a   quanto   previsto
all'articolo 2, comma 3, lettera b) del  presente  regolamento.  Deve
comunque essere garantita ad  ogni  tirocinante  la  possibilita'  di
accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel
circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli
dell'ordine possono stipulare con le  Universita'  accordi  ai  sensi
dell'articolo  40  della  legge  professionale  e,  ove   necessario,
attivare modalita' telematiche di formazione a  distanza  certificate
dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate  secondo  le
predette modalita' telematiche non possono superare il limite massimo
delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio.  Devono
essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che  lo
svolgimento a distanza delle attivita' non pregiudichi l'effettivita'
della formazione. 
  2. Il tirocinante e' esonerato dall'obbligo di frequenza dei  corsi
di formazione per la durata  del  tirocinio  svolto  in  altro  Paese
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma  6,  lettera  c)
della legge professionale nel limite massimo di sei mesi. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per gli articoli  40  e  41  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.