Art. 8
Verifiche intermedie e verifica finale
1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e
ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1,
del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste
verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del
presente regolamento.
2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla
su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di
verifica. Il test e' composto da trenta domande in caso di verifica
intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di
quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata
in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le
domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale
di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
3. L'accesso alle verifiche e' consentito unicamente a coloro che
abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il
mancato superamento di una verifica intermedia comporta la
ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della
relativa verifica al successivo appello.
4. L'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno
frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre
e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della
verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto
tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede
la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e
della relativa verifica.