IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, e, in particolare, l'articolo 1; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e,  in
particolare, gli articoli 5 e 7; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015,  e,  in
particolare, l'articolo 2; 
  Visto l'articolo 1, comma 1047, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche,
e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera a); 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento  europeo,  del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.
999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.  1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,  (UE)  n.  2016/429  e  (UE)  n.
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione  n.  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE) n.  889/2008  della  Commissione,  del  5
settembre 2008, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio  del  28  giugno  2007  relativo  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  per
quanto  riguarda  la  produzione  biologica,  l'etichettatura   e   i
controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008  della  Commissione,  dell'8
dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  834/2007  del  Consiglio,  per  quanto  riguarda  il  regime   di
importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  220,  recante
attuazione degli articoli 8 e 9 del  regolamento  n.  2092/91/CEE  in
materia  di  produzione  agricola  e  ed  agroalimentare  con  metodo
biologico; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
finanziaria 2000 e, in particolare, l'articolo 59; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2017; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  26
ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari e della  Commissione  parlamentare
per la semplificazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2018; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato  decreto,
in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione  europea,  contiene   i
principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione
e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione  delle
attivita'   di   produzione,   trasformazione,   commercializzazione,
importazione di prodotti ottenuti secondo il  metodo  di  agricoltura
biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce  testo
unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo
5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. 
  2. Restano ferme le  competenze  delle  regioni  e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito   dei   rispettivi
territori, per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche  e
amministrative in materia di produzione  agricola,  agroalimentare  e
dell'acquacoltura, effettuata con il metodo biologico. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante  disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 91, (Disposizioni urgenti  per  il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24
          giugno 2014, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n.  116,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario: 
              «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia  di  controlli
          sulle imprese agricole, istituzione del registro unico  dei
          controlli   sulle   imprese   agricole   e    potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).  -
          1.   Al   fine   di   assicurare    l'esercizio    unitario
          dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese
          agricole e l'uniformita' di comportamento degli  organi  di
          vigilanza,  nonche'  di  garantire  il  regolare  esercizio
          dell'attivita' imprenditoriale, i controlli  ispettivi  nei
          confronti delle  imprese  agricole  sono  effettuati  dagli
          organi di vigilanza in modo coordinato,  tenuto  conto  del
          piano  nazionale  integrato  di   cui   all'art.   41   del
          regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate
          ai  sensi  dell'art.  14,  comma  5,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e
          duplicazioni,  garantendo  l'accesso  all'informazione  sui
          controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i
          dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I  controlli
          ispettivi esperiti nei  confronti  delle  imprese  agricole
          sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei
          casi di  constatata  regolarita'.  Nei  casi  di  attestata
          regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al
          controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
          annualita' sulle quali sono stati  effettuati  i  controlli
          non possono essere oggetto di contestazioni  in  successive
          ispezioni relative alle stesse annualita'  e  tipologie  di
          controllo,  salvo  quelle  determinate   da   comportamenti
          omissivi o irregolari dell'imprenditore,  ovvero  nel  caso
          emergano atti, fatti o elementi non conosciuti  al  momento
          dell'ispezione. La presente disposizione  si  applica  agli
          atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati  nel
          verbale del controllo ispettivo. 
              2. Al fine di evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni
          nei  procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore
          intralcio   all'esercizio   dell'attivita'   d'impresa   e'
          istituito, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
          sulle  imprese  agricole.  Ai  fini  dell'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma   1,   del   coordinamento
          dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati  nel
          registro di cui al primo  periodo,  i  dati  concernenti  i
          controlli effettuati da parte di organi di  polizia  e  dai
          competenti organi di vigilanza e di controllo,  nonche'  da
          organismi privati autorizzati allo svolgimento  di  compiti
          di controllo dalle vigenti  disposizioni,  a  carico  delle
          imprese agricole sono resi disponibili  tempestivamente  in
          via telematica e rendicontati annualmente,  anche  ai  fini
          della successiva riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del
          regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  del  29  aprile  2004,  alle   altre   pubbliche
          amministrazioni secondo le modalita' definite  con  Accordo
          tra le  amministrazioni  interessate  sancito  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e  al
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, secondo le modalita'  e  i  termini
          previsti con il medesimo accordo. 
              3.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare, per le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo  di
          controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la  prima
          volta   l'esistenza   di   violazioni   sanabili,   diffida
          l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate  entro
          il  termine  di  venti  giorni  dalla  data  di   ricezione
          dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose  o
          pericolose  dell'illecito  amministrativo.  Per  violazioni
          sanabili  si  intendono  errori  e  omissioni  formali  che
          comportano una mera operazione di  regolarizzazione  ovvero
          violazioni le cui conseguenze  dannose  o  pericolose  sono
          eliminabili.  In  caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          prescrizioni contenute nella diffida  di  cui  al  presente
          comma, entro il termine  indicato,  l'organo  di  controllo
          procede ad effettuare la contestazione, ai sensi  dell'art.
          14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e'
          esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata  legge  n.
          689 del 1981. 
              3-bis. L'art. 7 del decreto  legislativo  30  settembre
          2005, n. 225,  e  il  comma  4  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 
              4.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della sola  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  se  gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai  sensi  dell'art.  16,  primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'art. 17 della citata legge n.  689  del  1981  e
          all'organo che ha accertato la violazione.». 
              - Si riportano gli articoli 5 e 7 della legge 28 luglio
          2016,  n.  154  recante  deleghe  al  Governo  e  ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
              «Art. 5  (Delega  al  Governo  per  il  riordino  e  la
          semplificazione della normativa in materia di  agricoltura,
          silvicoltura  e  filiere  forestali).  -  1.  Al  fine   di
          procedere  alla  semplificazione  e  al   riassetto   della
          normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e
          filiere forestali, fatta salva  la  normativa  prevista  in
          materia di controlli sanitari, il Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed
          in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in
          materia divise per settori  omogenei  e  ad  introdurre  le
          modifiche necessarie alle predette finalita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
              a)   ricognizione   e   abrogazione   espressa    delle
          disposizioni oggetto di  abrogazione  tacita  o  implicita,
          nonche' di quelle che siano prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
              b)  organizzazione  delle  disposizioni   per   settori
          omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo  di
          ciascuna  di  esse,  anche  al  fine  di  semplificare   il
          linguaggio normativo; 
              c)  coordinamento  delle  disposizioni,  apportando  le
          modifiche necessarie per garantire la  coerenza  giuridica,
          logica  e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
          aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
              d) risoluzione di eventuali  incongruenze  e  antinomie
          tenendo     conto     dei     consolidati      orientamenti
          giurisprudenziali; 
              e)  revisione  dei   procedimenti   amministrativi   di
          competenza statale in materia di agricoltura,  al  fine  di
          ridurre i termini procedimentali e ampliare le  ipotesi  di
          silenzio  assenso  con   l'obiettivo   di   facilitare   in
          particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia  di
          agricoltura; 
              f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le
          amministrazioni territoriali in relazione  ai  procedimenti
          amministrativi di loro competenza,  al  fine  di  prevedere
          tempi  di  risposta  delle  amministrazioni  inferiori   ai
          termini massimi previsti, ridurre i termini  procedimentali
          e ampliare le ipotesi di silenzio assenso  con  l'obiettivo
          di  facilitare  in   particolare   l'avvio   dell'attivita'
          economica in materia di agricoltura; 
              g) armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
          sui controlli in materia di qualita'  dei  prodotti,  sulle
          produzioni a qualita' regolamentata, quali le denominazioni
          di origine, le indicazioni geografiche registrate ai  sensi
          della vigente normativa europea e la produzione  biologica,
          e contro  le  frodi  agroalimentari,  al  fine  di  evitare
          duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori  e  di
          eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni  della
          concorrenza, nonche' al fine di coordinare l'attivita'  dei
          diversi soggetti istituzionalmente  competenti  sulla  base
          della normativa vigente, fatte salve  le  competenze  delle
          Autorita' individuate dall'art. 2 del decreto legislativo 6
          novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni,  nonche'
          del  Ministero  della  salute   ai   fini   dell'attuazione
          dell'art.  41  del  regolamento  (CE)   n.   882/2004   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; 
              h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale
          in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza  con
          la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il
          settore forestale, di cui al comma 1082 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e  gli
          impegni assunti  in  sede  europea  e  internazionale,  con
          conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del
          decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  i  Ministri
          interessati,   previa   acquisizione   del   parere   della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. » 
              «Art. 7 (Disposizioni per il sostegno  dell'agricoltura
          e dell'acquacoltura biologiche). - 1. Gli articoli 6, 7,  8
          e 9 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  220,  sono
          abrogati. 
              2.  E'  istituito,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema  informativo
          per il biologico (SIB), che utilizza  l'infrastruttura  del
          Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al  fine  di
          gestire i procedimenti  amministrativi  degli  operatori  e
          degli  organismi  di  controllo  previsti  dalla  normativa
          europea relativi allo svolgimento di attivita'  agricole  e
          di acquacoltura con metodo biologico. 
              3. I modelli di notifica dell'attivita'  di  produzione
          con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le
          relazioni di ispezione dell'attivita'  di  produzione  e  i
          registri aziendali,  nonche'  la  modulistica  relativa  al
          controllo delle produzioni zootecniche di cui  all'allegato
          III del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali  4  agosto  2000,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211  del  9  settembre
          2000,  sono  definiti,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  sentite  le  rappresentanze  degli
          operatori biologici e  degli  organismi  di  certificazione
          autorizzati, con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi
          e lo scambio dei dati fra questi. 
              4. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali  istituisce  l'elenco  pubblico  degli  operatori
          dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base
          delle informazioni contenute nel SIB. 
              5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici  per
          la gestione dei  procedimenti  relativi  all'agricoltura  e
          all'acquacoltura biologiche,  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, attivano i  sistemi  di  cooperazione  applicativa
          della pubblica amministrazione  necessari  a  garantire  il
          flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.
          In mancanza dell'attivazione dei  sistemi  di  cooperazione
          applicativa  entro  il  predetto  termine,  gli   operatori
          utilizzano il SIB.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto
          2016, n. 170, recante delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di  delegazione  europea  2015,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  2016,  n.
          204: 
              «Art.  2  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,  lettera
          d), della medesima legge, entro  due  anni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   disposizioni
          recanti sanzioni penali o amministrative per le  violazioni
          di obblighi contenuti in direttive europee attuate  in  via
          regolamentare  o  amministrativa  ovvero   in   regolamenti
          dell'Unione europea pubblicati  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, per le  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  1047,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario: 
              «Art. 1  (Funzioni  dell'Ispettorato  centrale  per  il
          controllo della qualita' dei  prodotti  agroalimentari).  -
          (Omissis). 
              1047. Le funzioni statali di  vigilanza  sull'attivita'
          di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito
          dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari   di   qualita'
          registrata   sono   demandate   all'Ispettorato    centrale
          repressione  frodi  di  cui  all'art.  10,  comma  1,   del
          decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.  462,  che
          assume la denominazione di  «Ispettorato  centrale  per  il
          controllo della qualita'  dei  prodotti  agroalimentari»  e
          costituisce struttura dipartimentale  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettera a),
          del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  recante
          disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
          di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello  Stato,
          ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213: 
              «Art. 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri  in
          conseguenza dell'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello
          Stato). - (Omissis). 
              2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 169,  comma  1,  dopo  la  lettera  c),  e'
          inserita la seguente: 
              "c-bis)  organizzazione  per   la   tutela   forestale,
          ambientale e agroalimentare;"». 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile  relativo   ai
          controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
          normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle  norme
          sulla salute e sul benessere degli  animali  e'  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  30  aprile
          2004, n. L 165. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2017/625  del  Parlamento
          europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali
          e alle altre attivita' ufficiali effettuati  per  garantire
          l'applicazione della  legislazione  sugli  alimenti  e  sui
          mangimi, delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli
          animali, sulla sanita' delle piante  nonche'  sui  prodotti
          fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/
          2001,  (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)   n.
          1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)  n.  652/2014,  (UE)  n.
          2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, dei regolamenti  (CE)  n.  1/  2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          n. 92/438/CEE  del  Consiglio  (regolamento  sui  controlli
          ufficiali),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95. 
              - Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28
          giugno  2007,  relativo   alla   produzione   biologica   e
          all'etichettatura dei prodotti biologici e  che  abroga  il
          regolamento (CEE) 2092/91,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189. 
              - Il regolamento (CE) n.  889/2008  della  Commissione,
          del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del
          regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio  del  28  giugno
          2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura
          dei prodotti biologici, per quanto riguarda  la  produzione
          biologica, l'etichettatura e  i  controlli,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  18  settembre
          2008, n. L 250. 
              - Il regolamento (CE) n. 1235/2008  della  Commissione,
          dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del
          regolamento (CE) n.  834/2007  del  Consiglio,  per  quanto
          riguarda il regime di importazione  di  prodotti  biologici
          dai Paesi terzi, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 12 dicembre 2008, n. L 334. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L
          218. 
              - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante
          attuazione  degli  articoli  8  e  9  del  regolamento   n.
          2092/91/CEE  in  materia  di  produzione  agricola   e   ed
          agroalimentare con metodo  biologico  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  5  giugno  1995,  n.  129,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  59  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.  488,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario: 
              «Art. 59  (Sviluppo  dell'agricoltura  biologica  e  di
          qualita'). - 1. Al fine di promuovere lo  sviluppo  di  una
          produzione agricola di  qualita'  ed  ecocompatibile  e  di
          perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei  rischi
          per  la  salute  degli  uomini  e  degli  animali   e   per
          l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito un
          contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura
          del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo
          alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi
          degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo  17  marzo
          1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da  individuare
          con i decreti di cui  al  presente  comma,  e  dei  presidi
          sanitari di cui all'art. 1 del  regolamento  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  1968,  n.
          1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45,
          R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23.  Con  decreti  dei
          Ministri  della  sanita'  e  delle  politiche  agricole   e
          forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno,
          e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti  di  cui
          al presente comma. 
              1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di  cui
          al comma 1 i titolari delle  autorizzazioni  all'immissione
          in commercio dei prodotti di cui al medesimo  comma  1,  in
          base al relativo fatturato di vendita. 
              1-ter. E' vietata la somministrazione agli  animali  da
          allevamento di mangimi  contenenti  proteine  derivanti  da
          tessuti animali incompatibili con l'alimentazione  naturale
          ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici
          e' consentita la  somministrazione  di  mangimi  contenenti
          proteine di pesce. Con decreto del Ministro della  sanita',
          di concerto con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  sono  definiti  i
          criteri e le disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
          comma. 
              2. E' istituito il Fondo per  la  ricerca  nel  settore
          dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato  dalle
          entrate derivanti dai contributi di  cui  al  comma  1.  Il
          Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali,
          nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura
          biologica, nonche' in materia  di  sicurezza  e  salubrita'
          degli alimenti, in coerenza  con  la  comunicazione  2000/C
          28/02  della   Commissione   europea   sugli   orientamenti
          comunitari per gli aiuti di  Stato  nel  settore  agricolo,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, determina le modalita' di  funzionamento  del
          Fondo e la tipologia dei soggetti,  dei  progetti  e  delle
          spese di ricerca ammissibili; 
              2-bis.  E'  istituito  il   Fondo   per   lo   sviluppo
          dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da  un
          contributo  statale  pari  a  lire  quindici  miliardi  per
          ciascun  anno  del  triennio   2001-2003.   Il   Fondo   e'
          finalizzato: 
              a) al sostegno allo sviluppo della produzione  agricola
          biologica  mediante  incentivi  agli  agricoltori  e   agli
          allevatori che  attuano  la  riconversione  del  metodo  di
          produzione, nonche' mediante adeguate misure di  assistenza
          tecnica e codici di buona pratica agricola per un  corretto
          uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti; 
              b)  all'informazione  dei  consumatori  sugli  alimenti
          ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
          tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di
          origine protetta; 
              2-ter. Il Fondo di cui  al  comma  2-bis  e'  ripartito
          annualmente, entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno,  con
          decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali,
          d'intesa con i competenti  organi  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  nell'ambito  di
          un'apposita conferenza di servizi, ai  sensi  dell'art.  14
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, sulla base: 
              a)  delle  proposte  di  programmi  regionali   che   i
          competenti organi delle regioni e delle  province  autonome
          di Trento e di  Bolzano  possono  presentare  al  Ministero
          delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di
          ciascun anno; 
              b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis. 
              3. Il contributo di cui al comma 1  e'  corrisposto  in
          rate  semestrali  con  scadenza  il  giorno  15  del   mese
          successivo con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica. 
              3-bis. Le attivita'  di  ricezione  e  di  ospitalita',
          compresa  la  degustazione   dei   prodotti   aziendali   e
          l'organizzazione  di  attivita'  ricreative,  culturali   e
          didattiche svolte da  aziende  agricole  nell'ambito  della
          diffusione di prodotti agricoli biologici  o  di  qualita',
          possono essere equiparate ai sensi di legge alle  attivita'
          agrituristiche di cui all'art. 2  della  legge  5  dicembre
          1985, n. 730,  secondo  i  principi  in  essa  contenuti  e
          secondo le  disposizioni  emanate  dalle  regioni  o  dalle
          province autonome. 
              3-ter.  In  deroga   alle   disposizioni   vigenti   e'
          consentita ai produttori di  prodotti  a  denominazione  di
          origine protette (DOP), a indicazione  geografica  protette
          (IGP)  e  con  attenzione  di  specificita'  (AS),  cui  ai
          regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n.  2082/92  del  Consiglio,
          del 14 luglio 1992,  ivi  compresi  i  prodotti  ammessi  a
          tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e  la
          vendita, anche per  via  telematica,  secondo  disposizioni
          emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8
          dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo  le
          parole «la vendita  diretta»  sono  inserite  le  seguenti:
          «anche per via telematica». 
              4.  Per  garantire  la  promozione   della   produzione
          agricola biologica e di qualita', le istituzioni  pubbliche
          che gestiscono mense scolastiche ed  ospedaliere  prevedono
          nelle  diete  giornaliere   l'utilizzazione   di   prodotti
          biologici,  tipici  e  tradizionali  nonche'  di  quelli  a
          denominazione protetta, tenendo conto delle linee  guida  e
          delle altre raccomandazioni dell'Istituto  nazionale  della
          nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi  relativi  alla
          ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
          sensi dell'art.  23,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo  17  marzo   1995,   n.   157,   e   successive
          modificazioni, attribuendo valore  preminente  all'elemento
          relativo alla qualita' dei prodotti  agricoli  offerti.  Le
          predette istituzioni pubbliche, nonche'  le  organizzazioni
          senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali  possono
          altresi' acquistare direttamente  dall'AGEA  le  produzioni
          agricole disponibili allo stesso  prezzo  di  acquisizione.
          L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con  le
          predette istituzioni per la cessione dei prodotti  agricoli
          alle condizioni suddette. 
              4-bis. Presso il Ministero delle politiche  agricole  e
          forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione  e
          la  tutela  del  patrimonio  alimentare  italiano,  con  il
          compito  di  censire  le  lavorazioni  alimentari   tipiche
          italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e  diffonderne
          la conoscenza in Italia e nel  mondo.  Del  comitato  fanno
          parte esperti di settore,  rappresentanti  delle  categorie
          produttive,   delle   regioni   e   delle   amministrazioni
          interessate.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali sono dettate le regole  relative  alla
          composizione ed al funzionamento del Comitato,  che  svolge
          anche le funzioni e le attivita' del  comitato  di  cui  ai
          commi 3, 4 e 5  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1998, n. 173, che e' soppresso. 
              5. A partire dal 1° gennaio  2001,  il  Ministro  delle
          politiche agricole e  forestali,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, trasmette al Parlamento una  relazione  sullo
          stato  di  attuazione  delle  disposizioni   del   presente
          articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati  a
          valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla
          realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154,
          si veda nelle note alle premesse.