Art. 11
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche se non
piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di
recesso volontario, non provvede a mettere in atto, nei tempi
previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie
procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri
clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione
biologico, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla
medesima sanzione soggiace chiunque, non piu' inserito nel sistema di
controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non
provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al
metodo di produzione biologico.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o
impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato
applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento
definitivo di sospensione della certificazione biologica, e' irrogata
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000
euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita'.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato
applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento
definitivo di esclusione dal sistema biologico, e' irrogata la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro,
fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosita'.