Art. 11 Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche se non piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, e' irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000 euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita'. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, e' irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosita'.