Art. 12 Applicazione delle sanzioni 1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento. 2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1982, n. 228. - Per i riferimenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si veda nelle note alle premesse.