Art. 12
Applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal
Dipartimento.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle
sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche', ove ne
ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti della legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli articoli
15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema
penale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
1982, n. 228.
- Per i riferimenti del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, si veda nelle note alle premesse.