Art. 13
Modalita' di pagamento e riassegnazioni
1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le
Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito
capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale
di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per
cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
attivita' di controllo e di vigilanza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.