Art. 14 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli organismi di controllo gia' autorizzati alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano a operare  per  un  periodo
non superiore a dodici mesi a  decorrere  dalla  medesima  data.  Gli
organismi  presentano  richiesta  di  autorizzazione  ai  compiti  di
controllo non oltre sei mesi prima della scadenza di tale termine.